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PDL 1760

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1760



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CACCIARI, ACERBO, PERUGIA, SMERIGLIO, CARUSO, LOMAGLIO

Disposizioni in materia di competenze delle regioni e dei comuni nell'individuazione dei siti degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e degli impianti per telefonia mobile

Presentata il 3 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A più di cinque anni dall'approvazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagneti, legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla scorta di un rigoroso bilancio della situazione, è necessario introdurre alcune correzioni normative.
      Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una enorme crescita, sia nel numero sia nella intensità delle fonti di inquinamento elettromagnetico. I nostri territori hanno subito un preoccupante e disordinato proliferare di impianti. Oltre che un serio danno per il paesaggio, vediamo che tra la popolazione si diffonde il timore che l'esposizione continuativa ai campi elettromagnetici possa recare danno alla salute.
      In virtù di recenti e significative indagini scientifiche, il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute umana si fa sempre più preoccupante. L'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, dopo aver rivisto più di un centinaio di ricerche epidemiologiche con risultati statisticamente significativi, ha riconosciuto che nelle esposizioni a campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (ELF) un incremento di leucemia infantile si verifica al di sopra di 0,3-0,4 microtesla. Nello stesso periodo l'ISPESL e l'Istituto superiore di sanità hanno segnalato la possibilità che le esposizioni residenziali ELF siano associate ad altri tipi di tumore del bambino e dell'adulto, così come ad
 

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alcune patologie neurodegenerative invalidanti.
      Questi preoccupanti elementi di valutazione erano già presenti nel 2001, tanto da indurre il legislatore ad enunciare il principio di precauzione, già presente nell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del 1998, tanto nella legge quadro citata quanto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, che ha, da ultimo, fissato limiti di esposizione e i valori di attenzione per la protezione della popolazione dalle esposizioni.
      Contemporaneamente, in uno spirito precauzionale, il legislatore assegnò, ancora attraverso la legge quadro, alle regioni, alle province e ai comuni specifiche competenze in materia di individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione. Già nel corso dell'iter legislativo della legge quadro, l'allora presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 30 gennaio 2001, evidenziò che quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 avrebbe potuto dare luogo ad incertezze interpretative in merito alle competenze attribuite ai comuni e propose di chiarire che rappresentava una potestà primaria dei comuni la definizione delle questione connesse alla localizzazione e alla costruzione degli impianti negli ambiti territoriali di competenza. Alle regioni sarebbe invece spettato il compito di definire aspetti di carattere generale e le modalità in funzione degli obiettivi da conseguire.
      Una tale preoccupazione rivela oggi, a distanza di cinque anni, tutta la sua fondatezza.
      In mancanza di un rafforzamento legislativo dello spirito originario della legge, si fa sempre più presente il rischio che si consolidi un orientamento giurisprudenziale che disattende l'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, il quale prevedeva esplicitamente la potestà regolamentare in capo ai comuni in materia di individuazione dei criteri localizzativi degli impianti, non solo a fini urbanistici, ma anche per la minimizzazione delle esposizioni.
      Risulta quindi necessario ribadire il significato della norma che stabilisce che i comuni possono adottare norme regolamentari «per la minimizzazione delle esposizioni».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Competenze regionali).

      1. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, possono emanare norme che individuano particolari aree idonee alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, anche con esclusione di altre.

Art. 2.
(Competenze comunali).

      1. I comuni, nell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in attuazione della potestà regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, definiscono norme di carattere ambientale per il corretto insediamento territoriale degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, anche individuando siti di particolare rilevanza definiti sensibili in cui sia esclusa la localizzazione, e definiscono altresì le norme di carattere radioprotezionistico idonee ad assicurare la minimizzazione delle esposizioni della popolazione residente ai campi elettromagnetici generati dai medesimi impianti nel territorio comunale.


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