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PDL 1455

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1455



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

Modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività degli imprenditori agricoli nel campo della protezione civile e della salvaguardia del territorio

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore primario condiziona sempre di più ed è a sua volta sempre più condizionato dalla politica sociale, dalle politiche dell'ambiente e del territorio, dalle normative in materia di qualità e sicurezza alimentare, dai negoziati in sede WTO, dall'allargamento dell'Europa e dalle esigenze di sviluppo dei Paesi terzi.
      La multifunzionalità è un concetto utilizzato dalla Commissione europea a difesa della Politica agricola comune (PAC), la quale punta alla destinazione di contributi pubblici dalla produzione alla prestazione di servizi agricoli.
      In tale senso la tutela dell'ambiente e del territorio è uno dei servizi emergenti e più rilevanti e deve essere prestato in modo efficiente ed efficace attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali ordinariamente utilizzate nelle attività agricole.
      Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, infatti, le imprese agricole, singolarmente od organizzate in associazione di imprese, in deroga alle norme vigenti possono stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni per «lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e (...) promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio».
      Questa norma costituisce uno splendido esempio di come l'esperienza e le capacità tecniche degli imprenditori agricoli possano trovare un ulteriore, importante sbocco nell'impiego di questi ultimi in attività di protezione civile ed a tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente,
 

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quale prova concreta di multifunzionalità delle attività in agricoltura.
      La presente proposta di legge intende dunque promuovere e stimolare la diffusione sul territorio nazionale di associazioni agricole impegnate in questi ambiti, pur attraverso una loro più incisiva definizione sotto il profilo dei requisiti che queste dovranno avere per svolgere le attività in oggetto. A tale fine la proposta di legge modifica il citato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 nel senso di prevedere che gli imprenditori agricoli che vorranno stipulare le convenzioni con le pubbliche amministrazioni dovranno necessariamente essere associati; questo consentirà un maggiore apporto sia di conoscenze tecniche, sia di strumenti ed apparecchiature.
      In secondo luogo la proposta di legge, introduce gli articoli 15-bis e 15-ter. L'articolo 15-bis fissa alcuni requisiti dei quali dovranno essere in possesso gli imprenditori agricoli che intendano stipulare le convenzioni con le pubbliche amministrazioni; tra questi la necessità che tutti i soci siano persone fisiche o giuridiche, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; la necessità che le associazioni operino esclusivamente con risorse normalmente impiegate nelle correnti pratiche agricole e di allevamento; che l'associazione presenti come unico e specifico scopo associativo l'esecuzione di interventi di soccorso agro-ambientale e di protezione civile; infine, che ogni associazione adotti un disciplinare tecnico e deontologico.
      L'articolo 15-ter prevede l'istituzione del Comitato di certificazione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deputato a verificare la sussistenza dei requisiti in capo alle associazioni di imprenditori agricoli ed a rilasciare alle stesse un certificato di idoneità relativa alla validazione dell'oggetto dell'attività associativa e alla avvenuta implementazione del disciplinare tecnico e deontologico. Il Comitato inoltre cura l'istituzione, presso ogni regione, dell'albo regionale delle associazioni agricole idonee, che dovrà essere consultato dalle pubbliche amministrazioni al fine di individuare le associazioni con le quali stipulare le convenzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con imprenditori agricoli in forma associata di importo annuale non superiore a 150 mila euro».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 15-bis. - (Requisiti per la stipula delle convenzioni). - 1. Gli imprenditori agricoli in forma associata che vogliono stipulare con le pubbliche amministrazioni le convenzioni di cui all'articolo 15 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) tutti i soci devono essere persone fisiche o giuridiche, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

          b) le associazioni devono operare esclusivamente con risorse normalmente impiegate nelle correnti pratiche agricole e di allevamento;

          c) le associazioni devono presentare come unico e specifico scopo associativo l'esecuzione di interventi di soccorso agro-ambientale e di protezione civile;

          d) le associazioni devono adottare un disciplinare tecnico e deontologico, certificato dal Comitato di cui all'articolo 15-ter, per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera c).

      Art. 15-ter. - (Istituzione del Comitato di certificazione). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

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è istituito il Comitato di certificazione, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, scelti sulla base della loro specializzazione ed esperienza nelle materie agro-ambientali, e in particolare:

          a) da un rappresentante del Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          b) da un esperto in tematiche di certificazione in ambiti agro-ambientali;

          c) da un rappresentante dell'imprenditoria agricola;

          d) da un membro della Camera dei deputati e un membro del Senato della Repubblica designati dai rispettivi Presidenti, con funzioni di raccordo tra il Comitato e l'attività legislativa parlamentare in ambito agro-ambientale.

      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e la dotazione finanziaria del Comitato.
      3. Il Comitato verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 15-bis in capo alle associazioni di imprenditori agricoli che intendono svolgere le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15, e rilascia ad esse un certificato di idoneità relativa:

          a) alla validazione dell'oggetto dell'attività associativa;

          b) all'avvenuta implementazione del disciplinare tecnico e deontologico.

      4. Il Comitato cura l'istituzione, presso ogni regione, dell'albo regionale delle associazioni agricole idonee, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15-bis. Le pubbliche amministrazioni consultano l'albo al fine di individuare le associazioni con le quali stipulare le convenzioni».


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