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PDL 1720

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1720



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Disposizioni in materia di protezione degli animali

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'approvazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, costituisce un primo passo fondamentale nella direzione di un efficace sistema sanzionatorio contro il maltrattamento degli animali.
      Tale provvedimento, tuttavia, rappresenta solo un punto di partenza in quanto ancora oggi sono numerose le problematiche che riguardano la protezione degli animali e che da anni attendono di trovare adeguate soluzioni da un punto di vista normativo.
      Le esigenze di tutela degli animali, avvertite da sempre più parti (cittadini, associazioni ambientaliste, veterinari eccetera), hanno indotto il legislatore ad emanare nel tempo una serie di leggi e di «leggine», che hanno inevitabilmente finito per creare in materia un intenso ingorgo normativo. Tutto ciò, invece di creare certezza e una efficace realizzazione degli obiettivi prefissati, ha paradossalmente provocato confusione e in certi casi una scarsa applicazione e osservanza delle norme. Tra l'altro, si osserva come anche nella XIV e nella corrente legislatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sono stati presentati numerosi proposte e disegni di legge sugli argomenti più disparati; iniziative apprezzabili, ma che vanno in un senso contrario alla semplificazione e alla razionalizzazione normativa tanto auspicata da autorevoli istituzioni e, soprattutto, dai cittadini.
      In attesa dell'emanazione di una legge-quadro che racchiuda in un testo unico e coordinato le innumerevoli disposizioni normative vigenti in materia di tutela degli animali - oggi ricomprese in leggi obsolete e troppo settoriali - la presente proposta di legge si prefigge di disciplinare congiuntamente alcuni rilevanti aspetti che vanno dal divieto di impiego di animali nei circhi
 

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e negli spettacoli viaggianti alla tutela degli animali da pelliccia, dalla tutela degli animali di affezione e dalla prevenzione del randagismo alla protezione degli animali durante il trasporto.
      In particolare, il capo II prevede la dismissione degli animali dei circhi unitamente a forme di sostegno economico alternative ai finanziamenti statali. Infatti, pur apprezzando lo spettacolo circense per la sua tradizione e per gli elevati contenuti artistici, non si può fare a meno di sottolineare i numerosi episodi di maltrattamenti a danno degli animali, forzati protagonisti di spettacoli spesso crudeli. In quest'ottica - oltre a guardare con favore agli spettacoli che non fanno uso di animali - si impegna la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante a ricercare, tra l'altro, una diversa collocazione per gli animali censiti.
      Il capo III, dal titolo «Tutela degli animali da pelliccia», completa il quadro delle sanzioni definite dalla citata legge n. 189 del 2004, introducendo l'obbligo di etichettatura per tutti i capi contenenti e derivanti da spoglie di animali sottoposte a concia, indicando la specie utilizzata, l'azienda di confezionamento e il Paese di provenienza. Conseguentemente sono vietate l'importazione e la vendita di pelli e di pellicce prive di etichette o etichettate in maniera generica e ingannevole.
      Il capo IV riprende alcune norme già vigenti in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo, dotandole tuttavia di maggiore efficacia. In particolare, viene introdotto per legge e non più per decreto l'obbligo per il proprietario o il detentore di cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina entro il termine di un mese dalla data di nascita o dalla data di inizio della detenzione. Viene data attuazione al sistema di identificazione dei cani tramite l'introduzione dei microchip (sino ad oggi si parlava in tale senso solo di impegni e non di obblighi da parte dei soggetti competenti) e finalmente si riconosce la figura del «cane di quartiere». Nell'ambito delle iniziative per la riqualificazione dei canili si stabilisce che la gestione di tali strutture debba essere affidata alle associazioni di tutela degli animali.
      Il capo V, infine, introduce modifiche al decreto legislativo n. 532 del 1992, recante attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. Tali modifiche, che sono conformi alla nuova disciplina introdotta dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, stabiliscono il principio fondamentale secondo cui la macellazione o l'abbattimento degli animali deve avvenire nel luogo più vicino possibile all'azienda di allevamento e che il trasporto su lunga distanza di animali vivi venga sostituito dal commercio di animali già macellati. Ecco alcune delle novità principali approvate dal Parlamento europeo e fatte proprie dalla proposta di legge:

          a) gli animali destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso non devono essere trasportati su strada per più di 8 ore o di 500 chilometri;

          b) per i viaggi oltre le 8 ore:

              1) deve essere assicurato maggiore spazio affinché tutti gli animali possano sdraiarsi allo stesso tempo nel corso del viaggio;

              2) i veicoli devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata;

              3) un veterinario deve essere presente al momento del carico degli animali;

          c) i trasportatori devono essere formati e dotati di uno specifico patentino;

          d) i solipedi come i cavalli devono essere trasportati in compartimenti singoli.

