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PDL 1713

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1713



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORETTI

Norme per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e per la tutela dei cittadini sordi

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia ci sono circa 42.000 mila cittadini affetti da sordità. I cittadini sordi hanno grandi difficoltà di accesso alle informazioni comunemente disponibili per i normoudenti: non sentendo, non sono in grado di ricevere e di utilizzare le notizie diffuse dai media e la scarsa padronanza della lingua italiana impedisce loro di comprendere a fondo anche i dati diffusi a mezzo stampa.
      Il rapporto con la pubblica amministrazione è, per le stesse ragioni, gravemente problematico e, nel caso della sanità, assume contorni di vero e proprio pericolo per il cittadino sordo.
      Il contatto con le strutture è ostacolato a causa delle modalità consuete di accesso ai servizi offerti. Le persone sorde non possono telefonare, quindi sono costrette a recarsi di persona nelle varie strutture e presso i diversi uffici, dovendo spesso fare fronte a problemi di incomunicabilità insormontabili.
      Negli ospedali, il rapporto con il personale medico e paramedico è ostacolato dalla mancata condivisione della stessa lingua. I particolari problemi di comunicazione dei sordi possono comportare gravi malintesi, specialmente durante gli accertamenti. È dimostrato, infatti, che i pazienti privi di residuo uditivo non sono in grado di leggere le labbra con successo. Inoltre gli specialisti possono avere grande difficoltà nel comprendere il «parlato» dei sordi o la loro produzione scritta. In conseguenza di ciò, il personale medico tende a semplificare argomentazioni e spiegazioni dando luogo a fraintendimenti.
      I rischi che gravano sul paziente sordo sono quindi evidenti: la disinformazione, le difficoltà di relazione, l'incomunicabilità, rappresentano una reale minaccia per la salute di questi cittadini.
 

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      A tale fine, la presente proposta di legge prevede l'utilizzo di apposito personale diplomato, sia che esso provenga dalla stessa pubblica amministrazione, sia che esso provenga da istituzioni quali l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi che da anni sta svolgendo corsi di formazione per l'apprendimento della lingua dei segni e ha quindi formato personale specializzato in grado di essere introdotto in qualsiasi ufficio pubblico.
      La presente proposta di legge intende abbattere le barriere della comunicazione, istituendo un servizio di interpretariato nella lingua dei segni presso tutte le aziende ospedaliere, tutti gli uffici per le relazioni con il pubblico e presso ogni ufficio aperto al pubblico, esistenti all'interno della pubblica amministrazione e degli enti locali, oltre che nelle televisioni, pubblica e private.
      In particolare, la presente proposta di legge:

          1) disciplina l'istituzione di servizi di interpretariato presso le amministrazioni pubbliche sanitarie, assistenziali, della giustizia, della scuola e presso gli enti locali;

          2) stabilisce l'obbligo per le emittenti televisive, pubblica e private, di introdurre nei servizi informativi e nei principali programmi l'uso dei sottotitoli e del traduttore nella lingua dei segni;

          3) istituisce un Fondo per l'abbattimento delle barriere della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, sulla base di progetti finalizzati alla formazione del personale all'apprendimento della lingua dei segni e all'organizzazione di campagne di promozione e di informazione su questa particolare forma di disabilità.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'istituzione di servizi di interpretariato nella lingua dei segni, per favorire l'abbattimento delle barriere della comunicazione tra i cittadini sordi e le amministrazioni pubbliche sanitarie, assistenziali, della giustizia, della scuola e le amministrazioni locali.
      2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire il servizio di interpretariato nella lingua dei segni presso tutti gli uffici per le relazioni con il pubblico e presso tutti gli uffici aperti al pubblico. In particolare, le aziende ospedaliere sono tenute a garantire la presenza, oltre che di un interprete presso il proprio ufficio per le relazioni con il pubblico, di un interprete nella lingua dei segni presso ogni reparto, anche utilizzando il personale sanitario già operante nelle proprie strutture e provvedendo alla sua formazione ai sensi del comma 3.
      3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono istituire corsi di formazione nella lingua dei segni per il personale interno all'amministrazione medesima o avvalersi di personale esterno diplomato nella lingua dei segni.
      4. Le amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque assicurare, negli orari di apertura al pubblico, e ventiquattro ore su ventiquattro nei reparti ospedalieri, la presenza continua di personale in grado di comunicare con la lingua dei segni.

Art. 2.

      1. Le emittenti televisive, pubblica e private, devono assicurare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, nei servizi informativi, nei principali programmi e nella proiezione di film, l'uso dei sottotitoli o del traduttore nella lingua dei segni.

Art. 3.

      1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, un Fondo per l'abbattimento delle barriere della comunicazione al quale possono accedere le pubbliche amministrazioni, sulla base di progetti finalizzati alla formazione del personale addetto ai servizi al pubblico, all'apprendimento della lingua dei segni e all'organizzazione di campagne di promozione e di informazione sulla disabilità che colpisce i cittadini sordi, con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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