PDL 1927
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1927
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALANTE, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, DILIBERTO, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER
Introduzione dell'articolo 25-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aree
Presentata il 10 novembre 2006
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni la proliferazione delle compagnie aeree operanti sul territorio italiano ha creato una vera e propria giungla tariffaria in cui i cittadini difficilmente riescono ad orientarsi.
Il più delle volte sono pubblicizzate tariffe aeree apparentemente vantaggiose, che sono poi in realtà gonfiate dall'incidenza dei costi delle tasse aeroportuali e di altri oneri accessori e aggiuntivi. Si tratta di costi la cui entità supera di gran lunga il prezzo stesso del biglietto pubblicizzato dalla compagnia aerea, e che sono solitamente indicati solo in nota nella
réclame. Già diverse volte il Giurì dell'istituto di autodisciplina pubblicitaria - associazione che unisce le principali società pubblicitarie italiane - è intervenuto in materia, disponendo la cessazione di messaggi che reclamizzavano tariffe aeree poi in realtà gonfiate dall'incidenza di questi costi aggiuntivi, messaggi ritenuti ingannevoli e in contrasto con l'articolo 2 del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana. La presente proposta di legge mira a regolamentare questo settore, introducendo l'articolo 25-
bis del codice del consumo
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di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, secondo il quale si considera pubblicità ingannevole quella fatta dalle compagnie aeree senza includere nel prezzo le tasse aeroportuali e tutti gli oneri accessori. Le disposizioni in oggetto danno la possibilità all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intervenire contro questi abusi.
Si tratta di uno strumento finalizzato a tutelare i cittadini contro messaggi pubblicitari che nella sostanza sono ingannevoli, anche se non ritenuti tali dalla legislazione attualmente vigente.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Pubblicità delle tariffe aeree). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi separatamente il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».