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PDL 1786

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1786



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Modifiche al codice civile in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni

Presentata il 5 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 565 del codice civile prevede le categorie dei successibili nelle successioni legittime, garantendo la devoluzione dell'eredità allo Stato in caso di mancanza di coniuge, discendente legittimo e naturale, nonché ascendente legittimo, collaterali ed altri parenti. L'articolo 586 del medesimo codice, a sua volta, specifica le modalità di acquisto dell'eredità da parte dello Stato.
      La presente proposta di legge è volta a modificare tale disciplina introducendo la devoluzione dei beni ereditari del defunto ai comuni invece che allo Stato. Si tratta di una norma che obbedisce al principio di sussidiarietà: infatti è il comune l'ente che è più vicino alle esigenze della collettività e pertanto quello che deve ereditare i beni che potranno essere utilizzati per opere a favore dei cittadini.
      L'applicazione del principio di sussidiarietà comporta che l'ente più vicino ai cittadini, ovvero il comune, possa ereditare in mancanza di eredi e destinare la quota ereditaria ad opere di pubblica utilità che possono migliorare la qualità della vita per i cittadini. Il comune, infatti, è l'ente più direttamente coinvolto nella vita dei cittadini, quello al quale il cittadino fa riferimento per primo per qualunque sua esigenza e quindi è l'ente più legittimato ad ereditare i beni del defunto in caso di mancanza di eredi. Con questa proposta di legge, quindi, si introduce una norma giusta ed equa che applica coerentemente il principio di sussidiarietà.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 565 del codice civile le parole: «e allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e al comune».
      2. La rubrica del capo III del titolo II del libro secondo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della successione del comune».
      3. L'articolo 586 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
      Il comune non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».


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