      In conclusione, alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche, fisiologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente.
      2. Nel condannare gli atti di crudeltà contro gli animali e il loro abbandono, in conformità a quanto previsto dal codice penale, la presente legge individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta ulteriori disposizioni in materia di protezione degli animali rispetto alle norme già contenute nel codice penale e nelle leggi speciali vigenti.
      2. La presente legge disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:

          a) il divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, di cui al capo II;

          b) la tutela degli animali da pelliccia, di cui al capo III;

 

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          c) la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo, di cui al capo IV;

          d) la protezione degli animali durante il trasporto, di cui al capo V.

Capo II
DIVIETO DI IMPIEGO DI ANIMALI NEI CIRCHI E NEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 3.
(Divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti).

      1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo svolgimento di esercizi e di spettacoli del circo e dello spettacolo viaggiante.
      2. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 5.160 euro a 25.820 euro. Se il numero di animali è superiore a otto, si applica direttamente la sanzione maggiore.

Art. 4.
(Obblighi di comunicazione).

      1. I circhi e gli spettacoli viaggianti che sono in possesso di uno o più animali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza.
      2. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi.

 

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Art. 5.
(Anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti).

      1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita l'anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti, anche al fine di procedere al riconoscimento dei medesimi animali con un apposito sistema e di rilasciare i relativi aiuti economici per una diversa e idonea collocazione degli stessi.

Art. 6.
(Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha l'obbligo di:

          a) ricercare per gli animali censiti ai sensi dell'articolo 5 una collocazione alternativa che ne garantisca il migliore mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e straniere;

          b) decidere, previa indagine conoscitiva, in merito alla destinazione degli animali censiti ai sensi dell'articolo 5, in collaborazione con la Lega anti-vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni per la protezione e i diritti degli animali;

          c) presentare al Ministero per i beni e le attività culturali una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica al fine di rendere gli impianti progressivamente in grado di rendere la propria attività autonoma rispetto ai finanziamenti statali.

 

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Art. 7.
(Campagna informativa).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione e altri mezzi di comunicazione, a realizzare una campagna di informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno uso di animali. La campagna è ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.

Art. 8.
(Definizione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espressione: «circo equestre» prevista dalla legislazione vigente si intende sostituita dalla seguente «circo».

Capo III
TUTELA DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

Art. 9.
(Obbligo di etichettatura di articoli in pelo).

      1. Ogni prodotto o manufatto composto in tutto o in parte da pelliccia deve riportare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, se trattasi di prodotto sintetico o derivante da spoglie di animali sottoposte a concia o ad altri trattamenti che mantengono inalterata la struttura naturale delle fibre. L'etichettatura deve inoltre riportare la specie animale utilizzata, l'azienda di confezionamento nonché il Paese di provenienza.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, produce o

 

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immette in commercio prodotti privi di etichette o etichettati in maniera generica e ingannevole, è punito per il reato di frode in commercio.

Art. 10.
(Ispezioni).

      1. Il comando carabinieri per la sanità, nonché i servizi sanitari veterinari, di propria iniziativa o dietro richiesta di ogni soggetto interessato, nonché su segnalazione di associazioni animaliste e ambientaliste, sono autorizzati a disporre ispezioni sui prodotti contenenti pelli e pellicce, al fine di verificarne l'esatta origine e la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 11.
(Costituzione di parte civile).

      1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subiti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

Art. 12.
(Abrogazione di norme).

      1. Gli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

Capo IV
TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 13.
(Anagrafe canina).

      1. L'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14

 

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agosto 1991, n. 281, avviene a cura del proprietario o del detentore di cani entro un mese dalla data di nascita o dalla data di inizio della detenzione dell'animale.
      2. Al fine di fornire un costante quadro conoscitivo sulla reale consistenza della popolazione canina, le aziende sanitarie locali sono tenute ad aggiornare periodicamente il registro recante l'iscrizione di tutti i cani esistenti nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 14.
(Sistema di identificazione dei cani).

      1. Il Ministero della salute e le regioni provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

          a) l'introduzione del microchip, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1o gennaio 2007;

          b) l'istituzione di una banca dati informatizzata della popolazione canina, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con la banca dati nazionale di cui alla lettera c);

          c) l'istituzione di una banca dati nazionale della popolazione canina presso il Ministero della salute, recante l'indice dei microchip inviati dalle singole anagrafi territoriali di cui alla lettera b).

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e le regioni definiscono le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico previsto dal comma 1.

Art. 15.
(Iniziative per la riqualificazione dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani).

      1. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane spetta la concreta adozione

 

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delle iniziative per il risanamento dei canili comunali e per la realizzazione dei rifugi per cani, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa regionale o provinciale e con l'impiego dei contributi destinati a tali finalità.
      2. Nei canili comunali, adeguatamente ristrutturati ai sensi del comma 1, oltre all'identificazione deve essere altresì garantita l'assistenza veterinaria per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti clinici e chirurgici previsti nei confronti dei cani catturati.
      3. I rifugi per cani o «canili rifugio» hanno lo scopo di assicurare il ricovero degli animali catturati nella fase successiva alla loro identificazione e all'erogazione delle cure loro necessarie. Spetta ai competenti servizi veterinari delle aziende sanitarie locali accertare, in sede di vigilanza d'istituto, il corretto mantenimento dei cani in buone condizioni di stabulazione.
      4. Le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi di cui al presente articolo devono essere stipulate prioritariamente con le associazioni o gli enti aventi finalità di protezione degli animali.

