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PDL 1725

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1725



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRILLINI, GHIZZONI

Modifiche al codice penale concernenti la non punibilità nell'esercizio delle mansioni di addetto alle pubbliche biblioteche in relazione al reato di diffusione di pubblicazioni oscene

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Alcuni episodi di cronaca giudiziaria che hanno coinvolto addetti a pubbliche biblioteche hanno reso evidente la necessità di un urgente intervento da parte del legislatore al fine di colmare una lacuna normativa.
      In particolare, è accaduto che operatori di pubbliche biblioteche siano stati sottoposti a giudizio penale per avere consegnato agli utenti libri valutati dall'inquirente alla stregua di pubblicazioni oscene.
      Il comportamento di tali operatori pubblici è stato infatti ricondotto all'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 528 del codice penale, con conseguenze che, sul piano pratico, appaiono francamente inique. Il bibliotecario, infatti, nel consegnare un testo raccolto nella istituzione culturale presso cui opera, svolge nulla più che il suo lavoro ed esercita le sue prerogative, peraltro di rilevante importanza sociale e culturale. Quello di una biblioteca pubblica è un patrimonio messo a disposizione della collettività, né la funzione del bibliotecario può essere ricondotta a quella di «filtro etico» in ordine ai testi custoditi.
      D'altra parte, la tutela del lavoro svolto dal bibliotecario costituisce questione caldeggiata anche sul piano internazionale sia dal Parlamento europeo sia dall'UNESCO.
      Di qui la presente iniziativa legislativa, alla quale si dà sostanza con la previsione di due norme da inserire nel vigente codice penale: la prima, articolo 528-bis, al fine di introdurre nel sistema una nuova causa di non punibilità connessa con lo svolgimento delle mansioni di bibliotecario; l'altra, un comma aggiuntivo all'articolo 529, al fine di meglio definire «i motivi di studio» esimenti nell'ambito della definizione di «atti e oggetti osceni» di cui al medesimo articolo 529.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 528-bis. - (Esclusione di punibilità). - Non sono punibili per i reati previsti e puniti dall'articolo 528 i titolari e gli addetti delle biblioteche pubbliche i quali, nell'esercizio delle proprie mansioni, selezionano, custodiscono e consegnano testi custoditi nelle biblioteche.
      Ai fini del presente articolo si considerano pubbliche le biblioteche gestite direttamente o indirettamente, anche tramite convenzioni, da enti pubblici».

Art. 2.

      1. All'articolo 529 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Agli effetti della legge penale, si considerano ottenuti per motivi di studio gli scritti, i disegni, le immagini o altri oggetti comunque reperiti presso le biblioteche pubbliche, come definite dal secondo comma dell'articolo 528-bis».


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