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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 769 |
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per gli anni 2007, 2008 e 2009 di un importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare, promossi dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni, fondazioni o da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della tutela e dell'assistenza delle persone con disabilità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano
2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
«o-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza».
1. Ai lavoratori genitori di persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, al fine di conseguire il massimo della pensione, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai ciechi civili assoluti, di cui all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, ai sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970,
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il beneficiario sia persona con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 100 per cento».
2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i limiti del reddito entro i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
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