Art. 16.
(Cani di quartiere).

      1. I cani in stato di abbandono sono recuperati dai comuni, resi sterili, monitorati e iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successivamente rimessi in libertà nello stesso territorio dal quale sono stati prelevati.
      2. Il tempo massimo di ricovero previsto dal comma 1 non può superare i due mesi, salvo particolari esigenze.

Art. 17.
(Assicurazione degli animali domestici).

      1. Chiunque ha la proprietà o la disponibilità piena di animali domestici deve assicurarli contro il rischio dell'abbandono

 

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doloso o dovuto all'impossibilità di continuare a garantirne la protezione e l'assistenza.
      2. Beneficiario della polizza assicurativa stipulata ai sensi del comma 1 è il comune di residenza del proprietario o del detentore dell'animale domestico il quale provvede a ricoverare l'animale utilizzando il premio assicurativo.

Art. 18.
(Misure per la prevenzione di atti speculativi sul ricovero degli animali domestici).

      1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con strutture private per il servizio di ricovero e cura degli animali domestici.

Art. 19.
(Norme di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione in materia adottando le relative norme di attuazione.

Capo V
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Art. 20.
(Delega al Governo).

      1. Sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, nonché dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 del presente articolo, il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla legislazione nazionale vigente in materia di trasporto di animali vivi.

 

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      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono prevedere che la macellazione o l'abbattimento degli animali avvengano nel luogo più vicino possibile all'azienda di allevamento e che il trasporto su lunga distanza di animali vivi sia sostituito dal commercio di animali già macellati.

Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 20, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, recante attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il trasporto su strada degli animali destinati alla macellazione o all'ingrasso non deve essere superiore alle 8 ore complessive o ad un massimo totale di 500 chilometri;

          b) qualora la durata del viaggio superi le 4 ore o una distanza di 250 chilometri:

              1) gli animali devono disporre di uno spazio di riposo e di acqua fresca;

              2) il mezzo di trasporto deve disporre di un sistema di aerazione meccanica, indipendente dal motore, e la temperatura al suo interno non deve essere inferiore a 5o C né superiore a 30o C;

          c) per gli animali destinati alla riproduzione, all'esposizione o alla competizione, la durata del trasporto può superare le 8 ore o i 500 chilometri, purché il viaggio non sia superiore alle 48 ore e sia stato preventivamente autorizzato; in ogni caso il trasporto deve essere garantito su veicoli speciali progettati e costruiti in base alle seguenti caratteristiche:

              1) presenza di un sistema di ventilazione forzata, operativo anche a veicolo

 

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fermo e alimentato da una fonte energetica indipendente dal motore;

              2) presenza di apparecchi per misurare la temperatura e l'umidità nel compartimento degli animali, con un sistema di controllo nella cabina del conducente;

              3) collegamento ad un sistema di posizionamento e navigazione satellitare, GPS o Galileo;

              4) le pareti, il tetto e la pavimentazione devono essere costruiti con materiali leggeri, solidi e isolanti;

              5) i solipedi devono essere trasportati in comparti individuali;

              6) sul pavimento del veicolo deve essere assicurato all'animale uno spazio sufficiente per il riposo, senza rischi di essere calpestato da altri animali;

              7) deve essere garantita la possibilità di accesso diretto agli animali per ispezioni e controlli in qualsiasi momento;

              8) l'altezza fra i piani del veicolo non deve essere inferiore a 1,4 metri;

              9) le rampe di carico non devono avere una pendenza superiore ai 20o;

              10) i veicoli per il trasporto dei suini devono essere dotati di una piattaforma elevatrice per le operazioni di carico e scarico;

              11) per le scrofe e per i maiali adulti è vietato l'impiego di veicoli a tre piani;

          d) per i viaggi di durata superiore alle 8 ore o ai 500 chilometri devono ricorrere le seguenti condizioni supplementari:

              1) il veicolo di trasporto deve essere munito di una lettiera pulita e di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;

              2) il veicolo deve essere dotato di un dispositivo che consente l'erogazione di acqua fresca in misura sufficiente durante il viaggio e le soste;

 

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              3) gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno quattro ore durante il quale sono alimentati e abbeverati;

              4) è obbligatoria la presenza di un veterinario al momento del carico degli animali, al fine di assicurare la loro idoneità a viaggiare, il rispetto della densità di carico e il divieto di utilizzo di pungoli elettrici;

          e) prevedere l'organizzazione di specifici corsi di formazione per i trasportatori al termine dei quali sono rilasciati un patentino e l'autorizzazione al trasporto di animali;

          f) disporre l'aumento del numero dei controlli e delle ispezioni da parte dei soggetti competenti;

          g) prevedere l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni della normativa attraverso un sistema di sanzioni di tipo pecuniario nonché la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al trasporto di animali nel caso di ripetute violazioni.


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