Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1835


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FILIPPESCHI, REALACCI

Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, modifica della circoscrizione del tribunale di Massa e istituzione in Pisa di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana

Presentata il 17 ottobre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze costituisce l'unica risposta attualmente possibile, dotata di pronta efficacia e di costi sopportabili, alla domanda di giustizia che nel distretto toscano forse più di altri si è andata manifestando negli ultimi anni, con una marcata accelerazione dovuta non da ultimo alle numerose riforme che si sono succedute nel campo giurisdizionale, tra le quali è ovviamente da segnalare quella sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
      Lo testimoniano numerose iniziative legislative, presentate da parlamentari di diversi gruppi politici (nella XIV legislatura, le seguenti proposte di legge, presentate alla Camera: n. 833, presentata il 13 giugno 2001 dall'onorevole Carli; n. 1408, presentata il 24 luglio 2001 dall'onorevole Susini; n. 1414, presentata il 24 luglio 2001 dall'onorevole Cordoni; nella XIII legislatura, le proposte di legge n. 1591, del 20 giugno 1996, presentata dall'onorevole Biricotti; n. 1636, del 25 giugno 1996, presentata dall'onorevole Matteoli; n. 2441 del 9 ottobre 1996, presentata dall'onorevole Carli; n. 6659, del 23 dicembre 1999, presentata dall'onorevole Evangelisti. Si ricordano inoltre le seguenti proposte di legge presentate al Senato: n. 1588, del 30 ottobre 1996, presentata dal senatore Petrucci, e n. 3064, del 13 febbraio 1996, presentata dal senatore Pera) e l'autorevole avallo dell'allora Ministro della giustizia Fassino, rilasciato nel corso della sua visita a Firenze nel novembre 2000.
 

Pag. 2


      Lo richiedono con comunità d'intenti gli enti locali interessati, con il pieno sostegno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, e tutte le categorie degli operatori della giustizia, in primis l'avvocatura - che registra gli interventi dei singoli consigli dell'ordine - e la magistratura con numerosi suoi esponenti. In particolare, il 12 dicembre 2000 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione (la n. 56 del 27 luglio 2000) che auspica l'istituzione della sede.
      Lo esige il rispetto del principio, ora costituzionalizzato, del «giusto processo», del quale la ragionevolezza dei tempi costituisce uno dei profili più evidenti e sui quali più si appunta l'attenzione dell'opinione pubblica (e delle istituzioni comunitarie), nonché quello di un decentramento che consentirebbe l'attuazione del criterio di specializzazione nell'amministrazione della giustizia, altrimenti destinato a creare più problemi agli utenti di quelli che si ripromette di risolvere (si pensi soltanto all'originario articolo 11 del cosiddetto «progetto Mirone» per la riforma del diritto societario, che ha provocato reazioni tali da consigliarne l'abbandono, proprio perché con l'istituzione di sezioni specializzate solo presso le sedi delle corti d'appello allontanava di fatto il cittadino dal suo giudice e mortificava le professionalità interessate).
      Lo imporrebbe, infine, la semplice considerazione, di macroscopica evidenza anche agli occhi di chi è estraneo alle attività forensi (e comunque ben presente allo stesso organo di autogoverno della magistratura, il Consiglio superiore, che lo segnala da tempo), che l'ottocentesca geografia giudiziaria italiana vede la Toscana, con oltre 3.500.000 abitanti, come una delle pochissime grandi regioni con una sola corte d'appello: e ciò benché nel distretto si annoverino ben 10 tribunali, 13 sezioni distaccate e 270 comuni. Tanto più si apprezzerà tale considerazione se si aggiunge che deve essere colta l'opportunità di assegnare il tribunale di Massa e Carrara al distretto della costituenda sezione distaccata, così rimediando alla ancora una volta anacronistica previsione che lo vede inserito in quello della corte d'appello di Genova.
      Comune a tutte le iniziative ricordate è la considerazione che il nuovo distretto dovrebbe comprendere i tribunali della cosiddetta «area vasta costiera», da Massa a Lucca, Pisa e Livorno, fino ad includere Grosseto, cui corrispondono realtà economiche di grande rilievo. Esse spaziano infatti dalla lavorazione del marmo, dai cantieri navali e dall'industria turistica della Versilia, alla lavorazione della carta della Lucchesia, ai grandi complessi industriali metalmeccanici e vetrari del Pisano (si ricordino soltanto gli stabilimenti Piaggio di Pontedera, la più grande azienda metalmeccanica dell'Italia centrale) e di Piombino, alla Silicon Valley informatica italiana lungo il corso dell'Arno, alla lavorazione del pellame, fino al grande porto mediterraneo di Livorno. Non dovrebbe però essere trascurata la considerazione della giustizia penale, che purtroppo vede anche in Toscana il crescere della criminalità organizzata, presente non solo con gli insediamenti di mafia, camorra e 'ndrangheta, e con elementi autoctoni, ma anche in relazione agli imponenti flussi migratori; ed è noto come il fenomeno possa essere efficacemente affrontato solo con una integrazione di competenze e di risorse su un'area territoriale omogenea.
      Per quanto riguarda il circondario del tribunale di Grosseto, è da osservare che gli utenti della giustizia potrebbero non avere rilevanti vantaggi dalla costituzione di una nuova sede tanto presso Lucca, quanto a Pisa o Livorno, soprattutto a causa delle distanze pressoché equivalenti se non maggiori rispetto a Firenze; e può quindi essere opportuno confermare, per gli affari ivi trattati, la competenza della corte fiorentina, tenuto anche conto che gli operatori interessati non hanno manifestato un interesse a una diversa soluzione.
      L'individuazione della sede della costituenda sezione costituisce un problema delicato, da affrontare soltanto nell'ottica del miglior servizio al cittadino e non in
 

