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PDL 1883

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1883



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRAPOLICCHIO, VACCA, FERDINANDO BENITO PIGNATARO

Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

Presentata il 7 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come noto, da tempo era avvertita nel nostro ordinamento l'esigenza di integrare il sistema di tutela dei consumatori mediante l'introduzione di un'azione collettiva volta a fornire assistenza e protezione ai medesimi soggetti nella fase successiva alla commissione di comportamenti ed atti illeciti produttivi di danno, consentendo loro di ricevere adeguata tutela risarcitoria.
      È noto, infatti, che fino ad ora il sistema di tutela dei consumatori, introdotto dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, successivamente abrogata, ha previsto la possibilità di promuovere azioni collettive da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al solo scopo di ottenere provvedimenti di natura preventiva, ossia al fine di inibire atteggiamenti e pratiche lesivi dei loro interessi.
      Con la presente proposta di legge, invece, si intende introdurre un ulteriore sistema di tutela dei consumatori medesimi, onde agevolare l'ottenimento da parte di questi ultimi del risarcimento dei danni subiti a causa dei menzionati comportamenti ed atti lesivi.
      La proposta di legge, infatti, introduce nel nostro ordinamento una forma di class action, consentendo, tramite introduzione, nel medesimo codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, dell'articolo 140-bis, alle medesime associazioni già autorizzate ad esperire l'azione inibitoria prevista dall'articolo 140 del medesimo codice del consumo, nonché alle associazioni dei professionisti e alle camere
 

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di commercio, industria artigianato e agricoltura, di proporre una nuova tipologia di azione risarcitoria volta ad accertare illeciti contrattuali ed extra contrattuali, pratiche commerciali illecite o comportamenti anticoncorrenziali che arrechino lesioni ad una pluralità di consumatori e di utenti e ad ottenere la condanna dei responsabili al risarcimento dei relativi danni e alla restituzione di somme dovute.
      Prima di procedere ad esplicare il meccanismo configurato dalla proposta di legge, si vogliono brevemente sottolineare l'importanza ed i positivi effetti di un siffatto genere di azione collettiva rispetto alla mera azione di risarcimento del danno lasciata all'iniziativa dei singoli consumatori, spesso sprovvisti di adeguati mezzi economici per sostenere le rilevanti spese allo scopo occorrenti.
      È evidente, infatti, che, con un'azione di tipo collettivo, oltre alla immediata tutela dei consumatori, vengano garantiti non solo l'uniformità della tutela, ma anche la certezza del diritto, evitando possibili diverse pronunce in merito alla medesima questione; l'efficacia e l'equità del risultato; nonché, ancora, un notevole affievolimento del carico giudiziario, comportando l'assorbimento, in un unico giudizio, di migliaia di controversie aventi il medesimo oggetto.
      Il procedimento configurato dalla proposta di legge prevede dunque un meccanismo basato sui seguenti passaggi.
      In primo luogo, le associazioni legittimate propongono l'azione collettiva risarcitoria di cui si è detto, a seguito della quale il giudice, ove ritenga sussistenti profili di responsabilità, con sentenza di condanna, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare ai singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo liquidabile ai singoli danneggiati.
      In alternativa, davanti allo stesso giudice, le parti possono sottoscrivere accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
      Una volta esperita questa prima fase, qualora venga emessa sentenza di condanna, e in seguito alla pubblicazione della stessa, ovvero nel caso venga dichiarato esecutivo il verbale di conciliazione, deve preventivamente essere verificata la possibilità di una composizione transattiva delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori.
      A tale scopo è infatti prevista l'istituzione di una camera di conciliazione, costituita dai difensori delle parti e presieduta da un conciliatore di comprovata esperienza professionale e iscritto all'albo speciale delle giurisdizioni superiori, nonché indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati; in tale occasione, devono essere definiti i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa.
      In alternativa alla camera di conciliazione suddetta, le parti possono anche ricorrere ad organismi e procedure di conciliazione stragiudiziali previsti in materia societaria dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
      Solo nell'eventualità, dunque, che i tentativi di composizione non contenziosa dovessero sortire esito negativo, seguirà allora una seconda fase giudiziale lasciata all'iniziativa dei singoli consumatori o utenti nella quale, sulla base dei criteri di liquidazione fissati dal giudice a conclusione dell'azione collettiva iniziale, ovvero comunque sul presupposto dell'importo minimo liquidabile stabilito nella stessa sede, i singoli consumatori danneggiati agiranno al fine di ottenere la determinazione precisa in capo a se stessi del danno accertato.
      Il tutto, peraltro, con una rilevante contrazione dei relativi tempi processuali a fronte dell'applicazione delle disposizioni accelerative previste per le controversie societarie dal citato decreto legislativo n. 5 del 2003.
      È dunque evidente che con tale provvedimento si voglia garantire una maggiore tutela, anche nella fase successiva al verificarsi di condotte lesive dei diritti dei singoli consumatori ed utenti, così da assicurare a questi ultimi una certa, celere e monitorata procedura di liquidazione dei danni subiti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

      «Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
      2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
      3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
      4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un

 

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accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
      5. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      6. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
      7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo
 

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esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».    
    


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