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PDL 1476

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1476



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZINZI

Disposizioni in materia di apertura e di gestione di case da gioco

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia il problema di una regolamentazione del gioco d'azzardo non ha mai trovato una seria e definitiva composizione. Il divieto sanzionato dal codice penale convive da sempre con alcune realtà legalizzate rappresentate dalle case da gioco autorizzate e dai vari giochi (lotterie, gratta e vinci eccetera) organizzati e gestiti dallo Stato o affidati in regime di concessione.
      Si tratta di una situazione normativa ancorata a princìpi ormai superati sia dal diritto sia dalla coscienza sociale. In questo contesto appare oltretutto contraddittoria la presenza di realtà legalizzate per l'esercizio di un'attività considerata di per sé diseducativa; situazione peraltro non in linea con la realtà degli altri Paesi europei. In altri Stati membri dell'Unione europea legislazioni più moderne e meno ipocrite associano le case da gioco al turismo garantendo con un'attenta e puntuale regolamentazione la trasparenza e la professionalità degli esercizi e un maggiore sviluppo delle attività turistiche.
      In un'Europa senza frontiere, avviata sempre più verso un processo di integrazione economica e politica, il divieto di istituire nuove case da gioco risulta essere solo penalizzante, a meno che non si provveda con la prudenza necessaria in considerazione della delicatezza della materia, all'istituzione di nuove realtà come si intende fare con la presente proposta di legge. Si sottolinea inoltre che l'attuale distribuzione delle case da gioco in Italia non è omogenea, in quanto i quattro casinò attualmente operanti sono tutti localizzati al nord con evidente penalizzazione delle aree del centro e del sud.
      Tale situazione dirige il flusso di coloro che intendono frequentare le case da gioco e che risiedono nelle regioni centro-meridionali a recarsi nelle quattro aree privilegiate o all'estero. La situazione oltretutto favorisce la malavita organizzata per la
 

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quale la mancanza di sale da gioco autorizzate diventa il presupposto per svolgere attività illegali al di fuori di ogni controllo, attraverso il gioco d'azzardo clandestino.
      In linea di principio non sembra più possibile mantenere le disposizioni del codice Rocco che, in un diverso contesto socio-economico considerava il gioco d'azzardo come un fenomeno lesivo della moralità pubblica e come un fatto antisociale in grado di fomentare la cupidigia del denaro e l'avversione al lavoro. Principio sconfessato da sempre con la presenza di casinò autorizzati, in quanto nulla può giustificare l'avallo da parte dello Stato di attività considerate di per sé illecite e, più di recente, con le nuove «lotterie», come il «gratta e vinci», le cui connotazioni rientrano perfettamente della nozione giuridica, data dal codice, di gioco d'azzardo essendo la vincita o la perdita assolutamente aleatoria e la perizia del giocatore ininfluente.
      La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di consentire l'apertura di case da gioco anche nelle aree che ne sono sprovviste valorizzandone, in tal modo, il patrimonio storico, culturale e turistico spesso trascurato. Una soluzione che, per i motivi esposti, appare più coerente e che sinteticamente consente di realizzare i seguenti obiettivi: offrire maggiori garanzie ai cittadini che frequentano le case da gioco; fare in modo che i proventi di tale attività siano destinati alla comunità e non alla malavita organizzata; rilanciare le attività culturali e turistiche con le ovvie conseguenze in termini occupazionali ed economici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina l'apertura e la gestione di case da gioco sul territorio nazionale al fine di:

          a) contrastare il gioco d'azzardo non autorizzato e clandestino nonché tutti i fenomeni malavitosi ad esso connessi;

          b) promuovere le attività turistiche locali;

          c) disciplinare la sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto;

          d) garantire nuove fonti di finanziamento per i comuni senza oneri per lo Stato.

Art. 2.
(Autorizzazione).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata, secondo le disposizioni della presente legge, l'apertura di case da gioco nei comuni capoluoghi di provincia che ne fanno richiesta.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dell'interno su domanda dei comuni interessati, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza.
      3. L'autorizzazione ha durata trentennale ed è rinnovabile.
      4. In caso di violazione della presente legge o delle disposizioni da essa derivanti nonché in tutti i casi in cui la tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza lo richiedano, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere

 

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o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 3.
(Domanda).

