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PDL 1678

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1678



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, CAPITANIO SANTOLINI, DELFINO, GRECO, LUCCHESE, MARTINELLO, TASSONE, TUCCI, ZINZI

Modifiche all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ammissione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il blocco delle assunzioni e la difficoltà nell'individuare un segretario comunale stabile, in particolare nei comuni di piccola dimensione (classi 4 e 3), inducono a modificare le modalità di accesso alla carica di segretario comunale. A titolo di esempio, nella regione Veneto ad oggi sono ben 56 i comuni, quasi tutti di piccole dimensioni, che non hanno un segretario (fonte: sito INTERNET albo agenzia regionale dei segretari).
      Esistono tuttavia alcune professionalità che, per esperienza maturata «sul campo» e per requisiti, sono in grado, se valorizzate, di dare garanzie di stabilità nei piccoli enti alla figura del segretario comunale.
      È il caso dei vicesegretari, la cui figura professionale è di norma stabilmente presente nei comuni di medie e di grandi dimensioni (classi 2 e 1) e che pertanto sono certamente in possesso di una professionalità capace di assicurare le necessarie competenze per ricoprire il ruolo di segretario comunale nei comuni di classe 4 e 3.
      La presente proposta di legge intende consentire ai vicesegretari, con un'anzianità di servizio di cinque anni, la possibilità di accedere all'albo dei segretari senza l'obbligo del superamento dell'aggiunto corso-concorso, la cui indizione è condizionata dai vincoli imposti annualmente dalla legge finanziaria dello Stato.
 

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      Questa opportunità non offre però al vicesegretario uno sviluppo di carriera illimitato, in quanto si rischierebbe in tal caso di cadere nella patologia evidenziata, che rende difficoltosa la permanenza dei segretari nei piccoli comuni: oggi infatti il segretario comunale di prima nomina, raggiunto il periodo minimo per poter accedere al comune di classe superiore, privilegia lo sviluppo della carriera, abbandonando il comune alla prima occasione utile. In tal modo i comuni di classe 4 e 3 si ritroverebbero ad avere, oltre alle molte difficoltà di selezione, un segretario che non garantirebbe una permanenza stabile nell'ente, danneggiando anche il mandato del sindaco che non potrebbe contare su una figura stabile e di fiducia.
      La presente proposta di legge circoscrive invece la carriera dei vicesegretari, transitati nel ruolo dei segretari ex lege, al solo passaggio della fascia C alla fascia B, precludendo l'accesso alla fascia A, accesso che in ogni caso può avvenire con il superamento del corso-concorso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo anche i vicesegretari di cui all'articolo 97, comma 4, che hanno svolto le relative funzioni per almeno cinque anni.

      5-ter. I vicesegretari iscritti all'albo ai sensi del comma 6 sono inquadrati nella fascia C e non possono accedere, in mancanza dell'espletamento del corso di cui al comma 5, ad una fascia superiore alla fascia B».


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