Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 828

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 828



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, BENEDETTI VALENTINI, BRUSCO, CARLUCCI, CARTA, CASTIELLO, CATONE, RICCARDO CONTI, COSENZA, D'ALIA, DE CORATO, DI VIRGILIO, FALLICA, FERRIGNO, FORLANI, LO MONTE, LUCCHESE, NESPOLI, REINA, ROMAGNOLI, TUCCI, ZACCHERA

Istituzione del ruolo speciale operativo del personale
aeronavigante della Polizia di Stato

Presentata il 22 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di realizzare, dopo oltre venti anni, cioè da quando la Polizia di Stato, già Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stata smilitarizzata, a seguito della legge 1o aprile 1981, n. 121, la reale differenziazione e quindi separazione, dei due comparti, militare e civile. I due comparti infatti, per alcuni aspetti e realtà professionali, sono ancora regolati dalle stesse norme di riferimento, legislative e contrattuali, che prevedono una totale equiparazione, economica e di progressione di carriera, che non tiene conto delle specifiche professionalità del personale aeronavigante della Polizia di Stato.
      Infatti, nonostante la peculiarità e la rilevanza istituzionale dei compiti svolti dal personale aeronavigante della Polizia di Stato, piloti e specialisti, agli stessi, a differenza dei colleghi militari, non viene riconosciuta, nè sotto l'aspetto della progressione di carriera nè sotto quello economico, la elevata professionalità espressa ed acquisita in anni ed anni di esperienza.
      Tale assetto normativo e contrattuale attualmente prevede, tramite apposite tabelle di equiparazione, l'identica corrispondenza e progressione tra i vari ruoli e qualifiche delle due carriere, civile e militare, determinando soprattutto all'interno del particolare settore specialistico, quale
 

Pag. 2

quello aeronavigante della Polizia di Stato, delle situazioni di disagio e di frustrazione in quanto le risorse applicate in tali settori, piloti e specialisti, non hanno il giusto riconoscimento economico e di status giuridico né la necessaria valorizzazione delle loro peculiarità professionali, frutto di una indiscussa qualificazione e specializzazione professionali.
      Il personale militare, invece, ha uno sviluppo di carriera organicamente collegato, fin dalle prime fasi di arruolamento, alla specializzazione prescelta, o concorsuali, con connesse certezze di progressione di carriera nell'ambito del settore di appartenenza; a mero titolo esemplificativo, un'ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica militare sviluppa tutto il suo percorso di carriera nei ruoli direttivi e, se proveniente dall'Accademia, anche in quelli dirigenziali dell'Arma di appartenenza.
      Con la presente proposta di legge pertanto, si intende non solo porre fine ad una ingiustificata diversità di trattamento, in quanto nonostante la particolare collocazione di queste figure di professionisti, a parità di proficiency e di rischio, gli operatori della Polizia di Stato si trovano, di fatto, ad essere penalizzati e, solo perché non portano più le stellette, non possono più beneficiare dei vantaggi derivanti dallo status di militare, ma si intende anche perseguire finalità di alto profilo in quanto si mira soprattutto ad incentivare l'operatività e l'efficienza del personale ed a rendere più evidente e percepibile la funzione di sicurezza civile che la Polizia di Stato è chiamata ad espletare nella società.
      Il personale appartenente ai ruoli non direttivi della Polizia di Stato, dall'agente all'ispettore, pur se in possesso delle particolari qualificazioni professionali, connesse all'esercizio dei titoli aeronautici di specialità, piloti e specialisti, ai fini dello sviluppo di carriera nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, è in tutto e per tutto parificato al personale appartenente ai ruoli cosiddetti «ordinari», nulla rilevando al riguardo la specializzazione posseduta e l'elevato contenuto del profilo professionale dell'attività aeronavigante effettivamente svolta.
      Un agente pilota di consolidata, comprovata e riconosciuta esperienza professionale nel settore aeronavigante, abilitato su tutti gli aeromobili in dotazione alla Polizia di Stato (elicotteri a turbina «single» e «multi-engine» modelli AB. 206, AB. 212 e A. 109 e velivolo P.68) e con al suo attivo migliaia di ore di volo ed in possesso delle qualificazioni al volo strumentale notturno (Instrument Flight Rules) e di istruttore di specialità, vero e completo professionista, resta al più basso livello retributivo previsto per i ruoli della Polizia di Stato (V livello) per tutta la vita lavorativa, vedendosi di fatto preclusa ogni possibilità di sviluppo economico e di carriera legata alla giusta considerazione e valorizzazione del particolare profilo professionale posseduto e dell'attività altamente specialistica effettivamente ed esclusivamente svolta per lunghissimo tempo.
      Con l'istituzione di un ruolo speciale operativo del personale aeronavigante della Polizia di Stato si intende pertanto dare giusto riconoscimento a tale personale per la sua specifica professionalità, la peculiarità del lavoro svolto, anche al fine di renderlo il più confacente possibile sia alle tradizionali mansioni istituzionali della Polizia di Stato, cioè sicurezza pubblica, antiterrorismo, soccorso pubblico, in casi di particolare urgenza o calamità naturali, controllo del territorio e dell'ambiente, sia anche in occasione di crisi interne ed internazionali, gestendo i rischi di tipo non convenzionale derivanti dall'impiego, in danno di persone o beni, di armi di distruzione di massa (chimico-batteriologiche, nucleari), per garantire al nostro Paese di vivere in condizioni di maggiore sicurezza e tranquillità e per poter sviluppare gli aspetti economici, politici, culturali e di serene relazioni sociali.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del ruolo speciale operativo
del personale aeronavigante della Polizia
di Stato).

