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PDL 1852

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1852



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUCCHINO, ZANOTTI, BAFILE, GIANNI FARINA, FEDI, NARDUCCI

Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di divieti di espulsione e di respingimento

Presentata il 24 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli immigrati in Italia, secondo i dati del Ministero dell'interno, sono quasi 3 milioni. Il Dossier Statistico Immigrazione 2005 della Caritas indica esattamente in 2.786.340 gli immigrati in Italia, una percentuale sulla popolazione residente di circa il 5 per cento in linea con la media europea stimata del 5,2 per cento. Circa la metà è rappresentata da donne.
      A questo numero devono aggiungersi gli immigrati «irregolari» stimati in una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento degli immigrati con regolare permesso di soggiorno per un totale, quindi, di immigrati regolari e non, compreso fra i 3.200.000 e i 3.500.000. La normativa attualmente in vigore, ovvero il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è certamente una delle più avanzate del mondo poiché, sostanzialmente, equipara l'immigrato con regolare permesso di soggiorno al cittadino italiano e allo stesso tempo riconosce agli immigrati irregolari il diritto alle cure urgenti ancorché continuative ed essenziali. Tutto ciò a conferma della tradizione di riconoscimento, di difesa dei diritti umani e di solidarietà che caratterizza il nostro Paese nonché della presa di coscienza che gli immigrati rappresentano, di fatto, una risorsa, un investimento sul futuro del nostro Paese piuttosto che una minaccia, dato che i figli di madri straniere
 

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nella loro grande maggioranza saranno gli italiani di domani, nostri concittadini.
      Il nostro Paese è così avviato a diventare un Paese multietnico, dove l'auspicata integrazione si potrà arricchire anche di parole come «interazione, reciprocità e fecondità negli scambi». È questo il percorso obbligatorio che l'Italia dovrà seguire con impegno e determinazione anche se, allo stato attuale, dobbiamo constatare che nella realtà i percorsi di integrazione sanciti dalla normativa vigente sono ancora segnati da ostacoli con disuguaglianza nell'accesso e nella fruizione dei servizi, sia per mancanza di corrette conoscenze dei propri diritti da parte degli immigrati, sia per le barriere di gravi pregiudizi che ancora devono essere abbattute. Tuttora, purtroppo, si pensa, erroneamente, agli immigrati come portatori di malattie, quando invece i dati scientifici dimostrano che arrivano in Italia sani (a parte le condizioni psico-fisiche di chi ha dovuto affrontare viaggi disperati) e si ammalano dopo l'arrivo. Possiamo quindi affermare che manca una aggiornata e adeguata politica dell'immigrazione e che c'è sempre una maggiore precarietà dell'immigrato, precarietà che va anche a gravare pesantemente sulla sua salute (una buona integrazione va infatti a limitare il fenomeno della deriva e dell'emarginazione sociale - fattori questi ultimi che incrementano violenza e criminalità - e quindi migliora il benessere e la sicurezza sociali).
      Numerose e gravi sono le aree critiche sulle quali dobbiamo intervenire con urgenza come, ad esempio, quella della tutela del lavoro che, stante l'attuale normativa che prevede un legame troppo stretto con il contratto di lavoro e con il permesso di soggiorno, pone i lavoratori stranieri nella condizione di forte ricattabilità così da accettare condizioni di lavoro molto più simili a una condizione di sfruttamento (ciò viene confermato dai dati sanitari sugli infortuni dei lavoratori stranieri).
      Nell'auspicio che una nuova legge di sistema sia presto approntata per dare dignitosa soluzione alle numerose problematiche, è nostro dovere affrontare e agire con adeguati strumenti almeno su un punto critico che richiede e merita immediata attenzione. Mi riferisco al problema della salute della gestante, della partoriente e del neonato. La gravidanza e il parto delle donne straniere risultano più a rischio che nelle donne italiane. Le donne immigrate di fatto risultano svantaggiate rispetto alle donne italiane nell'accesso ai servizi e nella fruizione degli esami e dei controlli assicurati dalla normativa vigente per la tutela della gravidanza. È confermato dai dati scientifici che le donne immigrate accedono con maggiore ritardo e in modo insufficiente alle prestazioni di monitoraggio e di prevenzione previste e che è diffusa la carenza dì corrette informazioni a riguardo. Ciò determina un maggiore rischio di patologia per loro e per i loro bambini al momento della nascita (le complicanze in gravidanza e al momento del parto sono fra le maggiori cause di ricovero di stranieri residenti in Italia. Le donne straniere ricorrono, inoltre, maggiormente all'interruzione volontaria di gravidanza, hanno un maggiore rischio di taglio cesareo e le malformazioni alla nascita sono più frequenti nei figli delle donne immigrate). Il problema è particolarmente grave fra le donne immigrate in condizione di irregolarità.
      Attualmente le donne immigrate irregolari non possono essere espulse o respinte durante la gravidanza e fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio (articolo 19, comma 2, lettera d), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). La documentata esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato, però, come nella stragrande maggioranza le donne in gravidanza non in possesso del permesso di soggiorno preferiscono non usufruire del divieto di espulsione fino a sei mesi dopo il parto, restando quindi nella clandestinità per il timore di venire espulse allo scadere del citato periodo prefissato di sei mesi. La presente proposta di legge, modificando l'articolo 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, vuole estendere il periodo in cui è vietata l'espulsione di
 

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almeno ulteriori sei mesi, per consentire alla donna, in tempi accettabili, di trovare una occupazione e di ottenere quindi un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
      È facilmente comprensibile come sia realisticamente molto difficile che una donna nei sei mesi successivi al parto possa riuscire a cercare e a trovare un lavoro. Tale periodo è giustamente riconosciuto critico dal punto di vista della salute psico-fisica della donna, basti ricordare la temuta e diffusa depressione post-partum. Oltretutto, nella grande maggioranza dei casi la donna straniera immigrata, a maggior ragione se irregolare, si trova quasi sempre priva di una rete familiare o parenterale di sostegno e di adeguati supporti sociali.
      Il provvedimento di modifica proposto è semplice ed è un atto dovuto in quanto consentirà di migliorare sensibilmente l'accesso ai servizi sanitari e la fruizione delle prestazioni sanitarie sia da parte delle donne gravide che delle puerpere, nonché di proteggere efficacemente la vita dei nascituri. È un provvedimento volto, quindi, a tutelare la salute delle donne e dei loro figli. Un provvedimento simile, inoltre, produrrebbe effetti molto positivi anche sulla prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza spesso motivate da oggettive situazioni sociali come la precarietà per quanto riguarda il lavoro o la situazione abitativa della donna, la carenza di concreti supporti sociali e la mancanza di tutela nel medio-lungo termine. Di fatto le donne straniere immigrate irregolari abortiscono da tre a quattro volte in più delle donne italiane. E questa è una vera e propria emergenza sanitaria che conferma come la fragilità sociale sia tra i principali fattori di rischio dell'aborto volontario.
      Si segnala, infine, che recependo la sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della lettera d) del comma 2 del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nel periodo successivo alla nascita del figlio, la presente proposta di legge prevede espressamente tale estensione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita dalla seguente:

          «d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché dei mariti conviventi delle medesime donne».


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