PDL 1721
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1721
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO
Disposizioni in favore delle aziende agricole colpite dal virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus»
Presentata il 27 settembre 2006
Onorevoli Colleghi! - La tristezza (
Citrus Tristeza Virus) è una delle malattie più dannose e distruttive degli agrumi, in quanto colpisce gravemente la maggior parte delle specie coltivate, soprattutto se innestate su arancio amaro.
Originatosi con ogni probabilità nel sud-est asiatico, il
virus si è progressivamente diffuso nelle più importanti aree agrumicole del mondo. Nel bacino del Mediterraneo esso è stato segnalato in forma epidemica in alcune regioni, dove ha causato la morte di milioni di piante (Spagna, Israele e Cipro).
I sintomi più classici e specifici della malattia sono il disseccamento dei rami, la defogliazione, la riduzione di sviluppo e il progressivo deperimento della pianta fino alla morte.
Nel nostro Paese l'agrumicoltura è basata quasi esclusivamente (circa il 95 per cento) sull'utilizzo dell'arancio amaro come portinnesto e ciò è di notevole pericolosità a causa della diffusione del
virus della tristezza degli agrumi.
Le prime segnalazioni di piante infette portarono, già nel 1996, all'emanazione del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, che prevedeva l'applicazione di alcune misure di prevenzione e di controllo del fenomeno.
Come sostenuto di recente dalle principali organizzazioni agricole, tali misure non possono, oggi, ritenersi più sufficienti per fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza. Vari focolai, infatti, sono già stati individuati in Sicilia (nella piana di Catania e in provincia di Siracusa), ma anche in altre aree insulari e del Mezzogiorno.
Occorre intervenire con urgenza, anche al fine di evitare che questa grave malattia
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possa diventare un importante fattore di crisi in un settore - quello agrumicolo - già fortemente penalizzato.
In particolare, si rende indispensabile prevedere congrue incentivazioni per gli agrumicoltori costretti ad eradicare le piante infette e quelle sospette d'infezioni, per impedire la diffusione del
virus.
L'operazione di estirpazione e quella successiva di reimpianto comportano infatti un notevole e ingente esborso a carico del singolo coltivatore che si ritroverebbe a ricominciare da capo la sua attività senza un necessario aiuto da parte delle istituzioni competenti.
In conclusione, la presente proposta di legge ha lo scopo di destinare a favore dei proprietari di agrumeti colpiti dalla «tristezza» risorse significative in grado di sostenerli, non solo nella fase di eradicazione e di reimpianto degli agrumeti infetti, ma anche nei due-tre anni successivi di mancato reddito.
Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di agrumi colpiti dal virus della tristezza (Citrus Tristeza Virus) situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, sono concessi alle aziende agricole, singole e associate, a cura delle regioni territorialmente competenti, contributi in conto capitale fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di 5 milioni di euro annui:
a) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase improduttiva;
b) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase di incremento di produzione;
c) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase stazionaria;
d) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase di invecchiamento;
e) euro 5,16 per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto
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su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.
4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.
Art. 2.
1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dai contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.