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PDL 1644

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1644



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELLILLO, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Norme per la legalizzazione della prostituzione

Presentata il 14 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia la prostituzione non è reato. Questo principio è sancito dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ma la stessa legge criminalizza tutte le attività collegate con la prostituzione: dalla ricerca dei clienti alla pubblicità, all'affitto della casa; non è possibile, per chi pratica la prostituzione, nemmeno assumere collaboratori domestici. La prostituzione non è reato, ma se la pratichi sei praticamente un criminale.
      Le conseguenze di tale contraddizione ricadono ovviamente su chi pratica tale attività.
      Tutto ciò rappresenta un'azione discriminatoria, sostanzialmente anticostituzionale, e in quasi cinquanta anni non ha raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva l'abolizione dello sfruttamento.
      Anzi, lo sfruttamento, soprattutto in questi anni, è aumentato, assumendo caratteristiche ferocemente inquietanti, e rappresenta uno degli affari più floridi delle organizzazioni criminali internazionali, che impongono la prostituzione, riducendo le persone in uno stato di schiavitù.
      Il traffico delle persone per lo sfruttamento sessuale è facilitato sia da leggi restrittive sull'immigrazione sia dalle disposizioni che di fatto proibiscono la prostituzione. Infatti, le persone coinvolte nella prostituzione sono per lo più straniere e clandestine, e quindi completamente alla mercé dei loro sfruttatori.
      In molti Stati europei, con la collaborazione delle associazioni dei sex workers, si è da tempo provveduto a legalizzare la prostituzione per trasformarla in una professione,
 

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sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con diritti e doveri tipici di ogni attività lavorativa, dall'assicurazione previdenziale alla tassazione. Con questa azione (si pensi all'Olanda) si è riusciti a separare la prostituzione volontaria da quella coatta. La prima è «emersa» e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. Le Forze dell'ordine hanno potuto così concentrarsi in modo più efficiente ed efficace sulla lotta alla prostituzione coatta e allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'attività di prestazione di servizi sessuali retribuiti tra persone maggiorenni e consenzienti.
      2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e gli articoli da 531 a 536 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.
(Prestazione di servizi sessuali retribuiti).

      1. La prestazione di servizi sessuali retribuiti può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali retribuiti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.

Art. 3.
(Aree attrezzate).

      1. I comuni predispongono aree attrezzate nelle quali la prestazione di servizi sessuali retribuiti si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Art. 4.
(Disposizioni penali).

      1. Chiunque, con violenze, minacce, inganni o abusando della propria autorità, induca una persona maggiorenne a prestare servizi sessuali retribuiti o impedisca alla stessa di abbandonare l'esercizio di tale attività o si appropri indebitamente, in tutto o in parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

 

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      2. La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma 1 è commesso ai danni di una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
      3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 600-bis e 600-quinquies del codice penale per i reati commessi a danno di minori.


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