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PDL 1093

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1093



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di deroga al divieto di terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 13 giugno 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La relazione di diciannove dei circa trenta sindaci candidatisi per la terza volta consecutiva, nelle recenti elezioni amministrative, ha reso ancora più urgente una risposta definitiva all'annoso problema del cosiddetto «divieto di terzo mandato».
      Come è noto, l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha profondamente modificato i rapporti tra corpo elettorale e amministrazioni locali, spingendo sempre di più i cittadini, mediante l'istituto della elezione diretta, a valutare le candidature alla luce di programmi e affidabilità delle persone, più che delle indicazioni di partito.
      L'articolo 51, al comma 2, tuttavia, stabilisce che un sindaco possa assumere solo due mandati consecutivi, limitando di fatto la possibilità di assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa.
      Sebbene sia pacifica la ratio del divieto, il quale trova il suo fondamento nella esigenza di evitare fenomeni di malcostume e irregolarità amministrative, non bisogna dimenticare, però, come due mandati siano spesso insufficienti per avviare e completare un programma di risanamento delle città.
      Sono emerse, peraltro, soprattutto nei piccoli comuni, alcune difficoltà rispetto alla formazione di una classe dirigente locale in grado di subentrare senza difficoltà alla guida delle amministrazioni, dal momento che il crescente impegno e la
 

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responsabilità connessi alla carica di sindaco in questi centri sono tali che sempre meno cittadini risultano interessati e disposti ad assumere l'onere di questa carica con l'evidente rischio della dispersione di un enorme patrimonio di capacità, esperienza e professionalità.
      È peraltro d'obbligo evidenziare come il divieto di rieleggibilità dopo due mandati consecutivi appaia limitativo della sovranità popolare e discriminatorio per alcune categorie di pubblici amministratori rispetto ad altre, dal momento che tale divieto sussiste, nel nostro ordinamento, esclusivamente per la carica di sindaco e di presidente della provincia.
      Per superare tutte queste difficoltà si rende indispensabile, dunque, una riforma capace di difendere i piccoli comuni dalla crescente disaffezione elettorale, come del resto testimoniato, in molti di essi, dalla presenza di una sola lista.
      Tutto ciò premesso, si intende, con la presente proposta di legge, consentire un terzo mandato consecutivo per la elezione alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è sempre consentito un terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».


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