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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1536 |
1) sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche;
4) sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità
Il sorvegliato speciale, per legge dello Stato, non può votare e non può essere eletto. Può, invece, svolgere attività di propaganda elettorale, ovvero procacciare voti mediante pressioni illegali (minacce,ricatti eccetera) sul corpo elettorale, al solo scopo di trarre beneficio personale mediante l'esercizio del potere contrattuale che egli ottiene dal rapporto stabilito con il politico consenziente.
Il delinquente, sottoposto a misura di sorveglianza speciale, non è interessato a stare nelle Assemblee elettive (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, regione, provincia, comune, circoscrizione): mira, invece, a influenzare le attività delle istituzioni dall'esterno, al solo fine di trarne profitto attraverso la presenza nelle sedi elettive di uomini che il sorvegliato speciale ha scelto al fine di agevolare la realizzazione del malaffare.
Introducendo dunque il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini e in maniera concreta l'intreccio tra delinquenza-politica e malaffare, bonificando, così, l'istituzione. Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico; questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato o influenzato dal delinquente. Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i princìpi contenuti nella Costituzione perché appare informato a un ragionevole bilanciamento dei diritti costituzionali interessati, con una limitazione temporanea di alcuni di tali diritti irrogata mediante un procedimento giurisdizionale assistito dalle garanzie del contraddittorio e della difesa.
Infatti, il preposto alla misura di prevenzione ha diritto:
a) di essere sentito;
b) di essere assistito da un difensore;
c) di indicare e produrre tutto quanto serve a sua discolpa;
d) di ricorrere contro la decisione del tribunale alla corte di appello e contro la decisione della corte di appello in Cassazione.
Per colpire più efficacemente l'accordo tra delinquente e politico e impedire ogni possibile condizionamento, attraverso le elezioni, delle istituzioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da uno a cinque anni di reclusione).
Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare.
Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità, o di decadenza se eletto, e l'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia di residenza del candidato.
È prevista, altresì, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.
Si procede ad un'analisi più puntuale dell'articolato della presente proposta di legge.
All'articolo 1 si introduce una modifica al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, comunque conforme all'impostazione complessiva dell'articolo: l'autorità precedente resta il tribunale; alla nozione di propaganda elettorale, terminologia usata nella stessa legge n. 1423 del 1956, si è sostituita l'espressione «comunicazione politica» (vedi legge n. 28 del 2000), che comprende inequivocamente tutte le diverse forme di propaganda (affissioni, comizi, uso di mezzi radiofonici e televisivi, stampa, volantini, INTERNET e altro), conformemente allo spirito della disposizione che è quello di interdire ogni forma di propaganda elettorale. Si è ritenuto opportuno che la scelta sia rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale.
Il divieto di comunicazione politica rientra tra le prescrizioni che il tribunale può applicare ai sensi dell'articolo 5 della
1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può altresì imporre il divieto di svolgere comunicazione politica con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli».
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di svolgere comunicazione politica di cui all'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
1. Il candidato che ha richiesto, o in qualsiasi modo sollecitato, comunicazione politica in suo favore a una persona sottoposta a misure di prevenzione e al divieto di cui all'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; se già eletto, ne dichiara la decadenza.
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