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PDL 1841

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1841



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Benefìci previdenziali in favore dei genitori di figli affetti da grave disabilità

Presentata il 23 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le difficoltà che incontrano le famiglie nelle quali è presente un portatore di handicap grave sono moltiplici e non sempre i servizi forniti dall'assistenza pubblica sono sufficienti a sollevare, in maniera adeguata, tali famiglie dalle enormi difficoltà della vita quotidiana. Per questo motivo, spesso, uno dei genitori si vede costretto ad abbandonare prematuramente il proprio lavoro, per poter sopperire alle esigenze derivanti dal dover assistere un figlio affetto da grave disabilità. Il tema della disabilità più volte nella scorsa legislatura è stato oggetto di disamina; in particolare, sulla necessità di adottare misure atte a conciliare i tempi del lavoro, anche ai fini della maturazione dei requisiti per il riconoscimento della pensione, con l'attività che si svolge per accudire i disabili, si è registrato un grande consenso da parte dei diversi schieramenti politici in occasione del dibattito sul disegno di legge delega di riforma del sistema pensionistico.
      Purtroppo questioni di bilancio hanno impedito di agire come si sarebbe voluto, anche se con la legge 23 agosto 2004, n. 243, si è ottenuto l'importante risultato di riconoscere il diritto, ai lavoratori disabili nonché ai lavoratori che si prendono cura di familiari conviventi disabili e che trasformeranno il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, di usufruire di forme di contribuzione figurativa come se prestassero attività lavorativa a tempo pieno.
      Cari colleghi! Si ritiene il tema della disabilità troppo serio e troppo importante per non riproporre, anche il questa legislatura, benefìci pensionistici in favore
 

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dei lavoratori genitori di soggetti disabili.
      Pertanto si propone, per coloro che alle esigenze lavorative devono per forza di cose anteporre quelle familiari, che lo Stato venga loro incontro dando la possibilità di andare in pensione con venticinque anni di versamenti di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica.
      Ovviamente, questo beneficio è accordato ad uno soltanto dei genitori del disabile grave ed è correlato al reddito; pertanto possono avvalersene solo i soggetti il cui reddito familiare non eccede, al lordo, i 55.000 euro annui.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I genitori, lavoratori dipendenti o autonomi, di persone affette da grave disabilità, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a uno solo dei genitori e a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Per gli anni successivi al 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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