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PDL 1853

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1853



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELISARIO

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e alla legge 21 febbraio 2006, n. 102, in materia di risarcimento dei danni per le vittime di incidenti stradali

Presentata il 25 ottobre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca una serie di misure per tutelare le vittime della strada attraverso la modifica di alcune norme che hanno determinato e potrebbero, ancora di più, segnare una involuzione nella sacrosanta attuazione del diritto al giusto risarcimento dei danni provocati da incidenti stradali, con particolare riguardo alla tutela del bene-salute.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'abrogazione degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Gli articoli 149 e 150, infatti, contengono, rispettivamente, disposizioni sulla procedura di risarcimento diretto e disposizioni sulla disciplina del sistema di risarcimento diretto.
      Giova al riguardo evidenziare che la legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003, all'articolo 4, recante la delega per il riassetto in materia di assicurazioni, al comma 1, lettera b), ha dettato i princìpi e criteri direttivi a tutela del consumatore e, in particolare, dei contraenti più deboli rafforzando il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e della informativa preliminare.
      L'articolo 149, in particolare, non prende in considerazione i soggetti suindicati, bensì i danneggiati che, rientrando in uno dei casi previsti dalla medesima disposizione, sono obbligati a chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice di appartenenza e non ai soggetti responsabili dell'evento che ha provocato il danno.
 

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      L'articolo 150 rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica la formazione dei criteri e dei princìpi del sistema di risarcimento diretto.
      Di conseguenza dalla lettura e dall'applicazione dei due articoli si deduce che il codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 non ha rispettato il contenuto della delega di cui alla citata legge n. 229 del 2003 che, come ricordato, all'articolo 4 ha dettato princìpi e criteri direttivi volti a tutelare i consumatori-contraenti-clienti e non i responsabili dei sinistri, come invece sembra avvenire con l'indennizzo diretto.
      L'articolo 2 della proposta di legge prevede l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, in quanto l'adozione del rito speciale del lavoro prevista dalla norma finirebbe di fatto con il rallentare i tempi del giudizio e aumentare le spese processuali. La necessità di una conciliazione pre-giudiziale è garantita dalla possibilità che il danneggiante e la sua assicurazione possano comporre la controversia entro il termine previsto dall'articolo 145 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, senza bisogno di altre incombenze obbligatorie a carico del danneggiato previste quali condizioni di procedibilità della domanda.
      L'articolo 3 è correttivo di quello che sembra un chiaro «errore» dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che, non tenendo conto dell'abrogazione della legge n. 990 del 1969, reca novelle alla stessa legge. Pertanto si è proceduto a riferire le modifiche alla normativa vigente, ovvero all'articolo 147 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
      L'articolo 4 contiene delle modifiche al comma 3 dell'articolo 138 e all'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, finalizzate a ripristinare la consistente erosione dei valori del danno biologico operata dalla legge n. 57 del 2001, e successive modificazioni, e fornire al giudice un margine di libertà più ampio per la valutazione del cosiddetto «danno soggettivo».
      Per quanto attiene alle modifiche relative all'articolo 139, si segnala, più in particolare, quella relativa all'innalzamento dell'età a partire dalla quale si applica la progressiva riduzione dell'indennità per danno biologico (articolo 4, comma 2, lettera a), della proposta di legge). Al proposito, va rilevato che già dopo la nascita alcune cellule del nostro corpo cominciano a morire; ma affermare che, per la valutazione del danno biologico, si debba considerare un coefficiente di correzione che ne riduca la liquidazione a partire dall'undicesimo anno di età appare ridicolo. Fino al ventesimo anno un giovane è sempre in continuo sviluppo e, per tale motivo, più equo appare ritenere costante la valutazione del danno biologico dalla nascita fino al ventesimo anno ed introdurre il coefficiente di correzione a partire dal ventunesimo anno di età.
      Quanto all'innalzamento da 674,78 a 1.000 euro del valore del primo punto di invalidità (articolo 4, comma 2, lettera b)), si sottolinea che il danno biologico è una categoria di danno elaborata negli anni dalla giurisprudenza a tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Riguardando la salute del soggetto, corretta appare l'intenzione di uniformare per tutto il territorio nazionale, de jure condendo, il valore economico di detto danno, le cui valutazioni oscillano tra 800 euro e 1.500 euro. Anche senza considerare le corti più sensibili alla tutela della salute, che arrivano a liquidare fino a 2.000 euro per ogni punto, sembra corretto proporre una determinazione legislativa di detto valore adottando come criterio la media ponderale delle valutazioni espresse dai tribunali, che corrisponde, sostanzialmente, alle tabelle del tribunale di Milano utilizzate dalla maggior parte delle corti d'appello italiane.
      Analogamente, viene innalzato l'importo base dell'indennità per l'inabilità temporanea totale, che comporta l'impossibilità per il soggetto leso di attendere alle normali e abitudinarie attività giornaliere per un determinato periodo di tempo. Riconoscere, a titolo di risarcimento per tale voce di danno, 39 euro al giorno è
 

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offensivo. Per il rispetto della dignità umana e dei valori inviolabili di tutela della salute, il risarcimento dell'indennità per invalidità temporanea totale va sicuramente elevato e fissato in una cifra non inferiore a 50 euro.
      Infine, per quanto riguarda la modifica del comma 5 dell'articolo 139 del codice (articolo 4, comma 2, lettera d), della proposta di legge), va rilevato che appare superfluo attendere l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per aggiornare gli importi per il danno biologico permanente e temporaneo. Più semplicemente tali valori possono essere automaticamente aggiornati in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, che misurano il costo della vita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.

Art. 2.

      1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 147 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al comma 1, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità dei risarcimento che sarà liquidato con sentenza».

      2. L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 4.

      1. Al comma 3 dell'articolo 138 del citato codice di cui al decreto legislativo 7

 

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settembre 2005, n. 209, le parole: «determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi del comma 2 può essere ulteriormente aumentato in misura non inferiore al trenta per cento».
      2. All'articolo 139 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal ventunesimo anno» e le parole: «seicentosettantaquattro virgola settantotto» sono sostituite dalle seguenti: «mille»;

          b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «trentanove virgola trentasette» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantacinque»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il danno biologico può essere ulteriormente aumentato tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, in misura non inferiore al venticinque per cento»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».


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