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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1955 |
Il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, la sospensione, per un periodo di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione, nei confronti di conduttori residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Nel comma 3 si prevede un prolungamento del termine di sospensione, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari.
Per il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore dovrà corrispondere al locatore la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
All'articolo 2, comma 1, si prevede che per i proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86; quindi il relativo reddito da fabbricati previsto dall'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società (IRPEF e IRES). Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.
In base a dati divulgati dal Ministero dell'interno, risulta che il numero totale di provvedimenti esecutivi di sfratto emessi nell'anno 2004 è pari a 43.892, di cui 12.449 per finita locazione (28 per cento).
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
IRPEF | -3 | -11 | 0 | 0 |
IRES | -3 | -21,0 | -7,5 | 0 |
Addizionale regionale | -0,11 | -0,44 | 0 | 0 |
Addizionale comunale | -0,04 | -0,11 | 0 | 0 |
Totale | -6,15 | -32,55 | -7,5 | 0 |
(Dati in milioni di euro).
L'andamento del gettito di cassa, considerando i termini della proroga e ipotizzando che tali variazioni normative entrino in vigore entro il mese di dicembre 2006, sarà il seguente (in milioni di euro):
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
IRPEF | 0 | -5,1 | -17,2 | +8,3 |
IRES | 0 | -5,1 | -34,6 | +2,5 |
Addizionale regionale | 0 | -0,11 | -0,44 | 0 |
Addizionale comunale | 0 | -0,04 | -0,11 | 0 |
Totale | 0 | -10,35 | -52,35 | +10,8 |
(Dati in milioni di euro).
Infine, la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 3, nasce dalla necessità di consentire al Ministro dell'economia e delle finanze, qualora nel corso dell'attuazione della legge si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa indicate dalla medesima legge, di assumere le conseguenti iniziative legislative.
Tale previsione si rende necessaria in considerazione del fatto che i benefìci di cui all'articolo 2, comma 1, della legge si configurano quali diritti soggettivi e quindi potenzialmente in grado di generare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.
L'esigenza di un intervento normativo nasce dalla scadenza, già avvenuta in data 3 agosto 2006, della sospensione delle procedure esecutive di rilascio disposta dal decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.
Pertanto, l'intervento che si propone si ricollega al precedente provvedimento, pur se riferito solo alle città più grandi, allo scopo di evitare l'immediata esecuzione di provvedimenti di rilascio nei confronti di particolari categorie di soggetti disagiati, ma si inserisce anche in un quadro normativo più complesso, nell'intento di non disporre una semplice ulteriore proroga ma di avviare a soluzione il problema abitativo, attraverso la predisposizione di programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da parte dei comuni e l'avvio di un tavolo di concertazione da parte dello Stato per definire un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento comunitario. Anzi, l'intervento si propone di avviare a soluzione la situazione dello Stato italiano, che attualmente si trova in palese violazione dell'articolo 31 della Carta sociale europea ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, in merito all'impegno di prendere misure destinate a «1. Favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; 2. a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente; 3. a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti», come risulta dalla recente decisione del Comitato europeo per i diritti sociali (CEDS) adottata il 7 dicembre 2005 e resa pubblica il 24 aprile 2006.
C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.
D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, individuazione di effetti abrogativi impliciti.
Il provvedimento:
contiene riferimenti legislativi corretti;
non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;
non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.
A) Ambito dell'intervento; soggetti destinatari.
I destinatari del provvedimento sono i soggetti colpiti da procedure esecutive di sfratto per finita locazione e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, con reddito annuo familiare lordo complessivo inferiore a 27.000 euro lordi, pari a circa 1.200 euro netti al mese e, quindi, ai limiti della sopravvivenza.
La platea dei beneficiari è comunque limitata, in quanto esclude interventi di sospensione per gli sfratti per morosità, riguardando esclusivamente l'esecuzione degli sfratti per finita locazione. Prendendo a riferimento i dati dell'Osservatorio sfratti presso il Ministero dell'interno relativi all'anno 2004, su un totale di 43.892 sentenze di sfratto emesse, 627 erano per necessità, 30.816 per morosità e solo 12.449 per finita locazione, pari a circa il 28 per cento del totale. Nell'ambito della percentuale indicata la sospensione è prevista solo per le categorie svantaggiate previste dal provvedimento e limitatamente ai comuni sopra indicati.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il provvedimento ha lo scopo di contenere il disagio abitativo di particolari categorie di soggetti svantaggiati, soprattutto nelle aree metropolitane, che non è stato risolto con gli interventi legislativi precedenti e rischia di provocare effetti sociali incontrollabili, anche per la scadenza della precedente proroga, fissata al 3 agosto scorso, dal decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86, relativo alle città più grandi (Roma, Milano e Napoli).
Peraltro, il provvedimento vuole dare un immediato segnale di discontinuità rispetto al passato, non limitandosi ad un ulteriore intervento di proroga degli sfratti, ma accompagnando la necessaria sospensione con ulteriori disposizioni dirette ad avviare il problema abitativo a soluzione, attraverso la predisposizione di piani straordinari di edilizia da parte dei comuni e l'avvio di un tavolo di concertazione da parte dello Stato per definire un programma nazionale sulla casa.
C) Valutazione dell'impatto amministrativo.
1) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e dei mezzi individuati per il perseguimento: l'obiettivo fondamentale del progetto è la predisposizione di piani edilizi da parte dei comuni e l'avvio di un tavolo di concertazione da parte dello Stato per definire un programma nazionale sulla casa.
2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni: i comuni dovranno attivarsi per la predisposizione dei piani straordinari ai sensi dell'articolo 3, ma si tratta di un intervento che rientra nei loro compiti istituzionali e non può considerarsi, quindi, un onere aggiuntivo, se non sotto il profilo degli stretti margini per provvedere, peraltro correlati alle insostenibili condizioni di tensione abitativa. A livello centrale l'organizzazione della convocazione del tavolo di concertazione comporta un limitato onere, peraltro circoscritto nel tempo.
3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative: non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.
4) Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici: le disposizioni del provvedimento comportano oneri a carico del locatore, compensati, tuttavia, dai benefìci fiscali previsti dall'articolo 2, oltre che da eventuali benefìci comunali.
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito,
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1 della presente legge si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuati nell'articolo 1 predispongono, d'intesa con la regione, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, un piano straordinario pluriennale da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1 possono essere istituite apposite commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo definiscono il funzionamento e la composizione delle commissioni di cui al
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca il tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della Federcasa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del tavolo di concertazione di cui al citato comma 1, il programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale e concordato e alla riqualificazione di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto- legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 è conservato al 31 dicembre 2006 nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere successivamente riversato all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 10,5 milioni di euro nell'anno 2007 e nella misura di 52,5 milioni di euro nell'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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