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PDL 1778

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1778



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente approvazione da parte del Parlamento della legge sull'indulto ha evidenziato la necessità urgente di un provvedimento finalizzato ad un atto di clemenza che intervenisse anche per tamponare la gravissima situazione di sovraffollamento delle carceri italiane.
      Nel corso della passata legislatura l'allora maggioranza, di cui una parte consistente ha appena votato e approvato la summenzionata legge sull'indulto, ha varato una serie di leggi che hanno drammaticamente aumentato il numero dei detenuti in nome della demagogica e illusoria «tolleranza zero», che prevede la assoluta centralità della pena detentiva quale strumento risolutorio dei casi di devianza sociale.
      Tra queste, la cosiddetta legge ex-Cirielli (legge n. 251 del 2005) che introduce la nuova figura del recidivo reiterato, destinatario di pene molto più lunghe a prescindere dalla gravità del reato e dalla personalità dell'autore, e la riduzione dei tempi di prescrizione non già legata alla tipologia del reato ma al trascorso dell'imputato, ha avuto l'immediato effetto di una dura repressione dei comportamenti penali legati, spesso, a reati minori, con ulteriore incremento della popolazione detenuta.
      Tali norme hanno portato, infatti, al paradosso che reati gravi commessi da incensurati possano cadere in prescrizione, mentre autori recidivi di reati minori (si può portare ad esempio quelli commessi dai tossicodipendenti che rappresentano
 

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una parte consistente della popolazione carceraria) subiscono pene molto più severe che ben si discostano, nel principio, dall'articolo 27 della Costituzione che prevede, al terzo comma, la funzione rieducativa della pena.
      Si ravvisa, quindi, nella legge che con la presente proposta si intende abrogare, una disparità di trattamento intollerabile, tanto più che, notoriamente, la giustizia negata per decorrere del tempo attraverso la prescrizione accentua ancora di più i criteri di selettività della giustizia penale, favorendo coloro che possono economicamente e culturalmente «resistere» ai tempi lunghi del processo. Per cui, la teorica e demagogica maggiore sicurezza finirebbe per «scaricarsi» sui soggetti più deboli, di fatto immunizzando coloro che possono sostenere una giustizia lenta e, alla fine, ineffettiva.
      Ed è per tali motivi, coerentemente anche con la logica della appena approvata legge sull'indulto, che, con la presente proposta di legge, si propone di abrogare la legge n. 251 del 2005.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogata.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, le disposizioni degli articoli 62-bis, 69, 81, 99, 157, 158, 159, 160, 161, 416-bis, 418 e 644 del codice penale, del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      3. Il comma 2-bis dell'articolo 671 del codice di procedura penale e gli articoli 30-quater e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.


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