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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1717 |
non hanno mai riportato, negli anni di servizio, la qualifica di «inferiore alla media» o di «insufficiente», né giudizi di «inidoneità all'avanzamento»;
non sono incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;
non hanno usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
sono stati giudicati con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media» per almeno dieci anni durante la carriera militare.
Inoltre, e non da ultimo, è da considerare con attenzione l'effetto di sprone che tale provvedimento di promozione onorifica potrà svolgere nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali ancora in attività di servizio.
La promozione non comporta alcun onere economico a carico dell'Amministrazione dello Stato.
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:
a) non hanno riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;
b) non sono incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;
c) non hanno usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
d) sono stati giudicati con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media» o qualifiche equipollenti, per almeno dieci anni durante la carriera militare.
1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente
1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in servizio assume il grado precedentemente rivestito.
1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, di diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato corredata da autocertificazione sull'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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