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PDL 431

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 431



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, BRUSCO, BUONTEMPO, DELFINO, FERRIGNO, GIUSEPPE FINI, FORLANI, FORMISANO, GRECO, LUCCHESE, MEREU, MORRONE, PELINO, TASSONE, TUCCI, VOLONTÈ, ZINZI

Disposizioni in favore delle vedove e degli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per cause derivanti da attività di servizio

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I rischi sempre maggiori ai quali sono sottoposti i dipendenti civili e militari dello Stato impegnati in attività di servizio di ordine pubblico e di lotta alla criminalità hanno indotto il legislatore ad adottare particolari disposizioni in favore dei superstiti degli appartenenti alle Forze dell'ordine e di una vasta gamma di operatori pubblici (magistrati, personale civile dell'amministrazione penitenziaria, vigili del fuoco, vigili urbani, appartenenti alle Forze armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso).
      In tale ottica non può non prevedersi una revisione del trattamento speciale attribuito dall'articolo 93 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per la durata di soli tre anni dal decesso, alla vedova e agli orfani del dipendente civile e militare deceduto per cause derivanti dal servizio.
      Si ritiene infatti che questo trattamento speciale non possa oggi, in presenza di azioni criminose sempre più efferate, essere limitato negli effetti al solo triennio.
      La presente proposta di legge mira quindi a sanare questa situazione, attribuendo alle vedove e agli orfani il trattamento speciale senza alcun limite di tempo. La misura del beneficio è pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dipendente civile o militare all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è invece corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza. In mancanza della vedova o degli orfani, il trattamento speciale è corrisposto ai genitori e ai fratelli e sorelle del dante causa, purché conviventi a carico del dipendente all'epoca del decesso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle vedove e agli orfani minorenni dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per effetto diretto di infermità o lesioni riportate in conseguenza di fatti di servizio, è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione in misura pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dante causa all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.
      2. Il trattamento speciale di cui al comma 1 spetta, in misura pari al 50 per cento, anche agli orfani maggiorenni e, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle del dante causa, purché conviventi a carico del dipendente all'epoca del decesso.

Art. 2.

      1. Il trattamento speciale di cui all'articolo 1 è liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio in posizione corrispondente a quella del di-pendente deceduto.

Art. 3.

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli interessati, per gli eventi verificatisi dopo il 1o gennaio 1974.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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