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PDL 1474

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1474



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

INTRIERI, AMENDOLA, BENZONI, CODURELLI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MERLONI, ROSSI GASPARRINI, SCHIRRU

Modifiche al codice civile e ad altre disposizioni
in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 25 luglio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone un duplice obiettivo:

          a) consentire a ciascuno dei coniugi di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla;

          b) prevedere la possibilità di trasmettere ai figli anche il cognome della madre.

      In virtù dei mutamenti di costume che sono intervenuti anche all'interno della famiglia e nelle relazioni fra i coniugi, la proposta di legge mira a superare la normativa vigente non solo per garantire che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma altresì per garantire una effettiva pari dignità ad entrambi i genitori nei confronti dei figli.
      In evidente contrasto con i cambiamenti avvenuti nel costume e con il rispetto del principio di parità tra uomo e donna, l'articolo 143-bis del codice civile attualmente stabilisce che «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze». Nel tentativo di risolvere un problema di cui si discute da molto tempo e al fine di superare le discriminazioni ancora esistenti in contrasto con i princìpi di uguaglianza sancìti nella Costituzione, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'attuale formulazione del medesimo articolo 143-bis del codice civile prevedendo che ciascun coniuge conservi il proprio cognome.
      All'articolo 2, poi, si intende offrire ad entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere

 

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quello del padre, quello della madre ovvero quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. Il cognome stabilito per il primo figlio viene attribuito d'ufficio anche ai figli nati successivamente, se generati dagli stessi genitori. Per evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, si prevede che il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori possa trasmetterne uno soltanto. In caso di adozione, l'articolo 5 rimanda ai criteri di cui all'articolo 2, per quanto attiene la scelta del cognome.
      L'articolo 3 abroga quella norma del codice civile, l'articolo 156-bis, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia gravemente pregiudizievole; tale abrogazione è resa necessaria dalla riformulazione dell'articolo 143-bis. Lo stesso dicasi per l'abrogazione dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio), operata dall'articolo 6 della proposta di legge.
      Con l'articolo 4 si sostituisce l'articolo 262 del codice civile, che, oltre a stabilire la filiazione patrilineare in caso di riconoscimento del figlio naturale («Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre»), prevede che, in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da parte del padre, il figlio possa assumerne il cognome, aggiungendolo o addirittura sostituendolo a quello della madre. Al fine quindi di garantire pari dignità ad entrambi i genitori, l'articolo 4 modifica il suddetto articolo 262 del codice civile stabilendo che, quando il riconoscimento viene effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono di comune accordo (ai sensi dell'articolo 143-bis. 1, introdotto dall'articolo 2), mentre nel caso in cui la filiazione nei confronti di uno dei genitori sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo. L'articolo 7, infine, modifica l'articolo 89 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, prevedendo la possibilità, per chi intenda aggiungere al proprio cognome quello dell'altro genitore, di fare una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile del comune di nascita.
      Con l'introduzione di queste modifiche la proposta di legge consente all'Italia di adempiere agli impegni cui ci richiamano il Consiglio d'Europa e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132. In particolare il Consiglio d'Europa, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, adottate dall'Assemblea parlamentare rispettivamente il 28 aprile 1995 e il 18 marzo 1998, ha affermato che la discriminazione fra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza da esso sostenuto e ha invitato gli Stati membri inadempienti a realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli. Mentre la citata convenzione di New York, all'articolo 16, impegna gli Stati aderenti a prendere «tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare,» ad assicurare, «in condizioni di parità con gli uomini: (...) g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (...);».
      L'introduzione di una normativa più rispettosa dei diritti di entrambi i coniugi significa dunque anche contribuire a una migliore integrazione con la cittadinanza europea e adeguarsi agli altri Paesi dell'Unione europea che già permettono l'attribuzione
 

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del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza. Com'è noto, infatti, in Germania vige il cognome della famiglia, cognome scelto dai coniugi, che però hanno anche la facoltà di mantenere il proprio cognome e di trasmettere ai figli l'uno o l'altro. In Austria l'articolo 93 del codice civile stabilisce che i coniugi portino lo stesso cognome, che può essere quello del marito o quello della moglie. In Francia, dal 1o gennaio 2005, è entrata in vigore la «legge Gouzes» (legge n. 2002-304 del 4 marzo 2002, sul nome di famiglia), che prevede che i genitori possano scegliere di trasmettere ai figli il cognome del padre, della madre o di entrambi.
      Nella legislazione italiana non esiste in realtà nessuna norma di legge positiva che preveda l'attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi, nati all'interno dei matrimonio. Si tratta piuttosto di una prassi consolidata. Su questa e su tutti gli articoli del codice civile relativi alla materia è stata peraltro sollevata questione di legittimità costituzionale dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 17 luglio 2004, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 39, secondo comma, della Costituzione. «Il dubbio di contrasto - vi si legge - si fonda sull'evidente rilievo che l'attribuzione automatica ed indefettibile ai figli del cognome del marito si risolve in una discriminazione ed in una violazione del principio di eguaglianza e di pari dignità».
      La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 6 febbraio 2006, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione per il vuoto di regole che si verrebbe a determinare in seguito «alla caducazione della disciplina denunciata», riconosce tuttavia che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Rimette infine al legislatore la decisione sulle modalità per corrispondere al principio costituzionale dell'uguaglianza tra i generi anche in fatto di trasmissione dei cognome. In questa direzione anche la recente sentenza della Suprema Corte, n. 12641 del 2006.
      La presente proposta di legge, accogliendo l'indirizzo della Corte costituzionale, sottopone al Parlamento l'esame della questione, auspicando che si arrivi in tempi brevi ad una modifica della normativa vigente in linea con le esigenze di tutela e rispetto della pari dignità dei coniugi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile, sulla base di quanto dichiarato dai genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 3.

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore

 

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che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis. 1.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale».

Art. 5.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che gli stessi stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1».

Art. 6.

      1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 7.

      1. All'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Chiunque intenda aggiungere al proprio cognome quello dell'altro genitore deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine dell'atto di nascita».


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