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PDL 1767

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1767



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in fabbricati a destinazione abitativa privata

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Una recente indagine dell'ISTAT sulle famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini evidenzia che il 71,3 per cento della famiglie è proprietario della casa in cui vive (nei piccoli comuni la percentuale è del 75 per cento e nelle grandi città è del 61,6 per cento) mentre sono 4.331.000 cioè il 20 per cento del totale, le famiglie che vivono in affitto o subaffitto. Un altro dato, divulgato dalla DOXA, riporta che in Italia sono 11,8 milioni le famiglie che nella propria abitazione hanno installato un impianto di riscaldamento autonomo.
      Gli impianti autonomi in Italia risultano molto diffusi: gli italiani, probabilmente, desiderano rendersi il più possibile indipendenti da decisioni altrui, e questo lo si evince anche dagli annunci pubblicitari delle società immobiliari, che esaltano le offerte di vendita degli appartamenti con «termoautonomo».
      Se da un lato il riscaldamento autonomo viene vissuto come fattore di indipendenza, dall'altro, però, l'impiego del gas nell'ambiente familiare è spesso responsabile di incidenti mortali per asfissia o per esplosione. Ogni anno, dall'inizio della stagione invernale, le cronache riportano notizie di esplosioni che hanno devastato edifici causando anche la morte di numerose persone. Tali danni a persone e cose sono dovuti, nella stragrande maggioranza dei casi, alla vetustà delle caldaie esistenti nelle abitazioni private.
      D'altro canto, in Italia operano circa 108.000 aziende di installazione di impianti, di cui circa 92.000 appartengono all'artigianato, mentre solo 16.000 sono aziende industriali.
      Complessivamente, il settore occupa 354.000 addetti (titolari, soci, dipendenti); di questi, circa 209.000 sono dipendenti. Le aziende artigiane di installazione d'impianti
 

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sono 92.000 ed occupano 233.000 addetti, di cui 110.000 lavoratori dipendenti. Le aziende costruttrici di caldaie, invece, sono circa 150.
      Le caldaie per appartamento e inferiori ai 35 kw installate in Italia sono circa 10 milioni.
      La realizzazione e la messa in opera degli impianti di riscaldamento e delle relative caldaie devono essere effettuati da imprese appositamente abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che, tra gli altri aspetti, fissa i requisiti tecnico-professionali degli operatori ed i requisiti di sicurezza degli stessi impianti.
      Successivamente, il legislatore, con la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha introdotto nel nostro ordinamento alcuni princìpi e regole per il contenimento dei consumi energetici. Princìpi e regole che sono state definite con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999), recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in cui si prevede l'obbligatorietà dei controlli periodici sull'efficienza dell'impianto, in modo da garantirne la sicurezza e la qualità delle emissioni in atmosfera entro i valori stabiliti.
      Con la presente proposta di legge, a tutela della salute dei cittadini nonché nell'ambito di una politica ambientale volta alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale, si intende assicurare la messa in sicurezza dei luoghi in cui i cittadini vivono e favorire l'abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera dagli impianti di riscaldamento, promuovendo la sostituzione delle caldaie.
      Infatti, il privato cittadino che sostituisce la caldaia esistente con una nuova potrà, sulla base della presente proposta di legge, ottenere un contributo da detrarre sul costo di acquisto della caldaia senza che questo incida sull'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
      In tale maniera, ci si può attendere un eventuale minore gettito fiscale compensato però da maggiori entrate da parte della filiera dell'installazione (dalle aziende costruttrici, ai grossisti, ai rivenditori e sino all'installatore).
      Inoltre, questa impostazione può costituire un impulso alla lotta al lavoro sommerso, poiché il cittadino stesso è costretto a rivolgersi solo a ditte abilitate che garantiscono l'emissione di fattura e della dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, che certifica la corretta esecuzione dell'intervento, con i conseguenti benefìci in termini di sicurezza e di qualità delle emissioni in atmosfera.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      l. Nell'ambito delle politiche dirette alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei luoghi in cui essi vivono, nonché delle politiche ambientali volte alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale delle fonti inquinanti nelle aree urbane e metropolitane, la presente legge ha la finalità di promuovere la messa in sicurezza degli esistenti impianti di riscaldamento per civile abitazione e favorire l'abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera, promuovendo la sostituzione delle caldaie.

Art. 2.
(Contributo per l'acquisto di caldaie nuove).

      1. Alle persone fisiche che fanno installare in fabbricati a destinazione abitativa privata una caldaia nuova di fabbrica è riconosciuto il contributo statale di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Entità del contributo).

      1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito nella misura di 270 euro per le caldaie di tipo B, di 390 euro per le caldaie di tipo C e di 515 euro per le caldaie di tipo C a condensazione.
      2. Per caldaie di tipo B si intendono apparecchi aventi focolare aperto e collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione.
      3. Per caldaie di tipo C si intendono apparecchi aventi focolare e sistemi di

 

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afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione.
      4. Per caldaie di tipo C a condensazione si intendono apparecchi aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione con un sistema di recupero di calore residuo dai fumi di combustione.

Art. 4.
(Modalità di fruizione del contributo).

      1. L'agevolazione è fruita tramite detrazione dal prezzo totale risultante dalla fattura di un importo pari al contributo di cui all'articolo 3.
      2. Gli installatori recuperano l'importo dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è installata la caldaia e per i successivi.
      3. L'entità del contributo deve essere evidenziata nella fattura rilasciata all'acquirente dall'installatore.
      4. Il contributo riconosciuto per le installazioni di caldaie non comporta una riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, che resta determinata dal prezzo convenuto con l'installatore.
      5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la relativa fattura, i cittadini che usufruiscono dei benefìci di cui alla presente legge sono tenuti a conservare la documentazione di seguito specificata:

          a) copia della fattura da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla presente legge;

          b) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata dall'installatore nella

 

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quale devono essere riportati anche gli estremi della caldaia sostituita.

Art. 5.
(Decorrenza).

      1. Il contributo è riconosciuto per installazioni effettuate a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Al fine di stabilire la data di installazione, fa fede la data della fattura emessa dall'impresa abilitata ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10.000.000 di euro per l'anno 2006 e in 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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