      1. Nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è istituito il ruolo speciale operativo del personale aeronavigante della Polizia di Stato, di seguito denominato «ruolo speciale», articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) profilo professionale dei piloti:

              1) allievo pilota, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) pilota;

              3) pilota esperto;

              4) pilota primo ufficiale;

              5) comandante;

              6) comandante superiore;

              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo;

          b) profilo professionale dei tecnici di volo:

              1) allievo tecnico di volo, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) tecnico di volo;

              3) tecnico di volo esperto;

              4) tecnico di volo primo ufficiale;

              5) direttore tecnico aeronavigante;

              6) direttore tecnico superiore aeronavigante;

              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo.

 

Pag. 4

      2. La dotazione organica del ruolo speciale e la corrispondenza alle altre qualifiche dei ruoli ordinari è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle funzioni, dei titoli, dei requisiti e dei profili professionali per l'esercizio dell'attività aeronavigante e di manutenzione dei velivoli, dei profili professionali nonché delle modalità di progressione di carriera e di accesso nel ruolo speciale, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinare le funzioni, i titoli, i profili professionali nonché le modalità di accesso ai relativi corsi di formazione, di qualificazione professionale e di progressione di carriera del personale del ruolo speciale;

          b) determinare le modalità di: accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale, tecnico di volo primo ufficiale e delle qualifiche dirigenziali di coordinatore aeronavigante del ruolo speciale, anche ai fini dell'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione della consistenza organica del predetto personale, direttivo e dirigenziale, anche nelle diverse sedi periferiche;

          c) determinare le modalità per l'inquadramento a domanda di cui al comma 2 del personale aeronavigante già in servizio presso i centri ed i reparti di volo della Polizia di Stato, tenendo conto della qualifica precedentemente posseduta, dell'anzia
nità di servizio aeronavigante, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali;

 

Pag. 5

          d) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, l'inquadramento, a domanda, nelle qualifiche indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) nell'istituendo ruolo speciale, anche in soprannumero, del personale pilota e specialista della Polizia di Stato, in possesso dei prescritti titoli professionali, a prescindere dal ruolo di provenienza e dalla qualifica precedentemente posseduti, con la seguenti modalità:

              1) dopo il quindicesimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella sesta qualifica;

              2) dopo il decimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quinta qualifica;

              3) dopo il sesto anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quarta qualifica;

              4) dopo il terzo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella terza qualifica;

          e) garantire che al personale di cui alla lettera d) sia attribuito il trattamento economico più favorevole;

          f) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, e fino al diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, che i posti comunque disponibili nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante, siano attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al quale è ammesso a partecipare il personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato che ha prestato servizio, per cinque anni, in qualità di pilota, specialista od osservatore aereo presso i centri od i reparti di volo della Polizia di Stato; allo scrutinio possono altresì partecipare i piloti e gli specialisti della Polizia di Stato in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, ovvero al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato,

 

Pag. 6

e con quindici anni di servizio aeronavigante. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante deve frequentare un corso di formazione, da svolgere secondo le modalità di cui al citato articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni;

          g) prevedere che nella determinazione delle funzioni il personale di cui alla lettera b) possa espletare compiti di formazione e di addestramento nello specifico ambito professionale;

          h) determinare: le modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi; i criteri di promozione nell'ambito del ruolo speciale, al fine, tenuto conto dell'anzianità di servizio aeronavigante nonché dei titoli di studio e professionali posseduti, di premiare gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti, anche ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale e di tecnico di volo primo ufficiale;

          i) prevedere la possibilità, per il personale del ruolo speciale, di transitare, per esigenze di servizio o a domanda, e previo corso di aggiornamento, anche in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento del servizio aeronavigante, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

          l) prevedere che l'amministrazione, nei confronti del personale del ruolo speciale, riconosciuto dai competenti organi sanitari permanentemente non idoneo allo svolgimento del servizio aeronavigante, provveda alla restituzione del dipendente, anche a domanda dell'interessato, ai servizi ordinari, garantendo il mantenimento della sede di servizio;

          m) prevedere che al dipendente, dichiarato permanentemente non idoneo all'espletamento delle attività operative di

 

Pag. 7

cui al presente articolo, sia attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico, già in godimento, e quello risultante dalla restituzione ai servizi ordinari, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio;

          n) attribuire le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale del ruolo speciale e prevedere che:

