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PDL 1772

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1772



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole concedere la possibilità per i figli, siano essi legittimi, naturali o adottivi, di scegliere di avere il cognome del padre, della madre oppure il doppio cognome. Tale esigenza si è resa necessaria per rispondere all'istanza, posta dal giudice costituzionale in più occasioni negli ultimi venti anni, di adeguare la legislazione vigente in materia di cognome dei figli. La riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151), ancora oggi vigente, è ancorata a una concezione patriarcale della famiglia e «alla tramontata potestà maritale», non più coerente con i princìpi dell'ordinamento civile e con i valori costituzionali di uguaglianza e parità tra uomo e donna di oggi. Il giudice infatti non ha potuto sollevare la questione di illegittimità costituzionale con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione degli articoli del codice civile riguardanti il cognome dei figli non per infondatezza, ma perché, a legislazione vigente, si sarebbe determinata una situazione in base alla quale spettava al legislatore intervenire, non rientrando nelle competenze della Corte costituzionale «l'attribuzione del doppio cognome ai figli legittimi» nel caso di specie.
      Anche in ambito europeo e internazionale l'Italia si trova indietro sulla materia: infatti gli altri Paesi dell'Unione europea già permettono la scelta del cognome per i figli in un regime di piena uguaglianza tra i coniugi. È quello che accade in Francia, Spagna, Germania, Danimarca e Regno Unito, nei quali non esiste più alcuna distinzione nè tra figli legittimi e figli naturali né tra uomo e donna. Italia, Francia e Belgio, inoltre, sono gli unici Paesi europei dove il figlio legittimo prende obbligatoriamente il nome del padre; in Spagna il figlio prende il doppio
 

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cognome, nell'ordine prima quello del padre poi quello della madre; in Germania, nel Regno Unito e in Danimarca sono invece i genitori a scegliere quale cognome dare al proprio figlio. Inoltre, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 132 del 1985, ha impegnato gli Stati contraenti ad eliminare ogni forma di discriminazione della donna in tutte le questioni inerenti il matrimonio e i rapporti familiari.
      Per tali motivi, occorre un intervento tempestivo, come è documentato dai diversi progetti di legge presentati sull'argomento già nella scorsa legislatura, che trovano seguito anche in questa legislatura.
      Posto che l'articolo 33 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ammette la possibilità per il figlio legittimato di scegliere quale cognome portare al momento della maggiore età, sostituendo o assumendo entrambi i cognomi, non si vede perché tale possibilità non possa essere concessa anche ai genitori al momento della nascita del figlio legittimo, ovvero dell'adozione. Nel contempo si può evitare «il rischio della proliferazione dei cognomi», come ha giustamente osservato la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 586 del 1998, prevedendo la regola secondo cui il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne soltanto uno ai suoi figli, che sceglierà al momento della nascita del primo figlio.
      Tali norme sono volte, infine, anche a restituire pari dignità alle donne nel rapporto familiare, soprattutto nell'attuale società in cui sono sempre più frequenti i casi di separazione dei coniugi e di ragazze-madri, con conseguente affidamento dei figli alla donna che, in svariate occasioni, si trova a crescerli da sola e non vi sono motivi perché questi figli debbano mantenere il cognome di un uomo che solo geneticamente risulta essere il padre. Anche a tal proposito, dando uno sguardo comparato con il diritto degli altri Stati europei, si può notare come in Francia, in Germania e nel Regno Unito già accade che i figli portino il nome di chi li riconosce o ne ha la patria potestà, fino ad arrivare all'esempio del Regno Unito dove, in presenza di figli naturali, soltanto la madre ha l'onere di registrare la nascita del figlio.
      L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, introducendo l'articolo 143-bis.1 del codice civile, vuole concedere ai genitori la possibilità di scegliere di comune accordo il cognome del figlio, fatto salvo l'intervento dell'ufficiale dello stato civile in caso di mancato accordo tra i genitori, il quale attribuisce d'ufficio il doppio cognome al figlio legittimo. Per evitare «la proliferazione dei cognomi», il secondo comma del medesimo articolo 143-bis.1 prevede che il cittadino con il doppio cognome possa trasmetterne uno soltanto, a sua scelta, al proprio figlio.
      Il comma 2 dello stesso articolo 1 stabilisce una deroga alle disposizioni previste nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di cognome dei figli, attribuendo la possibilità al figlio maggiorenne, che ne faccia richiesta entro un anno dal compimento della maggiore età, di scegliere quale cognome adottare tra il cognome del padre, il cognome della madre, ovvero il doppio cognome, fatta salva la disposizione contenuta nell'articolo 143-bis.1, secondo comma, del codice civile.
      L'articolo 2 modifica il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile, sostituendo il riferimento al padre con quello al genitore quale fatto costitutivo del possesso di stato ai fini della dimostrazione di legami filiali e parentali.
      L'articolo 3 e l'articolo 4 prevedono la stessa possibilità di opzione del cognome anche per i figli naturali e per quelli adottivi.
      L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Cognome del figlio legittimo).

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere il proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta».

      2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il figlio maggiorenne, con richiesta scritta all'ufficiale dello stato civile, entro un anno dal compimento della maggiore età, può richiedere che gli sia attribuito il cognome della madre, ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi. Il cambiamento del cognome può essere richiesto una sola volta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 143-bis.1, secondo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 2.
(Fatti costitutivi del possesso di stato).

      1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

          2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

          3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 3.
(Cognome del figlio naturale).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio naturale). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può aggiungersi o sostituirsi, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, con le modalità

 

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previste dall'articolo 143-bis.1. In caso di disaccordo fra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo segue quello preesistente».

Art. 4.
(Cognome del figlio adottivo).

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta dai coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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