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PDL 1538

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1538



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NICCHI, ZANOTTI, ACERBO, AMENDOLA, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BELLANOVA, BELLILLO, BENZONI, BOFFA, BUFFO, BURGIO, CARBONELLA, CIALENTE, CORDONI, D'ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, DI SALVO, DIOGUARDI, GIANNI FARINA, FASCIANI, FEDI, FIORIO, FUMAGALLI, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LARATTA, LEONI, LO MONTE, LONGHI, MADERLONI, MARCENARO, MOTTA, OTTONE, PROVERA, ROCCHI, ROTONDO, FRANCO RUSSO, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, SPINI, TRUPIA, VENTURA

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera

Presentata il 1o agosto 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La richiesta di «dimissioni firmate in bianco» al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è una pratica vessatoria che mette la lavoratrice e il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento in tronco, ammantato dalla finzione della volontarietà.
      Tale pratica riguarda in particolare le donne, ma non è un fenomeno esclusivamente di genere ed è legata anche a fenomeni fiscali: si usa per esempio al fine di sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assenza dal lavoro per imprevisti quali infortuni o malattia.
      Secondo i dati forniti dagli uffici vertenza della CGIL, ogni anno circa 1.800 donne chiedono assistenza legale per estorsione di finte dimissioni volontarie.
 

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Purtroppo si contano in poche decine i casi in cui l'onere probatorio (che è in capo alla lavoratrice) si traduce in una prova (scritta o testimoniale) in grado di rendere nullo l'atto di cessazione del rapporto. Un'indagine del 2002, svolta dal Coordinamento delle donne delle ACLI, quantifica in almeno il 25 per cento le false dimissioni volontarie (dati «Dimissione per maternità. Storie e fatti», dossier ACLI 2003), connesse quasi sempre a maternità. È opportuno citare la ricerca «Maternità, lavoro, discriminazioni», pubblicata in volume da Rubettino editore e svolta dall'Area ricerche sui sistemi del lavoro dell'ISFOL su incarico dell'Ufficio nazionale della consigliera di parità. II lavoro si avvale, tra le molte fonti utilizzate, di una inedita indagine ISFOL PLUS, condotta su un campione, rappresentativo per area geografica, di 25.000 donne di età compresa tra i quindici e i sessantaquattro anni per analizzare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro rispetto al tema della maternità. Nella ricerca si scrive testualmente: «diverse sono anche le forme di mobbing a seconda del genere: ad esempio l'esclusione delle donne da progetti importanti; la richiesta, più o meno velata, dei datori di lavoro che invitano a posticipare la scelta di maternità o comportamenti a vario titolo scorretti di questi ultimi, che arrivano a fare firmare dimissioni in bianco». Purtroppo il fenomeno rimane prevalentemente sommerso.
      Il dispositivo proposto è volto a neutralizzare questa prassi.
      Si è pensato pertanto di vincolare la validità della dichiarazione di dimissioni volontarie all'utilizzo di appositi moduli usufruibili solo attraverso gli uffici provinciali del lavoro e le amministrazioni comunali, assicurando che gli stessi siano contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la loro non contraffazione, e al tempo stesso l'utilizzabilità solo in prossimità della effettiva manifestazione della volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro in essere. Se venisse accolta una siffatta soluzione, verrebbe meno la possibilità di estorcere al momento dell'assunzione la contestuale sottoscrizione di una possibile, postuma lettera di dimissioni volontarie.
      Al fine di tutelare realmente la lavoratrice e il lavoratore, evitando loro defatiganti procedure burocratiche, si è ritenuto necessario prevedere la possibilità di reperire tali moduli anche per via telematica tramite il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come si è ipotizzato il coinvolgimento dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo procedure disciplinate in apposite convenzioni definite dallo stesso Ministero.
      Questo provvedimento, pur se generale e rivolto all'intero mondo del lavoro, ha quindi particolari valenze anti-discriminatorie a favore di un diritto sacrosanto quale la maternità o la conservazione del posto a fronte di malattie e infortuni. Un valore che trova ampio riconoscimento giuridico tanto nell'ordinamento europeo, quanto in quello italiano, come sancito dall'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 35 e 37 della Costituzione, cui fanno riscontro l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori, la legge 8 marzo 2000, n. 53, volta proprio ad affermare e assicurare la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, e il testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in cui sono state accorpate le misure a tutela della maternità della medesima legge n. 53 del 2000 con quelle «storiche» della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e in particolare l'articolo 55, comma 4, in materia di dimissioni della lavoratrice madre.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.
      2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2594 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
      3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

 

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      4. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
      5. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile al prestatore d'opera acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.


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