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PDL 1763

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1763



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È ormai divenuto assolutamente necessario e improcrastinabile un inasprimento dell'impianto sanzionatorio previsto dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rispettivamente per i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di stupefacenti. Le sanzioni attuali, infatti, non rispondono in maniera adeguata alla gravità del fenomeno, che è divenuto una vera e propria emergenza, con costi sociali elevatissimi in dipendenza dei numerosi incidenti provocati o comunque legati all'assunzione di bevande alcoliche e droghe da parte del conducente.
      Per giungere a tali conclusioni è sufficiente dare una rapida lettura ai dati che l'Istituto superiore di sanità, l'ISTAT e le stesse forze dell'ordine forniscono in proposito: l'Istituto superiore di sanità stima che almeno il 30 per cento degli incidenti stradali gravi è legato al consumo di alcol; secondo l'ISTAT, il costo sociale medio per ogni persona deceduta in incidente stradale è di 1.281.778 euro, considerando la mancata produzione della persona, i costi sanitari e pubblici in genere e il risarcimento del danno morale agli eredi. Il costo sociale medio di ogni ferito può arrivare ai 40.000 euro in ragione della gravità delle lesioni riportate. Complessivamente, nel 2004 i costi sociali del fenomeno infortunistico sono ammontati al 2,5 per cento del PIL italiano. Nell'estate 2005, la campagna di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani, condotta dalla Polizia di Stato e dall'ANIA (l'associazione delle imprese assicurative) nei pressi di alcune discoteche ha portato a risultati a dir poco allarmanti: in ben 2.441 casi è stato disposto il ritiro della patente, di cui 1.800 per guida in stato di ebbrezza; quasi
 

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20.000 conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti sul tasso alcolemico e di questi il 78 per cento aveva meno di 32 anni. Circa il 10 per cento aveva un tasso di alcol nel sangue superiore al limite legale di 0,5 grammi per litro.
      Proprio l'incidenza del consumo di alcol tra i giovani è forse, tra tutti, il dato più preoccupante. In Italia, infatti, nonostante si rilevi una generale diminuzione dei consumi di bevande alcoliche, si riscontra, al contrario, un crescente numero di giovani alcolisti e una diminuzione dell'età media del primo consumo di alcol.
      Una simile situazione impone, quindi, un'attenta riflessione sulle misure da adottare e sulle risorse da impiegare per farvi fronte.
      Attualmente, l'articolo 186 del codice della strada punisce la guida in stato di ebbrezza con l'arresto fino a un mese e l'ammenda da 258 a 1.032 euro. A ciò si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Le stesse sanzioni sono previste dall'articolo 187 per il caso di guida in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti. Tali sanzioni, come accennato in precedenza, non hanno svolto un'efficace azione deterrente. Questa può conseguirsi solo con un loro inasprimento, sotto il duplice profilo sia penale che amministrativo, tanto nella misura minima quanto nella misura massima della sanzione stessa, avuto riguardo alla gravità della condotta. A tal fine, la proposta di legge in oggetto prevede, per entrambi i reati di cui ai citati articoli 186 e 187, l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da 5.000 a 20.000 euro, pene ulteriormente inasprite qualora dalla violazione derivi un incidente stradale (arresto fino ad un anno e ammenda da 10.000 a 40.000 euro); sotto il profilo amministrativo, invece, il periodo di sospensione della patente è elevato ad un minimo di sei mesi e ad un massimo di tre anni, ma soprattutto si è introdotto il principio per cui all'accertamento del reato consegue sempre, oltre alla sospensione della patente, anche la confisca del veicolo. Quest'ultima, in particolare, presenta una forza deterrente considerevole, come dimostrano le analoghe misure adottate nei confronti di motociclisti e ciclomotoristi che circolano senza casco.
      D'altra parte, una modifica del codice della strada che vada nella direzione indicata non farebbe che colmare il gap attualmente esistente tra la normativa italiana e quella degli altri Paesi europei, in cui la guida sotto l'influsso di alcol e droghe è punita molto severamente. Solo per fare alcuni esempi, basti pensare che in Francia è previsto l'arresto fino a tre anni e la revoca della patente, in Germania la reclusione fino a cinque anni, in Irlanda fino a quattro anni, in Danimarca e Finlandia fino a un anno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ai sensi dell'articolo 213, nonché la sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
      2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma 2 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale».

      2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;

          b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis».


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