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PDL 435

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 435



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, BRUSCO, BUONTEMPO, DELFINO, FERRIGNO, FORLANI, FORMISANO, GRECO, LUCCHESE, MEREU, MORRONE, PELINO, TASSONE, TUCCI, VOLONTÈ, ZINZI

Disposizioni in materia di adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per servizio ai corrispondenti assegni dei grandi invalidi di guerra

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio sono ormai, a norma della legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni corrisposti ai grandi invalidi e vittime civili di guerra.
      Il legislatore ha proceduto nel tempo a una progressiva assimilazione dei trattamenti accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio a quelli corrispondenti dei grandi invalidi di guerra, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, e della legge 3 aprile 1958, n. 474.
      Questo processo di adeguamento è iniziato con il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed è proseguito con la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».
      Con la legge 2 maggio 1984, n. 111, gli importi degli assegni accessori sono stati adeguati nella misura del 60 per cento a quelli dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo di adeguamento, da determinare ogni triennio con decreto dell'allora Ministero del tesoro. Infine, con la legge 29 gennaio 1987, n. 13, ai grandi invalidi per servizio sono stati attribuiti gli assegni accessori nelle stesse misure dei corrispondenti assegni previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, trattandosi di invalidità identiche quanto a diagnosi e a classificazione delle
 

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infermità; orientamento consolidato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno legiferato insieme per grandi invalidi di guerra e per servizio.
      Tuttavia, la legge 18 agosto 2000, n. 236, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra, trasferisce in un assegno di superinvalidità non reversibile gli importi degli assegni di integrazione per assistenza ed accompagnamento, limitatamente ai soli grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      Pertanto, la presente proposta di legge intende ristabilire, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e sulla scia delle precedenti leggi di adeguamento ed equiparazione tra le due normative, un equilibrio tra gli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio e quelli relativi ai grandi invalidi di guerra.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai grandi invalidi per causa di servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto l'assegno di superinvalidità, non reversibile, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 236.
      2. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.


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