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PDL 1717

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1717



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARBONELLA

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riguarda gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto, che hanno compiuto il proprio dovere con particolare dedizione durante la vita militare.
      Essa mira a riconoscere a tali ufficiali e sottufficiali una promozione a titolo onorifico come riconoscimento morale per aver compiuto il proprio dovere in modo integerrimo al servizio della Patria.
      La presente proposta di legge non comporta variazioni dello status giuridico del militare destinatario della promozione. Inoltre, non apporterà nessun beneficio economico ai destinatari.
      Tale promozione rispecchia istituti già consolidati e previsti da altri provvedimenti di legge che prevedono promozioni oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
      Le limitazioni di accesso alla promozione, che si vuole riconoscere con questa proposta di legge, riducono in modo considerevole il novero degli eventuali beneficiari tanto che verrebbero promossi solo coloro che:

          non hanno mai riportato, negli anni di servizio, la qualifica di «inferiore alla media» o di «insufficiente», né giudizi di «inidoneità all'avanzamento»;

 

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          non sono incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

          non hanno usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          sono stati giudicati con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media» per almeno dieci anni durante la carriera militare.

      Inoltre, e non da ultimo, è da considerare con attenzione l'effetto di sprone che tale provvedimento di promozione onorifica potrà svolgere nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali ancora in attività di servizio.
      La promozione non comporta alcun onere economico a carico dell'Amministrazione dello Stato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) non hanno riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          b) non sono incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

          c) non hanno usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          d) sono stati giudicati con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media» o qualifiche equipollenti, per almeno dieci anni durante la carriera militare.

Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1, con decorrenza dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o nel congedo assoluto, o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in servizio assume il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, di diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato corredata da autocertificazione sull'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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