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PDL 1844

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1844



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Istituzione della «Festa nazionale dell'amicizia»

Presentata il 23 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La mia esperienza come italiano all'estero mi ha portato lontano dalla famiglia in giovane età, e quindi mi sono trovato a scoprire ben presto valori diversi dall'amore familiare che in terra d'Argentina non avevo, e così il sentimento dell'amicizia è diventato per me preponderante.
      La presente proposta di legge tende a rendere omaggio a questo nobile sentimento, facendo sì che anche il nostro Paese si faccia carico di esaltare quei grandi valori che in quest'epoca sembrano sbiaditi: un bagaglio umano che invece va rilanciato e trasmesso alle giovani generazioni.
      L'amicizia per me è intesa nel senso più nobile di un rapporto forte, generoso, disinteressato, pronto al sacrificio.
      Impegni di lavoro, problemi familiari, sempre più schiavi di un tempo che sembra correre troppo veloce, rapiti da cellulari, televisione, computer, città troppo grandi, tutto ci porta ad un innaturale autoisolamento ed i rapporti umani si fanno sempre più veloci, convenevoli, di maniera e frettolosi. Stiamo dimenticando la vera forza dell'amicizia, rischiamo di rimanere orfani di un caldo sentimento fatto di complicità, reciproca comprensione, sollecita attenzione che costituisce quel sereno piacere dello stare insieme.
      Un Paese ha il dovere di curare il benessere dei suoi cittadini, assicurando loro le migliori condizioni di vita ma anche sollecitandone una corretta formazione culturale e spirituale.
      Pertanto, si chiede l'istituzione della «Festa nazionale dell'amicizia» opportunamente illustrata tramite i mezzi d'informazione, e concretamente favorita da tutte le possibili iniziative scolastiche, degli enti locali e delle istituzioni nazionali invitando gli italiani, per una domenica all'anno, l'ultima domenica di maggio, a dedicarla agli amici. Sono consapevole che l'istituzione per legge di tale giornata non può certo «costringere» gli italiani ad un simile comportamento; tuttavia, la legge può e deve sollecitare a riscoprire questo fondamentale sentimento, vera colonna portante di una società civile solidale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Festa nazionale dell'amicizia» quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dalla figura dell'amico all'interno delle famiglie e della società in generale.
      2. Regioni, province e comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dell'amicizia.
      3. La festa di cui al comma 1 ricorre l'ultima domenica del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, promuovano iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche relative al sentimento dell'amicizia come valore fondamentale di una società solidale.

Art. 2.

      1. È istituito il «Premio nazionale dell'amico d'Italia», in favore di coloro che, nel corso dell'anno, si sono distinti per avere compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
      2. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso,

 

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sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
      3. La graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2 è controfirmata dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro della pubblica istruzione.
      4. Possono fare parte della commissione di cui al comma 2, i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale dell'amico d'Italia» a coloro i quali hanno conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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