Pag. 3

quella localistica. Non potrebbero allora valere richiami storici o comunque non fattuali, ma solo dati oggettivi.
      Pertanto, si rileva che, tra le sedi dei tribunali interessati:

          a) Pisa è il capoluogo della provincia più estesa territorialmente, più popolosa, e con il maggior numero di comuni;

          b) Pisa è il naturale baricentro geografico dell'area del nuovo distretto, comodamente raggiungibile sia in auto o con mezzi di linea, sia in treno, da ciascuna delle altre sedi, con egual tempo da ciascuna (si pensi invece, ad esempio, alla maggiore distanza e ai mezzi pubblici disponibili per il tragitto Livorno-Lucca o Massa-Livorno, quando da Massa a Pisa si impiega poi lo stesso tempo che da Massa a Lucca);

          c) sempre dal punto di vista logistico, Pisa gode direttamente dei servizi, nazionali e internazionali, dell'aeroporto Galilei;

          d) l'ordine degli avvocati pisano è secondo per dimensioni solo a quello di Firenze, nella regione;

          e) con gli ordini di Lucca, di Livorno, di Massa e anche di La Spezia, a Pisa esplica la sua attività una delle prime scuole forensi italiane, in stretto collegamento con le istituzioni universitarie e con la Scuola superiore di S. Anna, centro culturale di livello non solo nazionale, ciò che consente di assicurare la centralità nell'area costiera in tema di formazione e di costante aggiornamento professionale;

          f) le statistiche giudiziarie indicano che il maggior carico delle pendenze ricade sui tribunali di Pisa e di Lucca, con leggera prevalenza complessiva del primo.

      Tutte le precedenti considerazioni valgono a maggior ragione per l'istituzione di una sezione distaccata in Pisa del tribunale amministrativo regionale; una proposta in tale senso era già stata approvata da un ramo del Parlamento negli scorsi anni, e ne sono state nuovamente presentate di analoghe nelle ultime legislature (atto Camera n. 1414, XIV legislatura, e atto Camera n. 6659, XIII legislatura), registrando - a differenza di quanto accennato per la sezione distaccata della corte d'appello - il consenso unanime dei diversi enti pubblici e territoriali interessati. A tutti, infatti, è apparso evidente che il fine di una più efficiente gestione della giustizia amministrativa, ora gravata di nuovi compiti e fornita di nuovi strumenti di intervento, soprattutto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, può essere perseguito solo con l'alleggerimento dell'enorme carico di lavoro della sede fiorentina.
      Le costituende sezioni contribuiranno quindi ad agevolare la definizione delle controversie, nel senso di una giustizia di migliore qualità e resa con maggiore rapidità.

 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Pisa una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, di Livorno e di Lucca, nonché di Massa Carrara che, conseguentemente, non risulta più ricompreso nel distretto della corte d'appello di Genova.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, ridefinendo le piante degli organici della corte d'appello di Firenze, anche per quanto necessario a seguito del trasferimento del tribunale di Massa Carrara presso la medesima corte d'appello di Firenze.

Art. 3.

      1. La sezione distaccata di corte d'appello di Pisa entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La data di entrata in funzione della sezione distaccata di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia.

 

Pag. 5

Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Pisa, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Firenze e alla corte d'appello di Genova ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Pisa, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale sezione distaccata.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause di lavoro e di previdenza, alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data stabilita ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia provvede, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, all'istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana con sede in Pisa, con circoscrizione comprendente le province di Pisa, di Lucca, di Livorno e di Massa Carrara.
      2. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui al comma 1 è fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su