      1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco di cui all'articolo 2 è rilasciata dietro presentazione di apposita domanda da presentare al Ministro dell'interno.
      2. La domanda di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
      3. La domanda deve contenere un dettaglio piano di fattibilità, che individua, in particolare:

          a) la sede prescelta per la realizzazione della casa da gioco nonché il progetto di massima e il piano finanziario per la sua costruzione o ristrutturazione;

          b) la procedura che si intende adottare per la scelta del soggetto gestore tra quelle di cui all'articolo 4, comma 1;

          c) nel caso di gara d'appalto, il modello di convenzione di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 4.
(Concessione).

      1. Il comune effettua l'esercizio e la gestione della casa da gioco mediante il loro affidamento in concessione:

          a) a una società locale con capitale misto a maggioranza pubblica;

          b) a soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), in base alle norme vigenti in materia di pubblici appalti.

      2. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce la casa da gioco, in osservanza del capitolato generale di cui al comma 3 e della convenzione di cui al comma 4, e non può cedere ad altri la concessione né delegare altri all'esercizio o

 

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alla gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
      3. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato redatto dal comune che individua i diritti e gli obblighi del soggetto gestore e in particolare:

          a) la percentuale degli incassi lordi spettante al gestore, che è determinata all'esito della gara;

          b) la percentuale minima dei proventi lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito del territorio comunale o del distretto turistico, per la promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo idonee alla promozione del territorio; tale percentuale non può comunque essere inferiore al 5 per cento dell'utile netto conseguito dal titolare della concessione;

          c) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

          d) le ipotesi di revoca o decadenza dalla concessione;

          e) l'impegno a sottoporsi ai controlli disposti in attuazione di quanto previsto al comma 4, lettera f), del presente articolo e all'articolo 6.

      4. I rapporti di obbligazione tra il comune e il gestore sono regolati sulla base di una convenzione, deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti; la convenzione indica specificatamente:

          a) la durata della concessione;

          b) il regolamento comunale della casa da gioco;

          c) le specie e i tipi di giochi consentiti e la loro specifica regolamentazione;

          d) l'indicazione analitica della attività di promozione di cui al comma 3, lettera b);

          e) le disposizioni volte a garantire l'ordine pubblico e in particolare la disciplina dell'accesso dei giocatori alla casa da gioco, che non può comunque essere consentito ai militari di leva e ai soggetti condannati per reati contro il patrimonio

 

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e per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

          f) la natura e le modalità dei controlli comunali;

          g) il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati, operai e ausiliari della casa da gioco;

          h) l'obbligo della formazione e qualificazione del personale e le relative modalità;

          i) la data di pubblicazione del bilancio.

Art. 5.
(Revoca e decadenza del gestore).

      1. La concessione di cui all'articolo 4 è revocata con delibera adottata dal consiglio comunale nei seguenti casi:

          a) mancato rispetto del capitolato d'appalto di cui all'articolo 4, comma 3;

          b) mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 4, comma 3;

          c) sospensione dell'attività di gioco, salvo causa di forza maggiore;

          d) insolvenza.

      2. Nei casi previsti dal comma 1 il sindaco nomina un commissario ad acta per la gestione straordinaria della casa da gioco che resta in carica sino all'affidamento al nuovo gestore. La gestione commissariale è disposta con provvedimento del sindaco adottato sentito il consiglio comunale.
      3. La revoca o la decadenza del gestore non producono effetti sui rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti della casa da gioco.

Art. 6.
(Servizi ispettivi comunali).

      1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla regolarità della gestione e

 

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dell'esercizio della casa da gioco, il comune istituisce un apposito servizio ispettivo comunale, le cui norme di funzionamento sono stabile nel regolamento della casa da gioco e formano parte integrante della convenzione di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 7.
(Disposizioni varie).

      1. Agli effetti giuridici della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici edifici.
      2. La natura del contratto di concessione è aleatoria. Ad esso non si applica l'articolo 1467 del codice civile.
      3. Ai fini della determinazione dei proventi lordi da ripartire sono da considerare tali le scommesse acquisite dal banco, ovvero le puntate che, all'uscita della combinazione vincente, risultano perdenti dopo il pagamento delle vincite.
      4. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
      5. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate tributarie da iscrivere nel bilancio del medesimo ente.


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