              1) agli appartenenti alle prime tre qualifiche del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria;

              2) agli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza;

              3) il personale pilota e specialista, che non esercita la facoltà prevista al comma 2, permanga nelle funzioni e negli obblighi dei ruoli di appartenenza;

              4) ultimato l'inquadramento a domanda, di cui al comma 2, l'assunzione a regime dei piloti e degli specialisti della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico selettivo e conseguente ammissione a specifico corso di formazione, di durata almeno biennale, con adeguate riserve di posti, da attribuire con concorsi interni per titoli ed esami, riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno due anni di anzianità di effettivo servizio, alla data del bando di concorso, in possesso dei prescritti requisiti;

              5) qualora i posti riservati non siano coperti, la differenza vada ad aumentare i posti spettanti alla Polizia di Stato;

              6) a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato costituisca titolo di preferenza, fermi restando

 

Pag. 8

gli altri titoli preferenziali previsti dalla legislazione vigente in materia;

              7) i vincitori dei concorsi siano nominati allievi piloti ovvero allievi tecnici di volo a seconda del profilo professionale prescelto e avviati alla frequenza dei relativi corsi di formazione professionale;

          o) determinare la struttura organizzativa, disciplinata con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78; prevedere altresì l'istituzione di un apposito servizio aereo posto alle dirette dipendenze del Capo della Polizia di Stato, di livello organizzativo adeguato e strutturato in più unità organizzative, periferiche e centrale, quest'ultima di livello divisionale, necessarie per la coordinata, razionale ed efficiente gestione delle risorse umane, logistiche, tecniche, dei mezzi e materiali aeronautici in dotazione, con particolare riguardo ai settori delle operazioni di volo, della documentazione, studio, ricerca, collaudo e sperimentazione dei materiali aeronautici, della formazione, addestramento, aggiornamento e standardizzazione del personale aeronavigante, della manutenzione e gestione tecnica di aeromobili, della sicurezza del volo.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il personale pilota e specialista della Polizia di Stato in servizio presso i centri ed i reparti di volo della Polizia di Stato, può presentare apposita domanda per transitare nel ruolo speciale di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Al termine dell'inquadramento nel ruolo speciale, le dotazioni organiche dei ruoli ordinari della Polizia di Stato sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale che ha esercitato la facoltà prevista dal presente comma.

 

Pag. 9

      3. Al personale della Polizia di Stato che, dai ruoli di provenienza, è inquadrato nel ruolo speciale è garantita la corresponsione dello stipendio di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza, qualora inferiore rispetto a quello percepito prima dell'inquadramento nel nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Al personale delle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale, si applicano le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le dotazioni organiche, nell'ambito dei ruoli direttivi e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, per le esigenze funzionali connesse alla organizzazione del servizio aereo, dei centri e dei reparti di volo della Polizia di Stato, mediante l'istituzione della dirigenza connessa alle funzioni di direttore del servizio aereo, di direttore di divisione del servizio aereo, di comandante di centro addestramento, di centro manutenzione e di reparto di volo della Polizia di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei ruoli definiti con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico, di livello dirigenziale, deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nei ruoli direttivi della Polizia di Stato, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario, al fine di assicurare l'invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato.
      5. L'individuazione delle unità di livello dirigenziale centrale e periferico di cui al comma 1, lettera o), del presente articolo, nonché la definizione dei relativi compiti e

 

Pag. 10

funzioni sono stabilite con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettere b) ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti della Polizia di Stato.
      6. All'inquadramento del personale previsto al comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dallo stesso Ministro dell'interno, e composta dal Capo della Polizia di Stato o, per sua delega, da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione della Polizia di Stato, e da cinque rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.
(Disposizioni generali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.
      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati, per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, anche con il concerto dei Ministri dell'interno e della difesa.
      3. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2006.
      4. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, e le disposizioni correttive di cui al comma 3 del presente articolo non possono comunque comportare modificazioni alla normativa vigente relativa al trattamento economico del personale.

 

Pag. 11


      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali esprimono, nei successivi venti giorni, il proprio parere. Gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario; tale parere è reso entro due mesi dalla data di assegnazione.       6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 12


Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

Ruolo speciale operativo del personale aeronavigante della Polizia di Stato
Dotazione organica e tabella di equiparazione con i ruoli ordinari

Qualifica
Dotazione organica
Qualifica equiparata
Allievo pilota
Allievo tecnico di volo
Limitatamente al
periodo dei relativi
corsi di formazione
Nessuna
corrispondenza
Pilota
Tecnico di volo
200
Ispettore capo
Pilota esperto
Tecnico di volo esperto
150
Ispettore superiore
Pilota primo ufficiale
Tecnico di volo primo ufficiale
140
Commissario
Comandante
Direttore tecnico aeronavigante
100
Commissario capo
Comandante superiore
Direttore tecnico superiore aeronavigante
90
Vice questore aggiunto
Coordinatore aeronavigante
20
Primo dirigente
Direttore servizio aereo
1
Dirigente superiore


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su