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PDL 1802

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1802



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Delega al Governo in materia di prevenzione dei rischi connessi con eventi non convenzionali a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini

Presentata il 10 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di affrontare una strategia della prevenzione per tutelare la salute del pubblico rispetto a pericoli di ampia portata, in particolare rispetto ai rischi di diffusione di agenti o sostanze di natura biologica, chimica, radiologica sia in forma accidentale che deliberata. Riteniamo che lo strumento della delega legislativa sia quello più idoneo per definire l'intera materia e determinare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture più critiche.
      L'articolo 1 definisce le finalità della legge.
      L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di predisporre un sistema di controllo periodico del rischio.
      L'articolo 3 sono definiti i princìpi e criteri direttivi della delega.
      Gli articoli 4, 5 e 6 indicano i Ministeri e gli istituti competenti alle ispezioni e alle verifiche.
      L'articolo 7 prevede la predisposizione di un rapporto sull'attività di vigilanza.
      L'articolo 8 valorizza l'aspetto della formazione del personale da impiegare nelle attività di verifica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce una strategia della prevenzione tesa a tutelare la vita, la salute e la sicurezza della comunità da eventuali minacce derivanti dalla diffusione, accidentale o deliberata, di agenti o di sostanze pericolosi di natura biologica, chimica e radiologica.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri della salute e dell'interno dispongono l'effettuazione di un ciclo di verifiche e di ispezioni, a carattere straordinario, nelle infrastrutture e nelle aree urbane che denotano normalmente un considerevole affollamento, quali sistemi di trasporto ferroviari, aerei e marittimi, porti e aeroporti, ospedali e cliniche private, metropolitane e centri commerciali, in particolare dove sono presenti impianti aeraulici, delle città metropolitane. Gli stessi Ministri riferiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai Ministri competenti per materia, gli esiti delle verifiche delle ispezioni, nonché le prescrizioni di sicurezza e di tutela suggerite, affinché siano adottate, con carattere di priorità e di urgenza, dai responsabili delle suddette infrastrutture, le misure di difesa e di prevenzione ritenute necessarie.
      3. I Ministri di cui al comma 2 presentano alle Camere, con periodicità annuale, una relazione che illustra gli esiti delle verifiche e delle ispezioni effettuate nonché le misure, temporanee e permanenti, indicate ai responsabili delle infrastrutture interessate, per procedere all'innalzamento della soglia di sicurezza, alla sanificazione, alla decontaminazione, al disinquinamento e alla bonifica degli ambienti nonché alla protezione dei frequentatori e degli utenti degli ambienti suddetti e dei servizi connessi.

 

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Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire un sistema di strumenti e di norme finalizzati all'esercizio del controllo periodico del rischio di cui all'articolo 1, all'attuazione della strategia della prevenzione con riferimento alle infrastrutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, alla promozione dell'innovazione tecnologica dedicata ad accrescere i livelli di sicurezza, sia nei sistemi sia nei mezzi di monitoraggio e di controllo, nonché alle modalità di divulgazione della comunicazione e dell'informazione destinate al pubblico.
      2. II Governo concorda con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano l'esecuzione delle verifiche, delle ispezioni e delle opere di intervento immediato per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini, nonché la stesura della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, e le prescrizioni da impartire ai soggetti titolari e responsabili delle infrastrutture ispezionate od oggetto di verifica.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuare, presso il Ministero della salute, l'autorità preposta all'elaborazione di linee guida nelle materie di cui alla presente legge al fine di impartire indirizzi agli organismi che sono chiamati a svolgere verifiche ed ispezioni;

          b) prevedere la costituzione di un gruppo tecnico-scientifico interdisciplinare, da rendere operante presso l'autorità di cui alla lettera a), e sottoposto all'autorità

 

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dell'Amministrazione sanitaria, per compiere, a supporto dei compiti propri dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prvenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), le valutazioni relative all'iscrizione di soggetti terzi nell'elenco di cui all'articolo 6, in quanto idonei a svolgere le attività di verifica e di ispezione;

          c) definire la disciplina da osservare per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle verifiche, delle ispezioni programmate e degli interventi di sanificazione e messa in sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2;

          d) definire un sistema di informazione relativo alle prescrizioni impartite in seguito alle verifiche e alle ispezioni di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di procedere senza indugio, in caso di necessità e di urgenza o di fronte all'accertata inadempienza da parte dei destinatari delle stesse, all'esecuzione degli interventi necessari a porre in sicurezza le infrastrutture a rischio;

          e) istituire un apposito organismo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per garantire lo scambio delle informazioni e concordare le linee di intervento negli ambiti di cui alla presente legge;

          f) disciplinare la formazione delle risorse umane da destinare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2;

          g) disciplinare la tenuta dell'elenco delle strutture di servizio ammesse, su chiamata, a svolgere compiti di verifica e di ispezione ai sensi dell'articolo 6;

          h) prevedere la raccolta, presso le sedi dell'ISPESL e dell'ISS, delle prescrizioni emesse a carico delle aree e dei soggetti sottoposti a verifica o ad ispezione.

