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PDL 1729

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1729



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ADENTI

Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati

Presentata il 28 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'espressione musicale ha un indubbio valore educativo e sociale. Come tutte le forme dell'espressione fonda il suo valore educativo nel consentire, specie alle giovani generazioni, di prendere coscienza di sé e di manifestarsi agli altri, ma, allo stesso tempo, per la sua natura non esclusivamente individuale, ma comunitaria, esercita una importantissima funzione di aggregazione sociale. Produrre musica, esibirsi dal vivo, partecipare ai concerti è un'occasione - in particolare per i giovani - di esprimersi, di comunicare con la società in cui vivono, ma anche di stabilire relazioni, di accrescere le proprie conoscenze, di confrontarsi e di educarsi alla vita e alla responsabilità della vita in gruppo. Per questo lo Stato, attraverso gli strumenti che gli sono propri, deve sostenere e incentivare queste forme di espressione e di aggregazione. E tuttavia non si può omettere di considerare che ci si trova di fronte a delle vere e proprie degenerazioni di tale fenomeno. Sempre più spesso, infatti, si apprende dalla stampa nazionale e internazionale dello svolgimento dei cosiddetti «rave party», ovvero di manifestazioni spesso illegali che, per le loro caratteristiche, possono mettere in pericolo la sicurezza di quanti vi partecipano e di quanti vivono nel territorio ove questi ultimi si svolgono.
      I «rave party» sono manifestazioni spesso illegali organizzate in aree industriali abbandonate o in spazi all'aperto; hanno durata di una sola notte o anche di alcuni giorni e sono caratterizzati dalla presenza di più «sound system», ovvero di diffusori sonori installati su camion. Il nome inglese con cui vengono chiamate queste manifestazioni significa letteralmente «delirio» e, in senso più ampio, rappresenta l'idea di fondo che caratterizza i «rave party», ovvero il desiderio di
 

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evadere rispetto alle regole e alle convenzioni sociali, nella ricerca di una libertà totale che si esprime attraverso il ballo e il consumo di droga. Anche recenti avvenimenti della cronaca hanno posto in evidenza come in tali manifestazioni siano sempre più diffusi atti illegali, quali danneggiamenti, violenze, uso di sostanze stupefacenti, eccetera. Non da ultimo queste manifestazioni hanno fatto registrare numerose problematiche in merito alla tutela ambientale - essendo causa spesso di danneggiamenti ai territori in cui si svolgono - e all'igiene pubblica.
      Se è importante che lo Stato riconosca e sostenga la libera possibilità di espressione, di chiunque e in particolare dei giovani, tuttavia è indispensabile che esso stesso combatta ogni forma di illegalità che possa intervenire in simili occasioni e, al medesimo tempo, tuteli l'ambiente e le condizioni di igiene pubblica. La libera espressione di chiunque non può coincidere con il danneggiamento di se stessi e degli altri, con la negazione dei diritti di alcuno, con qualsiasi forma di violenza o danneggiamento personale o alla proprietà, pubblica e privata.
      Lo Stato deve, perciò, disincentivare ogni manifestazione che tenda a proporre un modello di libertà relativistico, riferito esclusivamente all'individuo singolo, per cui vengono meno le principali regole di rispetto e di convivenza sociale. Lo Stato deve altresì disincentivare un modello di libertà fondato sul cosiddetto «sballo», sull'eccesso, favorendo invece una libera espressione di se stessi nel rispetto della comunità in cui si vive.
      Per questo, la presente proposta di legge introduce l'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che, facendo riferimento a un provvedimento preso dallo Stato francese su questo stesso fenomeno, intende vietare le manifestazioni musicali in luoghi pubblici e all'aperto che non hanno una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente a livello locale per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.
      Il medesimo articolo, infatti, stabilisce per tali manifestazioni una preventiva autorizzazione del questore, richiesta dal responsabile dell'organizzazione che è tenuto anche a fornire informazioni circa l'evento, le misure e i mezzi che si intendono adottare al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici. Si prevede inoltre la facoltà del questore di individuare, di comune accordo con il promotore, i mezzi opportuni per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici qualora quelli previsti siano insufficienti, di proporre lo svolgimento della manifestazione in altro luogo e di proibire la manifestazione qualora le misure adottate non siano sufficienti. Nello stesso articolo sono altresì previste le pene (arresto fino a sei mesi e ammende) per quanti operano senza autorizzazione del questore o nonostante il suo divieto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il responsabile dell'organizzazione di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore. Tale richiesta deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla dichiarazione deve essere allegata anche l'autorizzazione a occupare il terreno da parte del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.
      2. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più

 

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adatto per lo svolgimento della manifestazione. Il questore può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.
      3. In caso di mancata presentazione della richiesta di cui al comma 1 o di svolgimento della manifestazione nonostante il divieto del questore, i responsabili dell'organizzazione sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 euro a 200.000 euro e i partecipanti alla manifestazione sono puniti con l'ammenda da 50.000 euro a 100.000 euro. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo fino a sei mesi».


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