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PDL 1487

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1487



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, TURCI, CASTAGNETTI, BENEDETTI VALENTINI, GIOVANARDI, DUILIO, GHIZZONI, MOTTA

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da tempo il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere l'adeguamento economico delle proprie pensioni, adeguamento che riteniamo non sia ulteriormente procrastinabile, considerato che siamo ormai a sessant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.
      La proposta che presentiamo oggi, sottoscritta da deputati di vari gruppi parlamentari, è il frutto del lavoro dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione italiana ciechi di guerra, dell'Associazione nazionali vittime civili di guerra, che noi abbiamo voluto raccogliere e presentare integralmente passo dopo passo, impegnandoci con tali associazioni a un lavoro comune, a un iter legislativo che vorremmo condividere con loro.
      Nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito il principio dell'equo risarcimento del danno subìto da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, i provvedimenti approvati negli ultimi anni sono stati parziali e insoddisfacenti. Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro che hanno perduto il 100 per cento della loro integrità fisica (1a categoria semplice) percepiscono attualmente solo 650,22 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che non esitiamo a definire irrisorie.
 

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Altrettanto dicasi per le vedove e gli orfani titolari dei trattamenti economici previsti dalla tabella G ed N, allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che percepiscono importi pensionistici per lo più assai lontani da quel 60 per cento della pensione del dante causa riconosciuto ai trattamenti ordinari.
      Riteniamo inoltre doveroso proporre un analogo aumento anche per gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E allegata al medesimo testo unico, spettanti agli invalidi di la categoria colpiti da infermità particolarmente gravi (cecità, amputazione arti, infermità mentali eccetera) e, di conseguenza, per gli assegni supplementari, pari al 50 per cento di quelli di superinvalidità, percepiti dalle vedove che hanno prestato con grande sacrificio assistenza al coniuge grande invalido fino al momento del decesso.
      Pur consapevoli che gli aumenti previsti dalla presente proposta di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione dell'età ormai avanzata dei soggetti interessati e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 15 per cento rispetto all'anno precedente), costituirebbe un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata segnata dalle sofferenze arrecate dalla guerra.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.
      2. In conseguenza dell'aumento degli importi relativi alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, stabilito dal comma 1 del presente articolo, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è aumentato del 20 per cento.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 160.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    


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