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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1769 |
a) la banda musicale;
b) l'associazione per l'insegnamento della pratica musicale.
Sono due realtà che costituiscono un prezioso patrimonio culturale apprezzato dai cittadini e radicato nelle tradizioni delle comunità locali.
Fra i compiti primari dello Stato vi è quello di promuovere la formazione culturale dei propri cittadini in qualsiasi campo, quindi anche in quello musicale. Urge pertanto adottare provvedimenti legislativi rivolti a favorire il settore musicale amatoriale, finora il più dimenticato, con la previsione di misure tributarie dirette a sostenere le istituzioni non lucrative operanti nel campo specifico.
La presente proposta di legge è diretta in questo senso. Essa non crea privilegi, si limita solo ad applicare anche alle associazioni citate disposizioni tributarie analoghe a quelle già in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche.
Naturalmente le associazioni destinatarie della presente proposta di legge devono operare in situazioni di trasparenza: a tale scopo sono previste apposite norme nei tre articoli della proposta di legge in esame.
L'articolo 1 dichiara l'importanza della cultura musicale nel contesto della cultura nazionale e asserisce che lo Stato e gli enti pubblici locali riconoscono valore sociale e artistico alle attività musicali amatoriali.
L'articolo 2:
al comma 1, indica le associazioni musicali bandistiche e le associazioni per l'insegnamento della pratica musicale come le istituzioni destinatarie della presente proposta di legge;
al comma 2, prevede, per le associazioni di cui al comma 1, la necessità di essere in possesso della relativa qualifica di idoneità per svolgere le attività musicali o proprie. La qualifica, indispensabile per usufruire delle agevolazioni previste dalla proposta di legge, viene rilasciata, su istanza delle associazioni interessate, dal Ministro per i beni e le attività culturali;
al comma 3, elenca le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della qualifica di cui al comma 2, il cui accertamento è demandato al sindaco del comune sede delle associazioni stesse;
al comma 4, fissa il termine di un mese entro il quale il Ministro per i beni le attività culturali deve emettere il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di rilascio della qualifica di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta;
al comma 5, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'anagrafe delle associazioni che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 2. Tale qualifica deve essere rinnovata ogni tre anni.
L'articolo 3 affronta il problema delle agevolazioni fiscali in favore delle associazioni di cui all'articolo 2, in particolare:
al comma 1, stabilisce che i compensi erogati ai direttori, agli insegnanti e ai collaboratori per i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale rese ed utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni di cui all'articolo 2 non concorrono
al comma 2, esclude dall'applicazione dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese ed utilizzate ai fini istituzionali a favore delle associazioni;
al comma 3, prevede l'applicazione anche alle associazioni delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
al comma 4, prevede l'esenzione da ogni imposta per le liberalità e i contributi erogati a sostegno delle attività istituzionali delle associazioni;
al comma 5, stabilisce che sono considerate non commerciali le attività svolte, in conformità ai propri scopi istituzionali, dalle associazioni a favore della promozione e diffusione della cultura musicale attraverso manifestazioni concertistiche aperte gratuitamente al pubblico;
al comma 6, prevede l'introduzione della lettera o-bis) del comma 2 dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativa alle erogazioni liberali a favore delle associazioni;
al comma 7, stabilisce che gli atti costitutivi e di modificazione della associazione sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
1. Lo studio della musica, anche a carattere amatoriale, rappresenta un importante fattore educativo nel processo formativo della persona umana e costituisce un aspetto rilevante della cultura nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono alle attività musicali valore sociale e artistico e tutelano le istituzioni che ne promuovono l'insegnamento e la pratica, nel rispetto della libertà dell'arte, riconosciuta e garantita ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a sostenere le associazioni musicali bandistiche e le associazioni per l'insegnamento della pratica musicale, di seguito denominate «associazioni», riconosciute, in applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, come importanti realtà socio-educative delle comunità locali.
2. Per usufruire delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 3, le associazioni devono essere in possesso della qualifica di «associazione musicale bandistica» o di «associazione per l'insegnamento della pratica musicale», attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali su istanza delle associazioni interessate. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione del sindaco di cui al comma 3, unitamente a copia dello statuto dell'associazione richiedente.
a) essere legalmente costituite sotto forma di associazioni musicali senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività musicali a carattere amatoriale e avere uno statuto contenente le clausole previste del comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) essere formate da strumentisti a fiato e a percussione o da soci frequentanti i corsi di pratica musicale ed eventualmente anche da altri soci;
c) svolgere attività didattico-formativa a favore dei soci;
d) organizzare attività di promozione e diffusione della cultura musicale anche attraverso manifestazioni concertistiche aperte gratuitamente al pubblico;
e) essere riconosciute quali associazioni di interesse culturale-musicale dal comune in cui hanno sede.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, emette il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza stessa, dandone comunicazione scritta e motivata alle associazioni interessate. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.
5. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita un'anagrafe nella quale sono iscritte le associazioni che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 2. L'attribuzione della qualifica è rinnovata ogni tre anni previa verifica del permanere dei requisiti previsti dal comma 3 effettuata dal sindaco del comune in cui hanno sede le associazioni interessate.
1. I compensi erogati ai direttori, agli insegnanti e ai collaboratori tecnici e musicali, anche se dipendenti pubblici, per i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni non concorrono a formare il reddito imponibile dei percipienti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai compensi erogati dalle associazioni agli esecutori musicali delle manifestazioni concertistiche, aperte gratuitamente al pubblico, organizzate dalle medesime associazioni per la promozione della cultura musicale e per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Ai rapporti e alle attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 148 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni.
4. I contributi e le liberalità erogati a favore delle associazioni a sostegno dei loro scopi istituzionali sono esenti da ogni imposta e non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti percipienti.
5. Non sono considerate commerciali le attività svolte, in conformità ai propri scopi istituzionali, dalle associazioni a favore della promozione e diffusione della cultura musicale attraverso manifestazioni concertistiche aperte gratuitamente al pubblico.
6. All'articolo 100, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
«o-bis) le erogazioni liberali in denaro per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro a favore delle associazioni musicali bandistiche e alle associazioni per l'insegnamento della pratica musicale».
7. Gli atti costitutivi e di modificazione nonché gli statuti delle associazioni sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
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