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PDL 1493

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1493



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, SAMPERI, BOCCI, BETTA, DUILIO, FRANCI, FARINONE, BRANDOLINI, FRONER, SPINI, MERLONI, RUSCONI, SERVODIO, BORDO, PISCITELLO, OLIVERIO, SCHIRRU, PEDULLI, SUPPA, CESARIO, FINCATO, OTTONE, STRIZZOLO, CIALENTE, RIGONI, VANNUCCI, MORRI, DE BRASI, BOFFA, QUARTIANI, LUONGO, TOMASELLI, FOGLIARDI, IANNUZZI, CASTAGNETTI, BENVENUTO, LARATTA, RUGGHIA, GIOVANELLI, CRISCI, BURTONE, MARGIOTTA, SQUEGLIA, VILLARI, SANNA, DELBONO, GOZI, RUGGERI, GRASSI, MIGLIOLI, PERTOLDI, GIORGIO MERLO, BARATELLA, TENAGLIA, FRIGATO, GIULIETTI, RUTA, CALGARO, CARBONELLA

Disposizioni per l'attivazione di politiche in favore dei giovani

Presentata il 26 luglio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fornire una risposta al problema della mancanza di un quadro normativo nazionale di riferimento per le politiche giovanili nel nostro Paese.
      Tale situazione se, da un lato, ha dato spazio allo sviluppo di esperienze molteplici da parte degli enti locali, dall'altro, però, ha anche prodotto una crescita casuale e disarmonica dei numerosi esperimenti locali, spesso in assoluta mancanza di raccordo reciproco, anche in ambiti locali contigui.
      Questa situazione particolare ha prodotto numerose conseguenze, alcune positive, alcune negative. Tra le conseguenze positive si può annoverare l'originalità di talune esperienze e il ricco patrimonio di attività realizzate dalle singole realtà istituzionali, oltre che dal mondo dell'associazionismo.
 

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      Questa ricchezza non va certamente messa da parte ma, al contrario, diventa la solida base sulla quale costruire la legge quadro.
      Tra le conseguenze negative si può focalizzare l'attenzione sulla disomogeneità territoriale che si rileva in questo ambito, dove coesistono realtà che offrono tanto ai giovani e altre che quasi li ignorano.
      Da ciò consegue spesso anche una difficoltà delle istituzioni a rapportarsi fra loro, a collaborare sui progetti, a fare sistema su una visione condivisa, sul cosa fare per i giovani, sul come farlo, con una perdita di efficacia delle singole e lodevoli iniziative.
      Nell'attuale legislatura il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato alle politiche giovanili e alle attività sportive un Ministro. In passato, nel nostro Paese, le competenze in materia di politiche giovanili erano state distribuite tra i diversi Ministri (del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per gli affari sociali).
      La presente iniziativa legislativa prevede l'istituzione di un apposito Ministero denominato «Ministero delle politiche per i giovani» che ha, tra gli altri, il compito di redigere il Piano triennale nazionale delle politiche per i giovani, che rappresenta lo strumento per orientare gli interventi da realizzare, in maniera coordinata, su tutto il territorio nazionale.
      La proposta di legge tende a sviluppare sinergie e livelli di cooperazione tra i vari organi dello Stato nella realizzazione di interventi a favore delle nuove generazioni, integrando responsabilità di indirizzo (a livello statale), responsabilità di programmazione (a livello regionale) e funzioni di gestione (a livello locale). Inoltre, per dare risposta a tutte queste istanze la proposta di legge, riportandole ad una visione unitaria, si fonda su alcuni chiari obiettivi e princìpi: vuole ricondurre le politiche giovanili italiane a una più forte sintonia con l'Unione europea; vuole riconfermare per il nostro Paese un ruolo attivo in Europa all'interno dei processi decisionali sulle politiche per i giovani, in conformità al principio della trasversalità dell'azione rivolta ai giovani, che non si può esaurire nell'attività di un unico Ministero, vuole garantire la sussidiarietà dei diversi livelli istituzionali che intervengono a favore dei giovani.
      La struttura della proposta di legge è «a maglie larghe» in quanto ha lo scopo di non irrigidire l'efficacia dell'azione in un settore in continua e veloce evoluzione bensì, con una lettura costante della realtà giovanile che consenta di coglierne le trasformazioni e attraverso l'elaborazione di Piani triennali nazionali, di consentire di orientare opportunatamente le priorità a livello nazionale.
      La proposta di legge non insiste in maniera particolare su una consultazione «organizzata» dei giovani, perché i molteplici tentativi effettuati in questa direzione ci dimostrano che i giovani difficilmente si riconoscono in «rappresentanze» ufficiali (consulte, forum, consigli comunali o provinciali, o altre forme), e che la loro relazione con le istituzioni passa molto più attraverso canali informali, quali ad esempio il contatto diretto e quotidiano con le istituzioni più vicine ai cittadini, cioè i comuni e le province. In realtà, uno degli obiettivi che ci si pone con la proposta di legge stessa è l'educazione dei giovani alla cittadinanza attiva e alla partecipazione, ma questo può essere un punto di arrivo, e non un presupposto fittizio sul quale costruire l'intero impianto legislativo.
      La proposta di legge individua gli ambiti di azione sui quali si fondano la normativa europea, le leggi regionali dedicate ai giovani, le leggi dello Stato per specifici settori - ambiente, cultura, lavoro, istruzione, formazione - che contengono alcune azioni dedicate in particolare ai giovani, e introduce settori in cui attualmente non vi è alcuna disciplina normativa. Il fine primario, quindi, della presente proposta di legge è quello di razionalizzare la frammentarietà degli interventi riconducendoli a obiettivi unitari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le norme della presente legge si applicano ai giovani, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale, di età compresa tra i quindici e i trenta anni e costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme della presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Interventi pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sintonia con gli indirizzi dell'Unione europea, cooperano al fine di riconoscere il ruolo delle giovani donne e dei giovani uomini nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte allo sviluppo e al sostegno della loro autodeterminazione, promuovendone la cittadinanza attiva e favorendo, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, le loro opportunità nei seguenti ambiti:

          a) cittadinanza attiva e informazione;

          b) cultura, mobilità, istruzione, integrazione e promozione sociale;

          c) occupazione, formazione, crescita professionale e inserimento lavorativo;

          d) conciliazione della vita professionale con quella sociale.

Art. 3.
(Ministero delle politiche per i giovani).

      1. È istituito il Ministero delle politiche per i giovani, al quale è attribuito il

 

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compito di promuovere e coordinare gli interventi negli ambiti di cui all'articolo 2 e nei settori di cui all'articolo 4, comma 3. Il Ministero approva il piano nazionale triennale delle politiche per i giovani di cui all'articolo 4, finalizzato a individuare gli interventi da realizzare, in maniera coordinata, a livello nazionale.
      2. Il Ministero delle politiche per i giovani ha altresì il compito di incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad organizzare la rispettiva azione ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
      3. Al Ministro delle politiche per i giovani sono trasferiti i compiti e le funzioni in materia di politiche per i giovani attribuiti al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nonché le risorse umane e strumentali in dotazione al relativo Dipartimento del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Le modalità dei trasferimenti previsti dal comma 3 sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Piano nazionale triennale delle politiche per i giovani).

      1. Presso il Ministero delle politiche per i giovani è istituito un Coordinamento nazionale, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di lavoro, solidarietà sociale, pari opportunità, istruzione, università e ricerca, cultura, economia e finanze, sviluppo economico e sport. Il Coordinamento collabora con il Ministro delle politiche per i giovani nella definizione delle priorità nazionali in materia, anche ai fini della loro inclusione nel Piano nazionale triennale delle politiche per i giovani, di seguito denominato «Piano», tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea.

 

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      2. Il Piano è predisposto avvalendosi altresì della collaborazione delle regioni, delle province e dei comuni ed è approvato dal Ministro delle politiche per i giovani di intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
      3. Il Piano prevede gli interventi da realizzare nell'ambito dei seguenti campi d'azione:

          a) promozione di forme di rappresentanza, di consultazione e di partecipazione giovanili, anche a livello europeo;

          b) promozione dell'informazione anche attraverso lo sviluppo di reti e di strutture informative, favorendo collaborazioni e raccordi con analoghe reti nazionali ed europee;

          c) sviluppo di un dialogo con i giovani e con le loro organizzazioni a livello nazionale, regionale e locale;