 

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Art. 4.
(Programma di verifiche e di ispezioni).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, predispone il programma di verifiche e di ispezioni a carattere straordinario, da compiere a carico delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Nella definizione del programma di cui al comma 1 si deve tenere in particolare conto la presenza, nelle infrastrutture oggetto di verifiche e di ispezioni, di impianti di climatizzazione, di condizionamento e in generale di trattamento dell'aria e di protezione dell'ambiente, la cui efficienza e sicurezza, nonché bonifica e sanificazione, devono essere garantite.
      3. II Ministro della salute, informato il Ministro dell'interno, dà notizia del programma di cui al comma 1 agli altri Ministri interessati per competenza e provvede ad informare delle decisioni adottate gli enti da cui dipendono le infrastrutture oggetto delle verifiche e delle ispezioni.
      4. Per la scelta dei luoghi, delle sedi e delle aziende da sottoporre a verifica e a ispezione, i Ministeri di cui ai commi 1 e 3, si attengono all'elenco delle infrastrutture di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      5. Le ispezioni comprendono i controlli, le verifiche e le eventuali prescrizioni per i successivi adeguamenti, previsti dalle disposizioni di seguito indicate la cui applicazione, ai sensi della presente legge, è estesa a tutti gli edifici dove sono presenti impianti aeraulici:

          a) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          b) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

          c) circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 novembre 1974, n. 13011;

 

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          d) norma UNI ENV 12097;

          e) norma UNI EN 12237.

Art. 5.
(Istituti di controllo e supervisione).

      1. Per la definizione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, per il controllo e per la supervisione delle verifiche e delle ispezioni, per l'elaborazione delle linee guida a cui gli ispettori sono chiamati ad attenersi, nonché per la raccolta e la conservazione dei rapporti di verifica e di ispezione di cui all'articolo 7, sono incaricati l'ISPESL e l'ISS che, in base alle direttive emanate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, provvedono, altresì, allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, nei limiti delle proprie risorse disponibili.
      2. Possono essere incaricati di svolgere le verifiche e le ispezioni soggetti terzi privati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6.

Art. 6.
(Elenco dei soggetti ammessi allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni).

      1. Al fine di accelerare lo svolgimento del programma di cui all'articolo 4 e in modo da completarlo entro dodici mesi dalla sua approvazione, nonché di integrare le risorse degli istituti incaricati del controllo e della supervisione, è istituito l'elenco dei soggetti ausiliari ammessi allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni di cui alla presente legge.
      2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 soggetti privati ed aziende che risultino in possesso dei requisiti e delle competenze conformi allo svolgimento dei compiti ispettivi ad essi attribuiti ai sensi della presente legge.
      3. L'ISPESL, previa raccolta e catalogazione delle domande inoltrate al riguardo, provvede alla verifica dei requisiti

 

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e delle competenze richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 7.
(Rapporti).

      1. A cura degli ispettori incaricati delle verifiche e delle ispezioni di cui all'articolo 4 e al termine delle stesse, è redatto un rapporto contenente anche le proposte di adeguamento per la prevenzione e la sicurezza poste a carico dell'infrastruttura verificata o ispezionata.
      2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso agli enti di cui all'articolo 5 e contestualmente inoltrato ai Ministeri promotori della verifica e dell'ispezione nonché all'amministrazione dello Stato cui sono affidati la vigilanza e il controllo sulle infrastrutture oggetto della verifica o dell'ispezione.
      3. Alle infrastrutture di cui al comma 2 il rapporto è notificato dando un termine entro il quale i responsabili devono provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza e di intervento disposte.
      4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, la verifica e l'ispezione sono reiterate ad opera dell'ispettore incaricato che, constatata l'eventuale inadempienza, avvia il procedimento in via sostitutiva ai sensi del comma 5.
      5. In mancanza di adeguamento dell'infrastruttura alle misure di sicurezza disposte ai sensi del presente articolo, provvede, in via sostitutiva, la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 8.
(Formazione e conferimento dell'incarico).

      1. Alla formazione del personale da incaricare delle verifiche e delle ispezioni di cui alla presente legge provvedono, anche avvalendosi all'occorrenza della collaborazione di istituti universitari, gli enti di cui all'articolo 5.

 

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      2. Al conferimento dell'incarico di cui al comma 1 provvede il Ministro promotore delle verifiche e delle ispezioni.

Art. 9.
(Verifiche e ispezioni annuali).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, il Ministero della salute provvede annualmente alla predisposizione dei programmi per l'effettuazione delle verifiche e delle ispezioni, a titolo di controllo, a carico delle strutture assoggettate alla prevenzione di sicurezza.

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Allegato 1
(articolo 2, comma 1)

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE
DOVE SONO PRESENTI IMPIANTI AERAULICI

        1. Sistemi di trasporto:

            ferroviari, comprese le stazioni;

            aerei, compresi gli aeroporti;

            marittimi, compresi i porti.

        2. Sistemi sanitari:

            ospedali;

            cliniche private.

        3. Infrastrutture nelle aree metropolitane:

            servizi di metropolitane;

            centri commerciali (supermercati e ipermercati).        


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