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PDL 1437

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1437



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DRAGO

Disposizioni in materia di regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori

Presentata il 20 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha posto rimedio all'eccessiva onerosità e, quindi, all'iniquità, del sistema sanzionatorio in materia previdenziale, con rilevanti riflessi anche sugli interessi di dilazione.
      L'atteso intervento legislativo è risultato, peraltro, carente sul correlato versante della regolarizzazione contributiva agevolata di periodi pregressi e, quindi, non ha consentito che la riforma del sistema sanzionatorio in materia contributiva potesse considerarsi completa, dal momento che tutte le precedenti occasioni di sanatoria previdenziale hanno registrato condizioni di regolarizzazione di entità tale da non consentire a moltissime aziende, soprattutto piccole e medie, di poterne fruire utilmente ed integralmente.
      I ricordati provvedimenti di attenuazione delle esorbitanti sanzioni in materia contributiva sono risultati, inoltre, tardivi rispetto alla discesa del costo del denaro verificatasi nell'ambito dell'Unione europea e non risultano in linea con i nuovi indirizzi di politica economica e monetaria, che registrano una dinamica di flessione del tasso ufficiale di riferimento e che vincolano il nostro Paese alle direttive europee in materia.
      La legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 ), invero, ha previsto varie forme di regolarizzazione agevolata di posizioni debitorie contributive, ma tutte strettamente collegate al condono fiscale; in ogni caso, l'impianto normativo
 

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appare non idoneo a risolvere il grave problema del recupero degli ingenti crediti contributivi degli enti previdenziali.
      La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 10, ha previsto per i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi agricoli, debitori per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori risultanti, fino alla data del 30 giugno 2005, dalle giornate denunciate trimestralmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), relativi a periodi non ancora prescritti e tenendo conto dello sgravio previsto dalla normativa relativa alle calamità naturali, la possibilità di regolarizzare la loro posizione, senza maggiorazione per interessi di mora e sanzioni civili, con il pagamento di una somma pari all'importo del debito contributivo, oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente intraprese. È possibile rateizzare il versamento in 25 anni con periodicità semestrale. La regolarizzazione si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali.
      Si rende, pertanto, necessaria un'iniziativa legislativa che ragionevolmente consenta a tutti i soggetti in precedenza esclusi dalle sanatorie previdenziali, per effetto della lamentata sproporzione degli interessi di regolarizzazione rispetto alla media di quelli bancari, di potersene finalmente avvalere, ampliando in tale modo sensibilmente la platea di soggetti ammessi a regolarizzare la propria posizione contributiva, sia nella loro veste di datori di lavoro che di lavoratori autonomi.
      Le disposizioni dell'articolo 3 prevedono la possibilità di convalidare ex post, rimettendole sostanzialmente «in termini», tutte le domande di regolarizzazione agevolata presentate sotto il vigore delle sanatorie previdenziali precedenti e non perfezionate, per effetto della materiale impossibilità degli interessati di fare fronte all'entità di importi gravosamente maggiorati in conseguenza dell'applicazione delle normative di regolarizzazione contributiva in vigore in ciascun periodo.
      A tale fine, le somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, di oneri accessori nonché di eventuali sanzioni amministrative, abrogate a far data dal 1o gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), con la dovuta eccezione delle somme versate a titolo di interessi di dilazione, vengono complessivamente portate a conguaglio della quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale.
      Ad una tale soluzione non appaiono di ostacolo le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti contributivi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto l'articolo 13 del citato provvedimento fa salva la facoltà dell'INPS di disporre dei crediti oggetto della cessione, anche se già iscritti a ruolo per la riscossione.
      Con la previsione di istituire un fondo di garanzia, alimentato con i proventi della stessa sanatoria previdenziale, ci si è posta la duplice finalità sia di garantire la società cessionaria dei crediti contributivi per i prestiti da essa contratti e per le somme già versate all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, sia di non provocare alcuna turbativa alla libera circolazione dei titoli già emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
      La presente proposta di legge, inoltre, non comporta minori introiti per le voci di bilancio degli enti previdenziali, in quanto un'eventuale regolarizzazione contributiva realmente agevolata che preveda uno sconto del debito contributivo accompagnato da contenute somme aggiuntive, anche in rate mensili comunque non inferiori a trenta, consentirà di ampliare in misura significativa il numero degli interessati ad usufruire della nuova possibilità di mettersi in regola, con una sostanziale invarianza delle entrate contributive.
      I residui attivi sono costituiti essenzialmente dai crediti contributivi dei fondi e delle gestioni previdenziali presi in esame (gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e fondo
 

