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PDL 1924

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1924



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PINOTTI, RUGGHIA, GAROFANI

Tutela e valorizzazione della condizione militare nella definizione del rapporto d'impiego

Presentata il 10 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta di legge è quello di offrire concrete condizioni di tutela e valorizzazione della condizione militare nell'ambito delle procedure per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale.
      Le nuove Forze armate, con l'abolizione della leva e il passaggio al sistema professionale, già largamente realizzato, vedono operare uno strumento militare con compiti nuovi, esposto in impegnative missioni internazionali a sostegno della pace, che necessita di essere modernizzato anche nelle proprie relazioni interne.
      Sul piano della condizione democratica, nelle relazioni interpersonali e di ruolo, deve essere rispettato il rapporto gerarchico, ma devono anche essere garantiti il principio della pari dignità tra chi comanda e chi obbedisce nonché dignitose condizioni morali e materiali di lavoro e di vita.
      In coerenza con le esigenze del nuovo strumento militare, riteniamo utile rafforzare il carattere interforze degli organismi di rappresentanza, estendendo a consigli intermedi rinnovati questo carattere fino ad oggi patrimonio esclusivo del solo Consiglio centrale.
      I consigli intermedi risulteranno così formati da militari delle diverse Forze armate e potranno essere un luogo per sviluppare maggiori elementi di coesione e di comprensione reciproca tra le diverse Armi e Corpi. Se ne prevede la loro collocazione a livello di regione geografica in armonia con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
 

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      Nel procedimento di concertazione riconosciamo alle rappresentanze militari il ruolo di parte sociale, attribuendo loro un principio di responsabilità con la possibilità di prevedere una sessione suppletiva di concertazione nel caso in cui durante la sessione ordinaria non venga raggiunto un accordo soddisfacente.
      Infine, sono demandate ad un apposito regolamento di attuazione le norme concernenti il funzionamento degli organismi di rappresentanza e le loro relazioni esterne.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Procedure di concertazione).

      1. Nell'ambito del procedimento di concertazione, come definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il COCER dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare presenta sei mesi prima della scadenza contrattuale al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato. Le delegazioni che, per conto della rappresentanza, partecipano in qualità di parte sociale alla sessione di concertazione sono deliberate dagli eletti nel COCER dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il comparto difesa e dagli eletti nel COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per il comparto sicurezza.
      2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di concertazione di cui al comma 1, agli organismi di rappresentanza militare eletti ai vari livelli sono consentiti:

          a) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

          b) la partecipazione ad incontri con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;

          c) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di stretta competenza che possono comunque avere

 

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riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

          d) la partecipazione a convegni e congressi sindacali dei soggetti inclusi nei comparti della sicurezza e della difesa di cui al comma 1;

          e) l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate su delega dell'interessato;

          f) la partecipazione dei delegati a commissioni cui sono demandate decisioni su materie di competenza della rappresentanza militare.

Art. 2.
(Sessione suppletiva di concertazione).

      1. La mancata accettazione da parte del COCER dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di concertazione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, ed è trasmessa per il tramite del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. La concertazione sullo schema di provvedimento di cui al comma 1 è rinviata ad una ulteriore sessione suppletiva della durata di quindici giorni da tenere non prima di dodici mesi dalla data del rinvio.

Art. 3.
(Competenze degli organi regionali di rappresentanza militare e rapporti con le regioni).

      1. I consigli regionali intermedi (CORI) sono competenti a trattare direttamente con le regioni di appartenenza le istanze

 

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del personale rappresentato nelle seguenti materie:

          a) edilizia residenziale;

          b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

          c) igiene del lavoro e antinfortunistica;

          d) rapporti con enti pubblici;

          e) promozione umana e benessere del personale.

      2. Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio sono informati della costituzione del CORI tramite lettera del medesimo consiglio entro venti giorni dalla sua avvenuta elezione.

Art. 4.
(Autorità militari referenti dei CORI).

      1. Con uno o più decreti adottati dal Ministro della difesa o dal Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle rispettive competenze, sono individuate, con criteri interforze, le autorità militari corrispondenti di ciascun CORI delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Con i medesimi decreti è fissata l'entità minima significativa di personale di ciascuna Arma o ruolo di cui è necessaria la presenza nel territorio di ogni regione per l'elezione di almeno un rappresentante.

Art. 5.
(Dirigenza militare).

      1. I contenuti del rapporto di impiego del personale militare stabiliti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono definiti secondo il regime di concertazione di cui al medesimo decreto legislativo, anche per la dirigenza militare. A tale fine, la delegazione del COCER che partecipa alla concertazione è composta in maggioranza da rappresentanti dei destinatari del trattamento

 

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dirigenziale ed è formata secondo gli stessi criteri previsti per il personale non dirigente. Le modalità della concertazione e le materie oggetto della stessa sono quelle previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.

Art. 6.
(Tutela e diritti del delegato).

      1. Sono vietati gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività degli organi di rappresentanza del personale militare o dei loro singoli membri.
      2. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse, nel rispetto dei diritti generali della persona, nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
      3. I delegati, dal momento della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione stessa.
      4. In base alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.

Art. 7.
(Facoltà e limiti del mandato).

      1. I membri del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) svolgono il loro mandato a tempo pieno senza limitazioni di servizio, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali, riconosciute tali dal Ministro della difesa.
      2. I membri dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) e dei Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali

 

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sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
      3. I delegati possono essere impegnati nei servizi soltanto in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.
      4. I delegati eletti negli organi di rappresentanza del personale militare possono partecipare a titolo personale a convegni ed assemblee, sulle materie di competenza, nonché per conto delle categorie, delle sezioni, dei comparti o del consiglio di appartenenza qualora ne siano stati espressamente delegati.
      5. I delegati dei COIR, su richiesta del COBAR approvata dal comandante affiancato, possono altresì visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale in orario di servizio.
      6. Il personale militare volontario in ferma breve degli organi centrali e intermedi, durante il periodo del mandato, fruisce del trattamento economico di missione che compete al personale in servizio permanente effettivo di pari livello.

Art. 8.
(Regolamento di attuazione e statuto).

      1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, elaborato in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, di intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di attuazione deve in particolare prevedere il numero di consigli di base in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze militari, nonché la composizione dei consigli

 

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di rappresentanza, garantendo una equilibrata presenza per ciascuna categoria e comunque la presenza, a livello intermedio e centrale, di almeno un rappresentante donna, ove non eletto. Il regolamento definisce i procedimenti elettorali e le dotazioni organiche nonché il materiale necessario per il funzionamento dei consigli ai vari livelli.
      2. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è adottato, di intesa con il COCER, lo statuto della rappresentanza militare, che ne definisce le norme di organizzazione e di funzionamento dei vari livelli e disciplina il procedimento di concertazione, in coerenza con le disposizioni della presente legge.


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