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PDL 1843

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1843



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Disposizioni per l'erogazione dell'assegno sociale agli italiani residenti all'estero

Presentata il 23 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tratta uno degli argomenti più spinosi e complessi della nostra realtà sociale.
      Non possiamo dimenticare l'esistenza di un'altra Italia, la quale necessita delle stesse attenzioni e prerogative riservate agli italiani che vivono in Italia.
      Questa proposta di legge mira a considerare allo stesso modo entrambe le categorie di cittadini italiani.
      La questione della concessione dell'assegno sociale (ex pensione sociale) ai connazionali che risiedono all'estero è sicuramente un tema che trova trattazione ogni qualvolta si insedia un nuovo Governo.
      Già nella seduta del 22 ottobre 1976, durante la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977, possiamo infatti trovarne traccia.
      In quell'occasione il primo firmatario della proposta di legge presentò un ordine del giorno dove era possibile leggere: «La Camera, nell'osservanza e nel rispetto della giustizia sociale e della parità costituzionale dei cittadini, invita il Governo a corrispondere agli italiani residenti all'Estero e che rientrano nei casi previsti dalla legge, la pensione sociale con eguaglianza di trattamento rispetto a quanti si trovano in Italia».
      Sono passati trent'anni da quella seduta ma ancora non si è trovata soluzione a questa problematica, anche se tutti i Governi ne hanno fatto una propria bandiera, soprattutto nell'ultima campagna elettorale, nella quale gli italiani all'estero hanno giocato un ruolo da protagonisti.
      Ho quindi deciso, avendo nel cuore i connazionali emigrati e conoscendo approfonditamente
 

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le difficoltà, non solo economiche, che lontani dalla patria si incontrano quotidianamente, di presentare questa proposta, in modo da definire e risolvere questa seria questione.
      Tale proposta intende quindi sanare un arbitrio interpretativo in sede di applicazione delle norme ed anche dare un pur inadeguato, perché minimo nella sua sostanza, riconoscimento al non fortunato impegno di tanti italiani in terra straniera che non può né deve restare ignorato, attraverso l'illegittimo operato di organi amministrativi.
      Per quanto concerne i capitoli di spesa dai quali attingere i fondi, sarà possibile farlo dagli stessi capitoli per i quali si attinge per gli italiani che risiedono nella madre patria, essendo ormai cittadini equiparati e non più di serie A o serie B.
      Infine, bisogna tener presente che il numero di coloro nati in Italia e poi trasferitisi in altri Paesi è davvero esiguo, perché ormai tanti di loro o sono tornati in Italia o non sono più di questo mondo.
      Auspico quindi, onorevoli colleghi, che vogliate comprendere l'importanza e la necessità di questo provvedimento che a gran voce è richiesto da coloro che, spinti dal bisogno, sono stati indotti a lasciare il nostro Paese con la consapevolezza con la quale si va incontro a certe scelte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, nati nel territorio della Repubblica italiana e residenti all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per tredici mensilità l'anno, un assegno mensile pari all'importo stabilito per i connazionali residenti sul territorio nazionale, di seguito denominato «assegno sociale».

Art. 2.

      1. Presso l'INPS, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, è acceso il conto per gli assegni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

      1. Ai fini della concessione dell'assegno sociale, ciascun cittadino italiano residente all'estero presenta domanda su carta libera all'INPS tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana

 

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che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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