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PDL 1694

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1694



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura italiana presso le comunità di origine italiana residenti in America Meridionale

Presentata il 25 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella nostra società si è soliti ormai considerare giovani coloro che hanno un'età che non superi i trentacinque anni. Nulla da obiettare tenendo conto che in Italia l'aspettativa di vita è cresciuta di un bel po' negli ultimi anni. La domanda che però ci si pone più spesso è: come questi ragazzi e ragazze spendono la loro gioventù? Cosa lo Stato offre loro? Di quali servizi possono godere?
      Come deputato italiano eletto all'estero, la domanda per me comprende un ulteriore aspetto, e cioè: quanti di questi ragazzi e ragazze italiani risiedono oltre confine? Certamente almeno un milione. La maggior parte di loro verrebbe o ritornerebbe in Italia, ma ha tantissime difficoltà nel farlo. All'estero molti di loro lavorano, trovano più spazi per mettersi in gioco, incontrano meno difficoltà ad investire, meno pregiudizi.
      Questa proposta di legge si propone di aiutare i nostri giovani che vivono nelle parti più disparate del mondo a venire in Italia per conoscere la Patria che ha dato i natali ai loro nonni o ai loro genitori. Cercherò di rivolgermi a quegli italiani all'estero che desiderano davvero impostare un rapporto di reciprocità tra la terra nella quale sono nati, o nella quale sono nati i loro avi, e il nostro Bel Paese affinché conoscano le innumerevoli bellezze artistiche e le tradizioni che in tutto il mondo ci fanno onore.
      Chi fa questa proposta è nato nella splendida terra d'Abruzzo ormai tanti anni fa, ma anche quando ha dovuto lasciare tutto per trovare condizioni di lavoro migliori di quelle che offriva l'Italia post bellica, e si è recato in terra d'Argentina, mai, mai, ha dimenticato quelli che sono i valori della Patria e gli affetti che lo legano ad essa.
 

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      L'idea principale di questa proposta è avvicinare i ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie nei Paesi dell'America Meridionale, discendenti da avi italiani, alla cultura del nostro Paese, promuovendo la concessione di agevolazioni per visitare il nostro patrimonio artistico. Mi riferisco in particolare a iniziative che consentano l'ingresso gratuito nei musei, o il gemellaggio con luoghi salienti della nostra storia e cultura, anche al fine di far conoscere a costoro i nostri usi e costumi; di mettere a loro disposizione le scuole, affinché possano conoscere i nostri metodi di insegnamento e la storia, la geografia e quanto altro inerente al nostro Paese; di rendere le feste patronali un motivo di scambio di culture e promuovere così degli incontri annuali tra chi viene a visitare il Bel Paese e chi poi vorrà ricambiare la visita.
      Sono consapevole che per realizzare questa proposta ci vorrà molta cooperazione da parte degli enti comunali, provinciali e regionali, e soprattutto grande disponibilità e collaborazione da parte dei Ministeri coinvolti, primi tra tutti quello per i beni e le attività culturali.
      Il progetto che propongo abbraccia anche il tema già da me più volte affrontato del cosiddetto «turismo di ritorno», tema questo a me particolarmente caro in quanto credo che per conoscere se stessi bisogna avere piena conoscenza e coscienza delle proprie radici.
      In questo progetto potranno essere coinvolti gli Istituti culturali italiani all'estero, le scuole di formazione per il turismo, le scuole primarie e secondarie della nostra Repubblica e loro corrispondenti in giro per il mondo che vorranno aderire.
      Onorevoli Colleghi, so che questa proposta potrà sembrare molto ambiziosa, ma è tuttavia un modo per mettere in relazione, attraverso l'aspetto culturale, gli italiani d'Italia e gli italiani all'estero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo della Repubblica italiana, nell'ambito degli accordi concernenti relazioni bilaterali con Paesi dell'America Meridionale in materia di scambi culturali e di istruzione, al fine di rafforzare le relazioni esistenti tra gli Stati interessati e a contribuire alla loro integrazione culturale attraverso una più stretta collaborazione nel settore educativo, promuove la realizzazione di una rete di servizi volta a far interagire tra di loro le strutture responsabili della diffusione del turismo e della cultura.

Art. 2.

      1. Il Governo della Repubblica italiana promuove la costituzione di apposite commissioni bicamerali tecniche, composte in modo paritetico da esperti dei rispettivi Paesi, al fine di esaminare e definire le modalità per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in materia di scambi culturali e di istruzione tra la Repubblica italiana e i Paesi dell'America Meridionale. La costituzione di tali commissioni bilaterali è comunque prevista in occasione della conclusione di nuovi accordi.

Art. 3.

      1. Le amministrazioni comunali, provinciali e regionali si rendono disponibili a stabilire relazioni di gemellaggio tra i comuni, le province e le regioni italiane e analoghi enti dei Paesi dell'America Meridionale, al fine di promuovere la storia, la cultura e i prodotti tipici particolarmente noti in Italia e all'estero.

 

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Art. 4.

      1. Le commissioni bilaterali tecniche di cui all'articolo 2 impartiscono le linee guida per gli eventuali gemellaggi tra le amministrazioni italiane e quelle dei Paesi dell'America Meridionale.

Art. 5.

      1. Al fine di promuovere i gemellaggi di cui agli articoli 3 e 4, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a censire i musei ed i luoghi di cultura italiana aperti al pubblico per i quali possono essere concluse convenzioni che prevedano, in favore dei cittadini stranieri coinvolti nei gemellaggi, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei biglietti di ingresso, e istituisce un servizio di mailing attraverso il quale gli enti e i responsabili del patrimonio artistico, dopo apposita registrazione, possono informare e promuovere le loro attività.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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