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PDL 1775

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1775



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZARACCHIO

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di dispositivi automatici di rilevamento della velocità dei veicoli da parte dei Corpi e dei servizi di polizia municipale

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La finalità della presente proposta di legge è quella di precludere la possibilità, per i Corpi e i servizi di polizia municipale, di accertare eventuali violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento automatici della velocità, i cosiddetti autovelox, sulle strade extraurbane. Si intende, pertanto, evitare che i comuni usino gli autovelox come strumento per «rimpinguare» le proprie casse a scapito dei cittadini, sottoposti cosi ad un improprio balzello. Un'ulteriore disposizione prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere segnalate preventivamente e ben visibili, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno.
      Nel momento in cui si riconosce che compito della polizia municipale è anche il controllo della velocità dei veicoli, se ne delimita però la competenza e le modalità al fine di evitare abusi. Si evidenzia che analoga proposta era stata già approvata, nella scorsa legislatura, da un ramo del Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il i seguente:

      «1-bis. Sulle strade extraurbane, ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione dei dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».


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