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PDL 1814

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1814



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TAGLIALATELA, ALEMANNO, GIORGIO CONTE, ALBERTO GIORGETTI, LEO

Disposizioni tributarie e sgravi contributivi concernenti interventi di conservazione del patrimonio edilizio nei centri storici protetti dall'UNESCO delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza

Presentata il 12 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le città di Roma, Vicenza, Napoli e Verona sono state dichiarate, rispettivamente nel 1980, 1994, 1995 e 2000, patrimonio culturale mondiale da parte dell'UNESCO, e come tali sono protette ciascuna come un unicum inscindibile, in cui non è dato distinguere i monumenti dal contesto in cui questi sono inseriti.
      L'inclusione nella lista delle città protette è troppo spesso intesa come mero riconoscimento da vantare ai fini della promozione di un maggiore afflusso turistico, mentre in realtà comporta un preciso vincolo per lo Stato, nella misura in cui questo è impegnato, in base alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge n. 184 del 1977, ad «assicurare la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni» di tali contesti protetti «utilizzando al massimo le proprie risorse». L'effettività del vincolo, inoltre, esige da parte dello Stato l'adozione delle «misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione, il restauro di questo patrimonio».
      Purtroppo, il progressivo degrado, l'incuria, e talora anche l'abusivismo, che si registrano anche nelle città selezionate dall'UNESCO, rendono a volte difficile la giusta valorizzazione del patrimonio culturale che si intende tutelare. Proprio quest'anno, inoltre, lo Stato italiano dovrà
 

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presentare un rapporto sulle misure adottate a salvaguardia di tale patrimonio, nell'ottica della sua preservazione per la trasmissione alle generazioni future. Di qui la necessità dell'adozione di misure concrete a sostegno dei centri protetti, che la presente proposta di legge intende regolare.
      Va considerato, in quest'ottica, che gli interventi di conservazione (intendendosi per tali quelli di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di consolidamento previsti dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) sono più impegnativi e costosi in ragione della maggiore vetustà dei monumenti e degli edifici che compongono il centro storico protetto, specie se ricadente in zona dichiarata ad elevato rischio sismico, e in ragione della estrema complessità dei relativi interventi.
      Lo Stato, dunque, benché non possa farsi carico degli interventi capillari e articolati che la conservazione integrale richiede, deve tuttavia intervenire al fine di incoraggiare e agevolare le iniziative dei singoli volte alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città. Ciò può e deve avvenire attraverso misure di agevolazione fiscale che, lungi dal comportare un aggravio per l'erario, determinerebbero, al contrario, un incremento delle entrate sia per il maggiore numero degli interventi indotti, sia per quelli che altrimenti non sarebbero neppure attivati, sia, infine, per la emersione di piccole e medie imprese chiamate ad operare nel rispetto della normativa fiscale. Gli interventi di ristrutturazione e di restauro costituiscono, inoltre, una formidabile misura anticongiunturale, favorendo l'investimento e l'impiego di risorse in loco.
      L'ex Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha rilevato come la stessa «identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali al mondo», la cui «tutela deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo e cioè in funzione della cultura dei cittadini». Ciampi ha inoltre ricordato come, attraverso l'articolo 9, la Costituzione abbia espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano ed offra «una indicazione importante sulla missione della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. Anche la tutela deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo e cioè in funzione della cultura dei cittadini» rendendo «questo patrimonio fruibile a tutti», affinché sia «effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni».
      Su questa linea intende muoversi la presente proposta di legge, istitutiva di un regime fiscale agevolato per gli interventi di manutenzione effettuati su immobili siti nei centri di Roma, Napoli, Vicenza e Verona, nel rispetto della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale voluta dall'UNESCO e da tutti i cittadini italiani. Il comma 1 dell'articolo 1 introduce una novella al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'inserimento di un nuovo articolo, l'articolo 15-bis, recante detrazioni per interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo; si prevede la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 41 per cento (con un massimo di 50.000 euro) delle spese a carico del contribuente per la realizzazione dei citati interventi, realizzati su immobili siti nei centri riconosciuti patrimonio culturale mondiale da parte dell'UNESCO. L'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato a 100.000 euro se gli interventi riguardano il sottosuolo, le fondamenta, oppure gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a 150.000 euro se gli interventi sono realizzati su immobili siti nei centri storici protetti ricadenti in zone sismiche. Infine, è prevista la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 22 per cento dell'ammontare complessivo, e fino
 

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ad un importo massimo di 4.000 euro, degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di manutenzione.
      I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 1 della proposta di legge prevedono ulteriori sgravi in favore dei soggetti che realizzano i citati interventi: l'imposta sul valore aggiunto è ridotta al 10 per cento per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2007; i comuni possono fissare aliquote agevolate - limitatamente al periodo d'imposta in corso al momento della realizzazione - per le unità immobiliari oggetto degli interventi; i premi assicurativi che le imprese devono versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori impegnati nella realizzazione degli interventi sono ridotti del 30 per cento.
      Il comma 5, infine, individua un requisito temporale per l'applicazione dei benefìci, mentre l'articolo 2 reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Detrazioni per interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo). - 1. Dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, si detrae un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute, sino a un massimo di 50.000 euro, effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sugli immobili ricadenti nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Vicenza e Verona, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma dei medesimi edifici.
      2. Se gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici oppure su edifici sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato a 100.000 euro.
      3. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche previste dall'articolo 83 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dichiarate

 

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ad elevato rischio, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato a 150.000 euro.
      4. Dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, si detrae un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo, fino a un massimo di 4.000 euro, degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3».

      2. Fino al 31 dicembre 2007, per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 10 per cento.
      3. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille per le unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dall'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e limitatamente al periodo d'imposta in corso al momento della realizzazione dei medesimi interventi.
      4. I premi assicurativi versati dalle imprese all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori impegnati nella realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il semestre durante il quale sono stati realizzati i medesimi interventi sono ridotti del 30 per cento.
      5. Le disposizioni dell'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano agli interventi realizzati su immobili edificati dopo il 30 maggio 1945.

 

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Art. 2.

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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