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PDL 1459

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1459



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

Modifica alla disciplina in materia di caccia e di parchi naturali

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende intervenire su diverse anomalie della legge n. 394 del 1991 e, per quanto riguarda l'attività venatoria, anche sulla legge n. 157 del 1992, coordinandosi con altri progetti di legge analoghi già al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari. Innanzitutto è bene ricordare che l'attività venatoria nelle aree protette, nonostante l'intransigente opposizione di molte associazioni ambientaliste, rappresenta il naturale completamento nel rapporto tra popolazioni residenti e territorio e pertanto deve essere tutelata, pur nell'ambito di una precisa regolamentazione, tenuto conto anche del fatto che gli stessi cacciatori sono i primi ad avere a cuore l'equilibrio naturale del territorio e della fauna ivi residente. Sembra peraltro opportuno apportare alcune modifiche alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 157 del 1992, riducendone in qualche caso il rigore, con opportuni interventi sui minimi e sui massimi edittali.
      La proposta di legge intende altresì intervenire sulla composizione degli organici in seno agli Enti parco in modo da garantire un'adeguata presenza degli organi amministrativi periferici, sindaci o assessori dei comuni interessati, al fine di permettere un'adeguata efficienza ed operatività dell'Ente parco sul territorio. I criteri di ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente parco dovranno poi tenere necessariamente conto della porzione di territorio interessata dall'area protetta, rispetto ai singoli comuni o province, con ciò dando attuazione ad una gestione efficiente e capillare del parco.
      Tra gli altri obbiettivi della presente proposta di legge vi è infine quello di
 

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assicurare un corretto equilibrio tra l'esigenza di protezione del territorio ed il necessario adeguamento dello stesso alle esigenze della popolazione residente. In molti casi, tra i quali è necessario menzionare il Delta del Po, la morfologia del territorio è frutto, oltre che dei processi evolutivi naturali, anche e soprattutto della continua e costante opera dell'uomo che con argini e sbarramenti, con il passare dei secoli, ha modificato e plasmato il corso delle acque in modo da rendere vivibile questa particolare zona.
      Per tali ragioni non è possibile continuare a mantenere una normativa vincolistica e protezionistica che impedisce un'adeguata e necessaria programmazione ed esecuzione degli interventi sul territorio atti a salvaguardare un equilibrio idrogeologico così delicato e composito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-bis, le parole: «, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatorie previste dal presente articolo» sono soppresse;

          b) al comma 3:

              1) alla lettera a), le parole: «la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali»; sono soppresse;

              2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

                  «c) la modificazione del regime delle acque, ad eccezione, previo parere favorevole dell'Ente parco, dei casi in cui la particolare morfologia del territorio e l'assetto idrogeologico richiedono interventi atti a conservare e a preservare l'equilibrio ambientale dell'area protetta»;

              3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quelli destinati all'esercizio dell'attività venatoria»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. L'Ente parco disciplina, con proprio regolamento, le eventuali deroghe ai divieti previsti dal comma 3 in materia di attività venatoria; le attività di regolamentazione e disciplina dell'attività venatoria, nonché quelle di programmazione della stessa sono attribuite all'Ente parco, sentite le province o le regioni interessate, in deroga a quanto disposto dalla legge 11

 

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febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni».

      2. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «6. All'interno dei parchi naturali regionali è consentita l'attività venatoria alla sola popolazione residente nei comuni dell'area naturale protetta, con esclusione delle aree di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a). I vincoli disposti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria possono essere modificati dall'Ente parco, il quale può ridurre il periodo di attività venatoria e restringere l'ambito del prelievo faunistico in misura non inferiore ai due terzi di quanto previsto dal medesimo articolo 18. Nelle aree contigue di cui all'articolo 32 della presente legge, non sono previsti ulteriori vincoli rispetto a quelli già disposti dalla citata legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni».

      3. L'articolo 32, comma 3, delle legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli articoli 21, comma 1, lettera b), e 30, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

      1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103 euro a 620 euro»;

          b) alla lettera b), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 euro a 310 euro» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti:
«da 103 euro a 620 euro»;

 

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          c) alla lettera c), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103 euro a 620 euro», e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 155 euro a 930 euro»;

          d) alla lettera d), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 80 euro a 460 euro», le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
«da 155 euro a 930 euro», e le parole: «da lire 700.000 a lire 4.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 180 euro a 1.084 euro»;

          e) alla lettera e), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 euro a 310 euro», e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 155 euro a 930 euro»;

          f) alla lettera f) le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 euro a 310 euro», e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 155 euro a 930 euro»;

          g) alla lettera g), le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 euro a 310 euro», e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103 euro a 620 euro»;

          h) alla lettera h), le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 80 euro a 460 euro», e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 155 euro a 930 euro»;

          i) alla lettera i), le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 38 euro a 232 euro»;

          l) alla lettera l), le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 38 euro a 232 euro»;

          m) alla lettera m), le parole: da lire 50.000 a lire 300.000 sono sostituite dalle seguenti: «da 13 euro a 103 euro».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              «a) sette, su designazione della Comunità del parco»;

          b) alla lettera b), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «uno», e la parola: «scelti» è sostituita dalla seguente: «scelto»;

          c) alla lettera c), la parola: «due», ovunque ricorre è sostituita dalla seguente: «uno».    



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