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PDL 1848

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1848


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TENAGLIA, MARAN, CRISCI

Disposizioni concernenti il controllo delle istanze di rimborso e delle agevolazioni fiscali e il procedimento di accertamento con adesione

Presentata il 24 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attività di contrasto ad alcune forme di elusione relative a redditi transnazionali, che stanno riguardando crediti d'imposta richiesti a rimborso da società del Regno Unito e della Francia per circa 5.000.000.000 di euro, attività avviata dalla procura della Repubblica di Pescara con la collaborazione del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza del Lazio e del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, mette in evidenza le carenze delle norme che disciplinano l'accertamento (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e di quelle relative all' accertamento con adesione (decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) nei casi in cui ad essere sottoposti a controllo sono i redditi per lo più di capitali (dividendi ed interessi), canoni e royalties, che in base al noto principio della «worldwide taxation», sono tassabili in Italia (luogo di produzione) benché riferibili a soggetti non residenti e non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Tali soggetti non residenti, al fine di evitare la doppia imposizione e di avvalersi di regimi agevolativi anche derivanti da convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, sono tenuti a presentare le istanze di rimborso al Centro operativo di Pescara o comunicare l'applicazione di riduzioni di ritenute o l'esonero totale telematicamente all'Anagrafe tributaria per il tramite dei sostituti d'imposta.
      Peraltro le norme relative all'accertamento delle imposte fanno sistematicamente riferimento alla dichiarazione:

          a) articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: controllo delle dichiarazioni;

 

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          b) articoli 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

          c) articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione.

      Pertanto appare evidente come ci si trovi di fronte a un vero e proprio vuoto normativo che ha reso e rende possibile forme di evasione di ingenti dimensioni, con grave pregiudizio per l'erario.
      D'altra parte, l'applicazione delle imposte sulle citate tipologie di redditi imputabili a soggetti non residenti o i correlativi regimi agevolativi delle esenzioni totali o parziali ovvero del credito di imposta, impongono una complessa attività di indagine sui flussi di titoli depositati presso banche nazionali e no, nonché la verifica della sussistenza di requisiti sostanziali previsti da norme interne, anche per effetto del recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie e dell'applicazione di norme antiabuso frutto dell'elaborazione dell'Organizzazione per la coperazione e lo sviluppo economico (OCSE) finalizzate ad evitare fenomeni di elusione.
      L'abuso delle convenzioni, il cosiddetto «treaty shopping», ma anche l'abuso delle norme agevolative che recepiscono direttive comunitarie, si manifestano attraverso forme di «esterovestizione» internazionale, nel senso di apparire soggetti residenti in Paesi a bassa fiscalità o con regimi convenzionali favorevoli, ovvero per il tramite di operazioni di «dividend washing» o «coupon stripping» che consentono, attraverso il trasferimento dei titoli, per lo più senza pagamento di corrispettivi, di interporre nella titolarità del reddito un soggetto residente in Stati con regimi fiscali favorevoli, anche per effetto delle disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con l'Italia.
      Le norme previste dalla presente proposta di legge consentirebbero:

          1) di proseguire in un «quadro normativo definito» l'attività avviata di controllo dei crediti d'imposta sui dividendi, in particolare nella delicata fase di emissione dei provvedimenti da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, anche con il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione: si tratta di più di 4.000 soggetti interessati, di 41.000 istanze e recuperi di crediti stimati in circa 5 miliardi di euro e di maggiori entrate per 50 milioni di euro (derivanti dal recupero di rimborsi eseguiti); l'applicabilità del concordato con adesione potrebbe, inoltre, scongiurare il sopravvenire di un diffuso contenzioso;

          2) già a decorrere dall'anno 2007, di programmare controlli su un'area molto ampia di agevolazioni riconducibili a regimi che non prevedono l'applicazione delle ritenute o la prevedono in modo ridotto, riconducibili in larga parte all'applicazione degli articoli 10, 11, e 12 del modello OCSE sulle convenzioni contro le doppie imposizioni, delle norme sulla tassazione dei redditi di capitale (decreto legislativo n. 461 del 1997), e delle norme interne che hanno recepito direttive comunitarie (decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, di attuazione della direttiva 90/435/CE del Consiglio, del 23 luglio 1990, cosiddetta «direttiva madre/figlia»; decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, di attuazione della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, sulle società consociate riguardante interessi e canoni, eccetera»): non è difficile prevedere recuperi d'imposta o una maggiore imposta di rilevante entità.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Controllo delle istanze di rimborso
e delle agevolazioni fiscali).

      1. Gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, sulla base di criteri fissati annualmente, tenendo anche conto delle loro capacità operative, procedono al controllo delle istanze di rimborso e delle agevolazioni fiscali, anche riconducibili a redditi non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti, con conseguente non applicazione o applicazione parziale delle ritenute o dell'imposta sostitutiva anche per effetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia, ai sensi di quanto disposto dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      2. Per l'adempimento dei compiti previsti dal comma 1 del presente articolo, gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      3. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate provvedono, in conformità alle disposizioni degli articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, agli accertamenti in rettifica delle istanze di rimborso presentate e agli accertamenti dell'imposta dovuta nei confronti dei soggetti che hanno fruito di agevolazioni non

 

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spettanti in tutto o in parte, nei casi indicati al citato comma 1.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di procedimento
di accertamento con adesione).

      1. La determinazione del credito non spettante a seguito di accertamento in rettifica e la determinazione della maggiore imposta dovuta nei confronti di soggetti che hanno fruito di agevolazioni non spettanti in tutto o in parte, nei casi indicati all'articolo 1, comma 1, della presente legge, possono essere definite con adesione del contribuente ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni.
      2. Gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate provvedono alla definizione del credito e della maggiore imposta dovuti ai sensi del comma 1 in relazione alle attività di rispettiva competenza.


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