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PDL 769

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 769



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, LUCÀ, BAFILE, BUCCHINO, BURTONE, DI GIROLAMO, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LUMIA, RAMPI, SANNA, SQUEGLIA, TRUPIA

Norme per la tutela delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Si stima che il 15 per cento delle famiglie italiane sia interessato alla disabilità. Per il disabile grave una buona integrazione nel nucleo familiare può risultare la più efficace e la più completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali e ai problemi dell'integrazione sociale.
      Occorre, però, dare sostegno concreto alle famiglie per non determinare situazioni di svantaggio per tutti i membri della stessa.
      Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano e ad un certo punto il disabile si ritroverà senza i genitori.
      Uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante, il dialogo tra famiglie e servizi, è l'incertezza del «dopo»: «dopo» la nascita di un bambino disabile, «dopo» quel trattamento riabilitativo, «dopo» la scuola, «dopo» la formazione, «dopo» la morte dei genitori.
      Il non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonista con i servizi.
      Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative.
      La presente proposta di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede
 

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l'integrazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per la realizzazione di un programma di interventi a favore dei disabili gravi che restino privi di un adeguato sostegno familiare, da ripartire annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 2 modifica il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella parte riguardante le erogazioni liberali a favore dei disabili gravi.
      L'articolo 3 concede la facoltà, ai genitori di soggetti disabili gravi, di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico.
      I soggetti con disabilità grave non in grado di produrre reddito, né per sé né per il proprio nucleo familiare, sono stati gli unici a non fruire di alcun aumento previdenziale negli ultimi tempi. Gli emolumenti sono attualmente attestati sulla cifra di circa 240 euro mensili. Costoro, non più di 300 mila soggetti, rappresentano la categoria più debole alla quale l'articolo 4 dovrebbe recare beneficio, senza limiti di età, estendendo cioè le disposizioni di favore (innalzamento delle pensioni al minimo a 516 euro) introdotte con la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) a favore delle persone ultrasettantenni e degli invalidi con più di sessant'anni.
      L'articolo 5 prevede l'innalzamento al 100 per cento della pensione di reversibilità nel caso in cui il beneficiario sia una persona con disabilità grave.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per gli anni 2007, 2008 e 2009 di un importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare, promossi dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni, fondazioni o da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della tutela e dell'assistenza delle persone con disabilità.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano

 

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prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

      2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza».

Art. 3.

      1. Ai lavoratori genitori di persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, al fine di conseguire il massimo della pensione, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Art. 4.

      1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

      «4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai ciechi civili assoluti, di cui all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, ai sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970,

 

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n. 381, e successive modificazioni, titolari di pensione, e ai soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

Art. 5.

      1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il beneficiario sia persona con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 100 per cento».
      2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i limiti del reddito entro i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.


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