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PDL 1636

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1636



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CHIAROMONTE, ATTILI, BOFFA, BURTONE, CARBONELLA, CARRA, CIALENTE, CRISCI, DATO, DE BRASI, FADDA, FINCATO, GENTILI, GIOVANELLI, GRASSI, GRILLINI, INCOSTANTE, LENZI, MANTINI, MOTTA, NICCHI, OTTONE, PIRO, QUARTIANI, SAMPERI, SANNA, SASSO, SPINI, TOLOTTI, VANNUCCI, VICO, VILLARI, ZANOTTI

Disposizioni per la tutela delle «televisioni di strada» e in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale

Presentata il 13 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di informazione. Una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle «televisioni di strada» uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro Paese. Queste strutture svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari (una fra tutte è Telefabbrica, emittente di informazione degli operai della FIAT di Termini Imerese, chiusa d'autorità dopo alcuni giorni di programmazione).
      Tecnologicamente alla portata di tutti, le televisioni di strada sono la risposta a un sistema sempre più dominato dai grandi gruppi e sempre più lontano da quelle che sono le esigenze dei singoli, delle piccole realtà. Un megafono per chi ha poca voce e pochi mezzi: le «street tv» stanno diventando i palcoscenici naturali dove affrontare le problematiche spicciole, le lotte, i grandi e piccoli temi della quotidianità. Privarsene sarebbe un peccato mortale.
      La presente proposta di legge nasce per salvaguardare la libertà di opinione e di comunicazione. La cosiddetta «legge Gasparri»
 

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di riassetto del sistema radiotelevisivo (legge n. 112 del 2004) rischia di mettere la parola fine a questo nuovo modo di fare informazione. Il precedente Governo contestava alle «street tv» la mancanza delle concessioni a trasmettere. La posizione allora assunta dall'esecutivo non trovava, però, alcuna ragione tecnica: le «street tv» sfruttano i coni d'ombra delle frequenze e quindi non creano alcun disturbo alla corretta ricezione dei canali «tradizionali».
      La proposta di legge vuole difendere le quindici realtà già esistenti sul territorio italiano e vuole garantire alle altre cinquantuno che stanno per nascere la massima libertà di espressione e di legittimità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 28 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «8-bis. Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Decorso un mese dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.
      8-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 48-bis ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle reti di diffusione».

      2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 28 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove i valori civici e sociali posti dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, e in particolare i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale.

 

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      2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.
      3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e, in particolare, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.
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