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pensioni lavoratori dipendenti) maturati negli anni e iscritti nei relativi bilanci.
      La maggior parte di tali crediti contributivi risale al 1997 e agli anni precedenti e, in generale, essi risultano divisi in crediti ceduti alla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS-SCCI Spa (società veicolo dell'operazione di cartolarizzazione) e in crediti non ceduti.
      Per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi risultano anche gli importi delle somme accessorie non versate.
      Una parte significativa di tali crediti è costituita dalle precedenti domande di sanatoria contributiva non perfezionate, anche a motivo del livello eccessivo delle somme aggiuntive dovute in base ai previgenti sistemi sanzionatori in materia previdenziale.
      Un'ulteriore percentuale, inoltre, degli indicati crediti non è realizzabile per effetto della intervenuta cessazione o incapienza degli assicurati debitori.
      Va opportunamente sottolineato che la cessione dei crediti ha comportato, sino ad ora, una attribuzione dei ricavi della riscossione da cartolarizzazione alle rispettive gestioni, in via provvisoria, in misura proporzionale all'ammontare dei crediti ceduti.
      Allo stato, quindi, non esiste una puntuale correlazione fra l'ammontare dei crediti contributivi realmente realizzati e quelli che vengono attribuiti a ciascuna gestione in base ad un criterio puramente aritmetico.
      È importante, in proposito, che l'INPS provveda quanto prima a chiarire quale sia stato l'esito e quale l'ammontare delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti per ciascun fondo o gestione previdenziale: infatti la prima fase, alla quale hanno fatto seguito altre due, risale al 1998.
      Un provvedimento di sanatoria contributiva che preveda somme aggiuntive ridotte al minimo, ovvero che non le preveda affatto, porrebbe finalmente rimedio alle precedenti situazioni di regolarizzazione caratterizzate da una eccessiva onerosità delle somme accessorie dovute e consentirebbe di azzerare la partita dei residui attivi, considerato anche che i problemi collegati all'aggiornamento degli archivi contributivi dell'INPS, e in particolare di quelli dei lavoratori autonomi, nonostante gli encomiabili sforzi dell'Istituto, ad oggi non sono stati ancora del tutto risolti.
      Non si può fare a meno di osservare in proposito che il mancato aggiornamento negli anni degli archivi contributivi ha, con tutta evidenza, contribuito ad implementare il capitolo dei residui attivi.
      Con la presente proposta di legge si intende, altresì, definire il contenzioso previdenziale in essere delle imprese cooperative e, data la chiarezza della legge 3 aprile 2001, n. 142, che disciplina la figura del socio lavoratore, iniziare una nuova fase senza i dubbi interpretativi che hanno caratterizzato la precedente.
      La giurisprudenza ad oggi non è ancora conforme sull'una o sull'altra posizione e la soccombenza delle cooperative in primo grado, data l'esecutività delle sentenze, ha determinato per talune di esse il fallimento nonostante il giudizio di appello si sia concluso a loro favore.
      Si tratta, quindi, di fissare un punto fermo per la nuova disciplina.
      Quest'ultima, tra l'altro, riconoscendo le varie tipologie dei rapporti di lavoro instaurabili nella cooperativa, non fa altro che suffragare la tesi sostenuta fino ad oggi, anche da taluna giurisprudenza di legittimità.
      L'abrogazione delle norme pre-costituzionali previste nei regolamenti di cui ai regi decreti 28 agosto 1924, n. 1422, e 7 dicembre 1924, n. 2270, si rende pertanto necessaria al fine di impedire che le società cooperative siano chiamate all'effettuazione di versamenti contributivi per i periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 2001.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino al 1o gennaio 2007, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento, entro il 1o ottobre 2007, di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori. Il presente articolo si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Il presente articolo si applica inoltre ai soggetti indicati all'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, per le sole disposizioni della presente legge non ivi comprese.

Art. 2.

      1. La regolarizzazione prevista dall'articolo 1 della presente legge può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, con riferimento al 100 per cento del debito complessivo a titolo di contributi e di premi obbligatori, la prima delle quali da versare entro il 1o ottobre 2007, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in ordine all'individuazione delle aree territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in sessanta rate bimestrali consecutive di uguale importo. In ogni caso, l'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari all'1 per cento annuo.

 

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Art. 3.

      1. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale le somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, di oneri accessori nonché di sanzioni amministrative, ad eccezione delle somme versate a titolo di interessi di dilazione e per eventuali spese legali connesse ad atti giudiziari e a precetti già notificati, per effetto delle domande di condono presentate nei termini e per gli effetti dell'articolo 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n. 40. Tali importi devono essere imputati alle partite debitorie più remote, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 4.

      1. L'importo complessivo dei contributi o dei premi imputati e residuati dopo le operazioni previste dall'articolo 3 costituisce riferimento per l'individuazione delle somme sulle quali applicare l'interesse di differimento di cui all'articolo 2.

 

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Art. 5.

      1. I soggetti interessati all'imputazione di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 1o ottobre 2007, apposita domanda a ciascun ente previdenziale competente, specificando sia le somme già versate per ciascuno dei titoli indicati al citato articolo 3, sia la normativa di riferimento utilizzata per periodi contributivi che sono già stati oggetto di domande di regolarizzazione.

Art. 6.

      1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La regolarizzazione prevista dalla presente legge estingue, altresì, i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura anche in relazione a violazioni di carattere formale diverse da quelle sul collocamento e che non comportano il versamenti di contributi e di premi.

Art. 7.

      1. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e l'articolo 2, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, viene meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale.
      3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati

 

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estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 8.

      1. Le singole partite debitorie per contributi e premi di importo non superiore a 50 euro per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 2003, sono estinte unitamente agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 9.

      1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisto dei predetti crediti contributivi. Il fondo di garanzia è alimentato fino alla concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale.

Art. 10.

      1. Una quota non inferiore ai due terzi della consistenza del fondo istituito ai sensi dell'articolo 9 è riservata al fine di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.


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