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PDL 1868

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1868



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, PAOLETTI TANGHERONI, LICASTRO SCARDINO, CARLUCCI

Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

Presentata il 27 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge ha come scopo quello di garantire che la rappresentanza parlamentare del nostro Paese risulti in linea con le maggiori democrazie occidentali per quel che attiene all'equilibrio tra i generi nel nostro Parlamento.
      Una volta raggiunta la quota minima del 33.3 per cento di uno dei due generi (in questo momento, nel parlamento italiano, ad essere sottorappresentate sono le donne) ogni azione positiva tesa a raggiungere l'equilibrio perderà la sua ragion d'essere e non si applicherà più.
      Si tratta dunque di un provvedimento che racchiude in sé la natura di temporaneità, come si avrà modo di constatare. Proprio per questa ragione si tratta di un provvedimento che punta all'efficacia, e risulta pertanto totalmente privo di ipocrisie o di complicati tentativi per trovare attenuanti e giustificazioni.
      Se il contesto in cui si vota è di piccole dimensioni, vale a dire di dimensioni tali per cui i candidati possono essere conosciuti direttamente dagli elettori, sarà sufficiente garantire l'equilibrio tra i due generi al momento della candidatura. Se il contesto è di dimensioni ridotte, infatti, ciò che alla fine farà la differenza tra i candidati saranno elementi come la credibilità personale, il radicamento sul territorio, molto più di quanto potrebbe influire, ad esempio, l'investimento di denaro nella campagna elettorale.
      Se il livello dell'elezione è nazionale, allora non c'è che un modo per raggiungere l'obiettivo di ottenere un riequilibrio
 

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tra i generi ed è quello di avere un sistema di liste bloccate con una alternanza tra i generi.
      Le liste che non rispettano tale ordine di alternanza sono dichiarate non ammissibili.
      A titolo di informazione, si ricorda che, nella classifica mondiale, aggiornata ai dati delle elezioni politiche italiane del 2006, elaborata dall'Università di Stoccolma e da International Idea (Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale), l'Italia si trova al 66o posto.
      Non solo dietro Paesi che si ritiene scontato di avere davanti al nostro, quali la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, l'Austria e la Germania, con grandi ed antiche tradizioni di attenzione alle pari opportunità, ma anche dietro Paesi come il Costa Rica, il Nicaragua, il Mozambico e il Rwanda.
      Le più recenti democrazie come il Rwanda o l'Afghanistan hanno, nei loro Parlamenti, una presenza femminile ragguardevole (sia detto per inciso, più del doppio che in Italia) perché le rispettive leggi elettorali sono state definite con il supporto delle agenzie delle Nazioni Unite, che hanno per mandato l'assistenza alla Governance.
      Ciò significa che il diritto internazionale considera il livello di pari opportunità raggiunto come uno dei più significativi indicatori di democrazia compiuta e dunque di buon governo.

      Il 20 febbraio 2003, con l'approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, recante «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» (al quale si è aggiunto il seguente comma: «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»), si è avuta un'innovazione di straordinario rilievo, che ha ottenuto un consenso larghissimo tra le forze politiche.
      Questa situazione normativa consente di attuare «azioni positive» per raggiungere un equilibrio nella rappresentanza tra i generi.
      L'articolo 1, comma 1, della presente proposta dispone una modifica dell'articolo 18-bis del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, inserendo nel comma 3, dopo le parole: «presentati secondo un determinato ordine» le seguenti parole: «e alternati per genere, in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».
      Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che l'obbligo del rispetto dell'alternanza di genere, su liste bloccate, venga meno allorché nel Parlamento uscente uno dei due generi, effettivamente eletto, risulti rappresentato in misura pari ad almeno un terzo del totale. Questa disposizione garantisce la temporaneità della norma.
      L'articolo 2 della proposta di legge reca disposizioni analoghe per l'elezione del Senato della Repubblica, modificando il testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e prevedendo anche in questo caso l'applicazione temporanea della norma, fino al momento in cui ciascun genere risulti rappresentato da una quota di almeno un terzo.
      L'articolo 3 stabilisce che spetta a ciascuna Camera verificare il rispetto della quota prevista al comma 2 degli articoli 1 e 2, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. La proclamazione dell'esito di tale verifica sarà effettuata dai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elezioni della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono inserite le seguenti: «e alternati per genere, in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».
      2. La disposizione introdotta dal comma 1 perde efficacia a decorrere dalle prime elezioni per la Camera dei deputati successive alla prima legislatura in cui, alla data dello scioglimento della stessa Camera dei deputati, si verifichi che i deputati uscenti sono ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulta rappresentato in misura inferiore a un terzo del totale.

Art. 2.
(Elezioni del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, dopo le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono inserite le seguenti: «e alternati per genere, in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».
      2. La disposizione introdotta dal comma 1 perde efficacia a decorrere dalle prime elezioni per il Senato della Repubblica

 

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successive alla prima legislatura in cui, alla data dello scioglimento dello stesso Senato della Repubblica, si verifichi che i senatori uscenti sono ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulta rappresentato in misura inferiore a un terzo del totale.

Art. 3.
(Verifica delle quote).

      1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano la sussistenza delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
      2. L'esito della verifica è comunicato a ciascuna Camera dal rispettivo Presidente.


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