          d) promozione di azioni di educazione ai valori democratici europei e ai princìpi etici e alla legalità;

          e) sviluppo di programmi e di servizi volti a favorire l'autonomia, la crescita personale, la socializzazione, la creatività e la partecipazione alla vita politica, economica e culturale;

          f) sensibilizzazione al concetto di identità europea e sostegno agli scambi internazionali e alla mobilità europea;

          g) diffusione e promozione, mediante ogni tipo di azione, della cultura dei diritti umani, rivolte, in modo particolare, a combattere ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali sulla disabilità o sull'orientamento sessuale;

          h) rimozione, attraverso forme speciali di finanziamento, degli ostacoli per il raggiungimento dei gradi più alti degli studi;

          i) promozione di interventi rivolti di giovani in materia di formazione, di istruzione e di occupazione;

 

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          l) sostegno alla crescita dei nuovi talenti nel campo della ricerca scientifica, artistica, economica, culturale e sociale;

          m) sostegno all'inserimento delle giovani donne e dei giovani uomini nella società e nel mondo del lavoro;

          n) promozione di piani e di attività formativi rivolti ai giovani;

          o) incentivi alle azioni di programmazione trasversale che promuovono lo sviluppo imprenditoriale giovanile;

          p) promozione della cultura della sostenibilità, e del miglioramento della qualità della vita intesa anche nel senso di spazi e tempi della città;

          q) sostegno ai progetti che favoriscono un approccio intersettoriale e trasversale tra le istituzioni locali, nazionali ed europee nel rispetto del principio della sussidiarietà;

          r) sostegno alla capacità progettuale e creativa dei giovani attraverso adeguate forme di finanziamento a loro favore.

Art. 5.
(Compiti delle regioni).

      l. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, le regioni:

          a) danno attuazione al Piano, predisponendo gli strumenti normativi e amministrativi ritenuti necessari per garantire il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge;

          b) concertano con le province e con i comuni gli indirizzi e le priorità degli interventi da attuare nei rispettivi territori;

          c) provvedono, nei settori di propria competenza, a garantire l'intersettorialità e la trasversalità delle azioni rivolte ai giovani;

          d) integrano con proprie risorse i fondi stanziati dallo Stato per la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano;

 

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          e) verificano l'attuazione degli indirizzi e delle priorità di cui alla lettera b) attraverso il monitoraggio sui progetti realizzatine il controllo sui risultati ottenuti.

Art. 6.
(Compiti delle province).

      l. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, le province:

          a) coordinano la programmazione degli interventi all'interno del rispettivo territorio in coerenza con gli indirizzi regionali e in relazione alle proprie competenze;

          b) concertano con i comuni le priorità sulle azioni da intraprendere in favore dei giovani, favorendo anche forme di consultazione degli stessi;

          c) supportano l'azione dei comuni e intervengono, ove necessario, con attività e servizi di dimensione sovracomunale;

          d) promuovono e sostengono le reti tra i comuni, le reti tra associazioni giovanili e le reti istituzionali al fine di favorire collaborazioni, raccordi e partenariati locali, nazionali ed europei;

          e) agevolano l'aggregazione tra i comuni per favorire e sviluppare la programmazione integrata;

          f) intervengono con proprie risorse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 7.
(Compiti dei comuni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, i comuni:

          a) operano, anche in forma associata, attraverso la programmazione degli interventi di propria competenza, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e, in particolare, per la creazione di

 

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strutture, di servizi e di attività in grado di dare risposte alle esigenze dei giovani;

          b) favoriscono lo sviluppo di un dialogo strutturato con i giovani e con le loro organizzazioni al fine della condivisione delle politiche a loro dirette;

          c) prevedono, nell'ambito della programmazione generale delle proprie attività, iniziative e progetti volti alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e al sostegno dell'autodeterminazione dei giovani;

          d) favoriscono la diffusione dell'informazione rivolta ai giovani, anche attraverso l'attivazione di progetti specifici;

          e) assicurano il dialogo costante con le associazioni giovanili;

          f) programmano e realizzano progetti specifici che prevedono il coinvolgimento dei giovani.

Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro delle politiche per i giovani trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e sullo stato di attuazione del Piano.

Art. 9.
(Norma finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Per gli anni successivi al 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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