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PDL 710

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 710



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DATO, BOATO, BOFFA, BORDO, BUONTEMPO, CASSOLA, CASTELLANI, DE BRASI, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SALVO, GIANNI FARINA, FARINONE, FASCIANI, FEDI, FILIPPESCHI, FILIPPONIO TATARELLA, FINCATO, FORLANI, FRANZOSO, GALANTE, GARNERO SANTANCHÈ, GIUDICE, GRASSI, GRILLINI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LUSETTI, LUSSANA, MANCINI, MANTINI, MURA, CAMILLO PIAZZA, REINA, RICEVUTO, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SANZA, SASSO, SCHIRRU, SUPPA, TANONI, TOLOTTI, TREPICCIONE, TRUPIA, VOLPINI, ZANOTTI, ZELLER

Istituzione della «Giornata nazionale contro la violenza sulle donne»

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della violenza sulle donne è in primo luogo un'emergenza culturale e sociale, che investe direttamente la questione della posizione della donna nella famiglia e nella società.
      Confinare tale problema nella dimensione della repressione penale è un grave limite di approccio, che rischia di trascurare la radice culturale profonda di questi fenomeni.
      Infatti, gli episodi di violenza sulle donne si verificano in larghissima parte all'interno delle pareti domestiche e nell'ambito dei rapporti familiari, cioè proprio nella dimensione sociale e affettiva in cui ciascuno ripone le maggiori aspettative di sicurezza e protezione dalla violenza.
 

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      In tal senso, la proposta di istituire una «Giornata nazionale contro la violenza sulle donne» intende riconoscere la necessità di una opera di sensibilizzazione pubblica, che rimuova il velo di indifferenza o, quantomeno, di sottovalutazione sociale che tuttora persiste attorno a questo fenomeno, aiutando le donne e le famiglie a prendere coscienza anche dei mezzi e degli strumenti offerti dalla collettività per far fronte ai loro drammi domestici.
      In particolare, la «Giornata nazionale contro la violenza sulle donne» vuole essere un'occasione per sensibilizzare contro gli abusi sulle donne attraverso una serie di iniziative, quali convegni, campagne di informazione e di promozione ed iniziative a supporto delle organizzazioni di volontariato impegnate attivamente a sostenere ed aiutare le donne vittime di tali episodi.
      Inoltre, la proposta di legge è volta ad istituire, presso le ASL e i consultori, dei centri di ascolto sulla violenza sulle donne, allo scopo di sostenere ed aiutare attraverso idoneo supporto sanitario e psicologico le donne vittime di abusi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la prima domenica di ottobre quale «Giornata nazionale contro la violenza sulle donne» allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza sulle donne e di sviluppare, consolidare ed accrescere il valore universale della vita umana, i princìpi della democrazia, dello Stato di diritto e la consapevolezza sociale ed etica in ordine ai diritti dell'uomo e al rifiuto della violenza e di ogni discriminazione.

Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nomina una commissione incaricata della organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, di cui all'articolo 1. Di tale commissione fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni nazionali di volontariato ONLUS che operano specificamente nel contrasto alla violenza sulle donne.

Art. 3.

      1. In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne sono organizzati:

          a) convegni, incontri ed eventi di sensibilizzazione sui temi della violenza sulle donne; iniziative atte a contribuire in modo positivo alla diffusione della cultura non violenta, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università;

 

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          b) campagne di informazione e di promozione, a livello nazionale, contro la violenza sulle donne;

          c) iniziative a sostegno delle organizzazioni di volontariato, operanti nel territorio nazionale, dedite ad una costante campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sui temi del rispetto della vita e del rifiuto della violenza.

Art. 4.

      1. Presso le aziende sanitarie locali e i consultori sono istituiti centri di ascolto sulla violenza sulle donne, allo scopo di sostenere ed aiutare attraverso idoneo supporto sanitario e psicologico le donne vittime di abusi. I centri di ascolto sono formati da dottori e psicologi delle medesime strutture.

Art. 5.

      1. Il contratto di servizio con la RAI-Radiotelevisione italiana spa è integrato con la previsione della realizzazione di programmi televisivi orientati a richiamare l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne al fine di sensibilizzare il pubblico sul tema.

Art. 6.

      1. La Giornata nazionale contro la violenza sulle donne è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici.


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