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PDL 1658

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1658



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, CAPITANIO SANTOLINI, DELFINO, FOGLIARDI, FRANZOSO, GRECO, MAZZOCCHI, TASSONE, ZINZI

Modifiche agli articoli 565 e 586 del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità allo Stato

Presentata il 19 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende apportare una modifica normativa riguardante la devoluzione dell'eredità allo Stato. Ci riferiamo, cioè, all'articolo 586 del codice civile, una norma cosiddetta di chiusura (nel senso che si applica quando non sono applicabili altre disposizioni) dettata per conservare integra l'eredità e, nel contempo, assicurarle un titolare quando non esistono eredi legittimi.
      Ad oggi tale evenienza non è frequente, ma potrebbe diventarlo in futuro, tenuto conto dell'aumento della durata della vita, della diminuzione delle famiglie e della loro minore consistenza numerica.
      Se una persona muore senza lasciare testamento e non ha parenti entro il sesto grado, che nel linguaggio comune sono i cugini di secondo grado (vale a dire i figli del primo cugino), l'eredità è devoluta allo Stato. Ciò è perlomeno discutibile, poiché dopo i parenti di sangue, le persone più legate al defunto sono coloro che appartengono alla stessa comunità, che è in genere il comune di residenza. Sarebbe opportuno e giusto, allora, che l'erede fosse il comune di residenza e non lo Stato, anche perché si verrebbe a ricompensare il comune che nell'ultimo periodo, il meno produttivo della vita, ha ospitato il cittadino, sopportandone magari anche gli oneri.
      Un'altra ragione che consiglierebbe la soluzione proposta con la presente modifica è data dal fatto che i beni ereditati dallo Stato sono gestiti dagli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze, che sovente li lasciano nel più completo abbandono e le istanze di cessioni, poi, si trascinano per moltissimi anni, mentre il comune potrebbe essere, sicuramente, un amministratore più attento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 586 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 586. (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
      Il comune non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

      2. La rubrica del capo III del titolo II del libro secondo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della successione del comune».
      3. All'articolo 565 del codice civile le parole: «e allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e al comune».


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