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PDL 1688

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1688



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, FERRIGNO

Disposizioni in materia di rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini

Presentata il 25 settembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Esigenze vitali per uno Stato efficiente e moderno sono la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con il cittadino. La nostra pubblica amministrazione, invece, spesso elude le proprie responsabilità lasciando il cittadino privo di tutela e complica i rapporti con farraginose procedure e con richieste molteplici che comportano un allungamento dei tempi procedimentali, nonché costi e perdite di tempo ingiustificati per i cittadini e per le imprese.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di fare fronte a questi due problemi, sia apportando delle modifiche alla normativa vigente, sia introducendo garanzie e tutele nuove a sostegno dell'interesse del cittadino.
      L'articolo 1 (obblighi procedimentali per la pubblica amministrazione), modificando l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, è finalizzato a dare certezza ai tempi di azione della pubblica amministrazione obbligandola a comunicare preventivamente al cittadino l'elenco dettagliato degli atti e dei documenti (esclusi quelli già in possesso della pubblica amministrazione o che questa deve acquisire presso altre pubbliche amministrazioni) che questi deve presentare all'atto della richiesta di un provvedimento. In tale modo il cittadino sarà maggiormente tutelato in quanto, conoscendo il tipo di documentazione da produrre per ogni provvedimento richiesto, non andrà incontro ad un allungamento dei tempi del provvedimento. Infatti la pubblica amministrazione dovrà attenersi all'elenco da essa stessa comunicato al cittadino e non potrà formulare nuove richieste istruttorie che potrebbero essere meramente dilatorie.
      Inoltre il cittadino sarà garantito in quanto, qualora la documentazione sia incompleta, la pubblica amministrazione
 

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avrà comunque l'obbligo di concludere il procedimento nei termini prescritti, in mancanza di una tempestiva richiesta istruttoria.
      L'articolo 2 (responsabilità della pubblica amministrazione per ritardo dell'azione amministrativa) riprende la disciplina dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 17 della legge n. 59 del 1997. Esso prevede l'obbligo della pubblica amministrazione del rispetto dei termini del procedimento e la sua responsabilità per il ritardo nell'emanazione del provvedimento. A differenza della normativa vigente, che prevede soltanto l'obbligo del pagamento di un indennizzo forfettario conseguente a un comportamento illecito della pubblica amministrazione, la presente proposta di legge considera l'indennizzo come quid minimum, dovuto ai richiedenti in caso di ritardo, e obbliga la pubblica amministrazione al risarcimento del danno eventualmente causato anche soltanto dal ritardo.
      L'articolo 3 (sanzioni per il ritardo dell'azione amministrativa) attribuisce al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la competenza a determinare, con proprio decreto, l'ammontare e le modalità di pagamento dell'indennizzo previsto dall'articolo 2 e ad individuare gli uffici competenti a corrisponderlo, mentre affida al giudice amministrativo sia le domande di risarcimento del danno sia le controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo.
      L'articolo 4 (obbligo di quantificazione degli oneri di adeguamento alle innovazioni normative e loro detraibilità), infine, rende obbligatoria la quantificazione dei costi derivanti in capo a soggetti privati dall'esigenza di adeguarsi a nuove disposizioni di legge o di regolamento, affinché le persone fisiche e le persone giuridiche possano godere di una detraibilità pari al 30 per cento del costo sotto forma di credito d'imposta. In tal modo si potrà ripartire l'onere finanziario di nuovi adempimenti burocratici tra i cittadini e lo Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obblighi procedimentali
per la pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a comunicare l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non può includere documenti o atti già in possesso dell'amministrazione precedente o detenuti da altre pubbliche amministrazioni»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. È fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere una documentazione diversa da quella indicata nell'elenco di cui al comma 1-bis. Qualora la documentazione fornita dagli interessati sia incompleta rispetto a quella indicata nell'elenco, il responsabile del procedimento, con atto motivato, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione, o entro trenta giorni nel caso di mancata fissazione, può richiederne l'integrazione. Decorso tale termine senza che sia stata inoltrata la richiesta di integrazione, resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro i termini prescritti».

Art. 2.
(Responsabilità della pubblica amministrazione per ritardo dell'azione amministrativa).

      1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

 

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sono obbligate a rispettare i termini del procedimento fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.
      2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole dovuta a carenza, determinante ai fini dell'istruttoria, di documentazione che l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente acquisire, la pubblica amministrazione è tenuta a versare un indennizzo forfettario a favore dei richiedenti il provvedimento nonché al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 3.
(Sanzioni per il ritardo dell'azione amministrativa).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare e le modalità di versamento dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 2, e individua gli uffici competenti a corrisponderlo.
      2. Il giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, provvede sulle domande di risarcimento del danno e decide in via esclusiva sulle controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Obbligo di quantificazione degli oneri di adeguamento alle innovazioni normative e loro detraibilità).

      1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporti, per i cittadini

 

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o le imprese, nuovi o maggiori oneri connessi a procedimenti amministrativi deve indicare espressamente la quantificazione di tali oneri, affinché le persone fisiche e giuridiche possano detrarre, ai fini delle rispettive dichiarazioni dei redditi, una somma pari al 30 per cento degli oneri stessi sotto forma di credito d'imposta.


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