Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1445

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1445



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MORRONE, BOATO, CARBONELLA, CARTA, CATONE, CIOFFI, DE CORATO, D'ELIA, FERRIGNO, GAMBA, GIUDITTA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LI CAUSI, LO MONTE, LUCCHESE, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PONZO, ROSSI GASPARRINI, SAMPERI, TASSONE, VILLARI

Modifica all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta

Presentata il 21 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, prevede che la carica di assessore di una giunta comunale o provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale. Qualora il consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, infatti, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti. Tale incompatibilità sembra opportuna.
      Di fatto, però, è accaduto spesso che il consigliere che ha optato per la carica di assessore dopo un certo tempo cessi da tale carica e non possa rientrare in consiglio comunale dato che al posto di consigliere gli è subentrato il primo dei non eletti. In effetti, quindi, può accadere che al consigliere nominato assessore, venendo meno il rapporto fiduciario con il sindaco o con il presidente della provincia, venga revocata la nomina; in tale modo, essendosi dimesso da consigliere, si trova nella condizione di perdere ogni rappresentanza assegnatagli dall'elettorato, che paradossalmente resta trasferita al primo dei non eletti che continuerà ad esercitare il mandato.
      Pertanto la presente proposta di legge, modificando il suddetto articolo 64, intende introdurre nuove disposizioni in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e la carica di assessore nella rispettiva giunta,
 

Pag. 2

al fine di evitare i fatti incresciosi in precedenza evidenziati.
      La previsione in tale caso del rientro nel mandato elettivo originario rappresenta al tempo stesso una dovuta manifestazione di rispetto della volontà popolare e una preziosa garanzia di autonomia nell'esercizio della funzione di governo, dalla quale si decadrebbe senza perdere il ruolo pubblico riconosciuto dall'elettorato. A tale fine la soluzione della sospensione dall'incarico di consigliere comunale o provinciale in luogo della cessazione da esso in presenza di nomina ad assessore, con sostituzione provvisoria da parte del primo dei non eletti, rappresenta, quindi, un'equa risposta alla necessità di garantire a un tempo sia l'opportuna incompatibilità del ruolo di governo con quello di membro dell'assemblea, sia il doveroso e sostanziale rispetto - in rapporto alla composizione delle assemblee elettive - della volontà popolare per tutto il tempo della consiliatura.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per tutto il periodo del mandato di assessore e limitatamente a tale periodo al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. L'assessore che cessa dall'incarico per revoca ovvero per dimissioni volontarie torna a ricoprire la carica di consigliere».

      2. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle elezioni amministrative dell'anno 2006.

Art. 2.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su